Articolo Normativa

Decreto legislativo 14/7/2020 n. 73

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Articolo 15

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni

Capo I - Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «commi 1 e 3, sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3, se tenute a tale obbligo, sono soggette»;
b) al comma 6, secondo periodo, le parole «La disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, la disposizione»;
c) al comma 7, secondo periodo, le parole «La disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, la disposizione»;
d) al comma 9, le parole «nelle fatture emesse nei confronti di clienti finali» sono sostituite dalle seguenti: «ai clienti finali»;
e) il comma 13 e' sostituito dai seguenti:
«13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico ed al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero dello sviluppo economico, in caso di accertata violazione, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, diffida il trasgressore a eseguire comunque la diagnosi di cui all'articolo 8, entro il termine di novanta giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data della notificazione del verbale di accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei novanta giorni entro cui eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
13-bis. Le imprese a forte consumo di energia di cui all'articolo 8, comma 3, che non attuano almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi di cui al comma 1 del medesimo articolo o, in alternativa, non adottano sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.»;
f) al comma 18, la parola «1,» e' soppressa;
g) al comma 20, la parola «1,» e' soppressa.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Finalità
Articolo 2 - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni
Articolo 3 - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale di risparmio energetico
Articolo 4 - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza energetica negli edifici
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Acquisti delle Pubbliche amministrazioni
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica
Articolo 8 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia
Articolo 9 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
Articolo 10 - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
Articolo 11 - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilita' di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
Articolo 12 - Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione
Articolo 13 - Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014
Articolo 14 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l'efficienza energetica
Articolo 15 - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni
Articolo 16 - Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
Articolo 17 - Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici
Articolo 18 - Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 19 - Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico
Articolo 20 - Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008
Articolo 21 - Disposizioni finali e abrogazioni

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