Decreto legislativo 14/7/2020 n. 73
Articolo 7
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica
Capo I -
Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Regime obbligatorio di efficienza energetica
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola «Regime» e' sostituita dalla seguente:
«Obiettivo»;
b) al comma 1, le parole «da conseguire nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, e' determinato secondo la
metodologia di attuazione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva
2012/27/UE» sono sostituite dalle seguenti: «e' determinato ai sensi
dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, e successive
modificazioni, sia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e
il 31 dicembre 2020, che per il periodo compreso tra il 1° gennaio
2021 e il 31 dicembre 2030 e i periodi successivi»;
c) al comma 1-bis, dopo le parole «di cui al comma 1,» sono
inserite le seguenti: «relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio
2014 e il 31 dicembre 2020,»; le parole «dall'articolo 7, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, paragrafo 4»; dopo
le parole «della direttiva 2012/27/UE,» sono inserite le seguenti: «e
successive modificazioni,»;
d) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. L'obiettivo di cui al comma 1 e' conseguito tramite misure
di promozione dell'efficienza energetica nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, nonche' degli articoli
7-bis e 7-ter della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni.
A tal fine, al PNIEC e' allegata una relazione elaborata dal
Ministero dello sviluppo economico conformemente all'allegato III del
regolamento (UE) 2018/1999, nella quale sono illustrati il calcolo
del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonche' l'elenco delle
misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo di
cui al comma 1, corredato da tutte le informazioni previste dal
citato allegato III, nonche' dall'allegato V, paragrafo 5, della
direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. Gli aggiornamenti
di tale relazione, comunicati alla Commissione europea secondo le
periodicita' previste dal suddetto regolamento, sono altresi'
trasmessi al Parlamento.»;
e) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1:
a) le misure indicate nella relazione di cui al comma 1-ter
possono essere integrate, modificate o soppresse, anche a seguito del
parere reso dalla Conferenza Unificata nell'ambito dell'osservatorio
di cui al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, al fine
di mantenere efficacia agli strumenti e conseguire l'obiettivo in
modo efficiente. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico
predispone e trasmette alla Commissione europea un aggiornamento
della predetta relazione, secondo quanto previsto dal comma 5;
b) i risparmi derivanti dalle misure di cui al comma 1-ter sono
calcolati conformemente all'allegato V e all'articolo 7, paragrafi da
7 a 12, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;
c) qualora siano introdotte nuove misure, o siano modificate
quelle gia' previste, si tiene conto dell'esigenza di alleviare la
poverta' energetica secondo le disposizioni di cui all'articolo 7,
paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE, e successive
modificazioni;»;
f) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I decreti concernenti la periodica determinazione degli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il
meccanismo dei certificati bianchi, definiscono una traiettoria
coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze
dell'attivita' di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi
previste. Gli stessi decreti possono prevedere, anche su proposta o
segnalazione dell'ARERA, modalita' alternative o aggiuntive di
conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora
cio' fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma
1, nonche' sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione
dell'ambito dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei
progetti presentati, ivi incluso l'incremento delle tipologie di
progetti ammissibili, misure volte a favorire la semplificazione sia
dell'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi
che delle procedure di valutazione, o per tener conto di nuovi
strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.»;
g) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare frammentazioni e
sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza
energetica e incrementarne l'efficacia rispetto al conseguimento
dell'obiettivo di cui al comma 1, e' aggiornato il Conto Termico di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo
conto della necessita' di adeguare in modo specialistico il
meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che
privato, nonche' dell'esigenza di semplificare l'accesso al
meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati,
anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC,
e dell'opportunita' di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad
esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e
teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di
microcogenerazione. L'aggiornamento tiene inoltre conto delle
disposizioni di cui al Piano d'azione per il miglioramento della
qualita' dell'aria istituito con protocollo di intesa tra Governo e
regioni del 4 giugno 2019, nonche' al Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima, con particolare riferimento alla necessita' di:
a) prevedere l'inclusione degli interventi di riqualificazione
degli edifici del settore terziario privato;
b) ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico
degli utenti, il contingente di spesa messo a disposizione delle
Pubbliche Amministrazioni;
c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti
da parte delle Pubbliche amministrazioni, al fine di renderle
coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
d) prevedere la possibilita', almeno nell'ambito degli interventi
di riqualificazione profonda dell'edificio, di promuovere gli
interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli
elettrici.»;
h) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Avvalendosi
dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78, e successive modificazioni, il GSE,
nell'ambito della relazione di cui al comma 1 del citato articolo 13,
pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto
obbligato nonche' complessivamente nel quadro del meccanismo dei
certificati bianchi.»;
i) al comma 4-ter, lettera b), la parola «disposizione» e'
sostituita dalla seguente: «disposizioni»;
l) dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente:
«4-ter.1. Il GSE, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, trasmette al Ministero dello
sviluppo economico una stima dell'impatto dei costi diretti e
indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitivita'
delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese
quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione
e l'adozione da parte dello stesso Ministero di misure volte a
ridurre al minimo tale impatto. L'attivita' di cui al precedente
periodo rientra nei compiti istituzionali del GSE ed e' svolta con le
risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la
finanza pubblica.»;
m) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle
relazioni intermedie sullo stato di attuazione del PNIEC previste
dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1999, fornisce alla
Commissione europea informazioni relative al conseguimento
dell'obiettivo di cui al comma 1, e in particolare ai risparmi
conseguiti dalle misure di cui al comma 1-ter, anche con specifico
riferimento alle azioni volte ad alleviare la poverta' energetica,
nonche' ogni eventuale aggiornamento riguardante le misure stesse.»;
n) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti
titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all'anno
precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci
energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione
dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti
dal presente decreto, nonche' dagli enti pubblici che abbiano aderito
ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione
o energy management sono comunicati dalle imprese all'ENEA e
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente
articolo.».
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