Decreto legislativo 14/7/2020 n. 73
Articolo 20
Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008
Capo III - Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
Modifiche all'allegato 1
del decreto legislativo n. 115 del 2008
1. L'allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e'
sostituito dal seguente:
«Allegato I
(previsto dall'articolo 3, comma 2)
TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE TABELLA DI CONVERSIONE
Fonte di energia | kJ (NCV) | kgep (NCV) | kWh (NCV) |
1 kg di carbone | 28.500 | 0,676 | 7,917 |
1 kg di carbon fossile | 17.200-30.700 | 0,411-0,733 | 4,778-8,528 |
1 kg di mattonelle di lignite | 20.000 | 0,478 | 5,556 |
1 kg di lignite nera | 10.500-21.000 | 0,251-0,502 | 2,917-5,833 |
1 kg di lignite | 5.600-10.500 | 0,134-0,251 | 1,556-2,917 |
1 kg di scisti bituminosi | 8.000-9.000 | 0,191-0,215 | 2,222-2,500 |
1 kg di torba | 7.800-13.800 | 0,186-0,330 | 2,167-3,833 |
1 kg di mattonelle di torba | 16.000-16.800 | 0,382-0,401 | 4,444-4,667 |
1 kg di olio pesante residuo | 40.000 | 0,955 | 11,111 |
1 kg di olio combustibile | 42.300 | 1,010 | 11,750 |
1 kg di carburante (benzina) | 44.000 | 1,051 | 12,222 |
1 kg di paraffina | 40.000 | 0,955 | 11,111 |
1 kg di GPL | 46.000 | 1,099 | 12,778 |
1 kg di gas naturale (1) | 47.200 | 1,126 | 13,10 |
1 kg di GNL | 45.190 | 1,079 | 12,553 |
1 kg di legname (umidita' 25%) (2) | 13.800 | 0,330 | 3,833 |
1 kg di pellet/mattoni di legno | 16.800 | 0,401 | 4,667 |
1 kg di rifiuti | 7.400-10.700 | 0,177-0,256 | 2,056-2,972 |
1 MJ di calore derivato | 1.000 | 0,024 | 0,278 |
1 kWh di energia elettrica | 3.600 | 0,086 (***) | 1 (3) |
Fonte: Eurostat.
1) 93 % metano.
2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del
tipo di legname maggiormente utilizzato.
3) Il fattore di conversione di 1 kWh di energia elettrica e'
applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di
energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata sul
consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh
si applica il coefficiente definito con un metodo trasparente sulla
base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia
primaria, al fine di garantire un calcolo preciso dei risparmi
concreti. Tali circostanze sono corroborate, verificabili, nonche'
basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di
energia elettrica in kWh si applica un coefficiente di base di 2,1
fatta salva la possibilita' di definire un coefficiente diverso sulla
base di idonea motivazione. A tale riguardo, si tiene conto dei mix
energetici inclusi nel PNIEC.
***) Il valore di riferimento e' aggiornato con apposito
provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al fine
di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco
termoelettrico.».
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. FinalitàArticolo 2 - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni
Articolo 3 - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale di risparmio energetico
Articolo 4 - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza energetica negli edifici
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Acquisti delle Pubbliche amministrazioni
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica
Articolo 8 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia
Articolo 9 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
Articolo 10 - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
Articolo 11 - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilita' di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
Articolo 12 - Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione
Articolo 13 - Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014
Articolo 14 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l'efficienza energetica
Articolo 15 - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni
Articolo 16 - Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
Articolo 17 - Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici
Articolo 18 - Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 19 - Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico
Articolo 20 - Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008
Articolo 21 - Disposizioni finali e abrogazioni