Decreto legislativo 14/7/2020 n. 73
Articolo 9
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
Capo I -
Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) del comma 5, dopo le parole «UNI EN 15459», sono
inserite le seguenti: «. Eventuali casi di inefficienza in termini di
costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali,
devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista
o del tecnico abilitato;»;
b) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati
da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di
riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle
spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il
raffreddamento delle unita' immobiliari e delle aree comuni, nonche'
per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in
modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti
finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi
prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi
rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili,
oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilita',
per la prima stagione termica successiva all'installazione dei
dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si
determini in base ai soli millesimi di proprieta'. Le disposizioni di
cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli
edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della
presente disposizione si sia gia' provveduto all'installazione dei
dispositivi di cui al presente comma e si sia gia' provveduto alla
relativa suddivisione delle spese.»;
c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Ferme restando le condizioni di fattibilita' tecnica ed
efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i
sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore
individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre
2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio
2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne
permettono la lettura da remoto.
5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c), non possono
essere derogati nel caso di condomini di nuova costruzione o di
edifici polifunzionali di nuova costruzione.
5-quater. Al fine di informare gli utenti riguardo alla
ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari
e involontari di cui al comma 5, lettera d), con particolare
riferimento ai casi in cui siano comprovate, tramite apposita
relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per
metro quadro tra le unita' immobiliari costituenti il condominio o
l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, l'ENEA, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sottopone al Ministero dello sviluppo economico una
guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione
ai fattori quali, a titolo non esaustivo, la zona climatica, le
prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione.»;
d) al comma 6:
1) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dai seguenti:
«2) le informazioni sulla fatturazione sono comunicate al cliente
finale almeno ogni bimestre a titolo gratuito;
2-bis) e' garantita al cliente finale la possibilita' di accedere
gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri
consumi;»;
2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per
riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso
domestico provvedono affinche' siano rispettati i requisiti minimi in
materia di informazioni di fatturazione e consumo di cui all'allegato
9.»;
e) al comma 7, lettera d), le parole «dalla richieste» sono
sostituite dalle seguenti: «dalle richieste»;
f) al comma 8, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
assicura, altresi', che le societa' di vendita di energia al
dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro
fornitore.»;
g) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis. Nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono
installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i
contabilizzatori di calore di cui al comma 5, le informazioni sulla
fatturazione e sul consumo sono affidabili, precise e basate sul
consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore,
conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato 9. Tale obbligo, ad
eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore,
puo' essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica
da parte degli utenti, in base al quale questi ultimi comunicano i
dati dei propri consumi: in tal caso la fatturazione si basa sul
consumo stimato esclusivamente nel caso in cui l'utente non abbia
provveduto a comunicare l'autolettura per il relativo periodo.»;
h) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:
«8-ter. Nei casi di cui al comma 8-bis, i responsabili della
fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o
altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinche':
1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e
sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore
degli utenti siano rese disponibili, su richiesta formale, a un
fornitore di servizi energetici designato dall'utente stesso;
2) gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla
fatturazione e le bollette in via elettronica;
3) insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti
informazioni chiare e comprensibili in conformita' dell'allegato 9,
punto 3;
4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate
all'utente a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei
costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento,
raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli
edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o
contabilizzatori di calore, che e' effettuata senza scopo di lucro;
5) sia garantita all'utente la possibilita' di accedere
gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri
consumi;
6) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la
riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla
normativa, anche europea.
8-quater. I costi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 8-ter, e concernenti la contabilizzazione, la
ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo nei
condomini e negli edifici polifunzionali, possono essere fatturati
agli utenti nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al fine
di garantire la ragionevolezza dei costi di cui al presente comma
l'ENEA, in collaborazione con il CTI, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, pubblica un
rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi di tali
servizi a livello nazionale, se del caso suddiviso per aree
geografiche.».
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Articolo 14 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l'efficienza energetica
Articolo 15 - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni
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Articolo 20 - Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008
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