Decreto legislativo 14/7/2020 n. 73
Articolo 10
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
Capo I - Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Entro il 30 ottobre
2020, e successivamente ogni cinque anni, previa specifica richiesta
della Commissione europea, il GSE predispone e trasmette al Ministero
dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome un
rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di
applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonche' del
teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla
base delle indicazioni di cui all'allegato VIII della direttiva
2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019,
n.2019/826/UE. Tale rapporto e' articolato territorialmente per
Regioni e Province Autonome. Nel predisporre il rapporto, il GSE
tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e
dalle Province autonome, anche in attuazione del burden sharing e
dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto
rendimento a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 20
febbraio 2007, n. 20, e consulta le associazioni di categoria di
riferimento, al fine di identificare gli attuali ostacoli che
limitano la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento, e di
proporre le piu' efficaci azioni correttive.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
«1-bis. Al fine di redigere la valutazione di cui al comma 1,
l'Acquirente Unico, relativamente ai dati contenuti nel Sistema
informativo integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e
SNAM, relativamente alle utenze di fornitura di gas, mettono i
medesimi dati a disposizione del Gestore dei Servizi Energetici.»;
c) al comma 2, le parole «all'allegato 4, parte 1» sono sostituite
dalle seguenti: «all'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come
sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE e all'allegato
4»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Ministero dello
sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e la Conferenza unificata, approva il
rapporto e lo notifica alla Commissione europea entro le scadenze da
essa all'uopo fissate.».
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Articolo 10 - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
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Articolo 12 - Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione
Articolo 13 - Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014
Articolo 14 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l'efficienza energetica
Articolo 15 - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni
Articolo 16 - Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
Articolo 17 - Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici
Articolo 18 - Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 19 - Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico
Articolo 20 - Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008
Articolo 21 - Disposizioni finali e abrogazioni