Decreto legislativo 14/7/2020 n. 73
Articolo 5
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione
Capo I -
Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della
Pubblica Amministrazione
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «fino al 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 2030»; le parole «all'articolo 4-bis non appena
istituita» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4»; le
parole «o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico
cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep» sono soppresse;
b) al comma 2, la parola «promuovono» e' sostituita dalla seguente:
«promuove», e dopo le parole «della direttiva 2012/27/UE» sono
inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui al comma 3,
nonche' di tutta la documentazione e degli adempimenti ad esse
inerenti, e' assicurata tramite un apposito portale informatico
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e da esso
gestito.
3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di cui al
comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 232
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate al
Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma
di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione centrale.»;
d) al comma 6:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) gli immobili
tutelati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di determinati
requisiti minimi di prestazione energetica risulti incompatibile con
il loro carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla loro
conservazione;»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) gli immobili
destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli edifici
adibiti ad alloggi di servizio o ad uffici per le forze armate e
altro personale dipendente dalle autorita' preposte alla difesa
nazionale;»;
e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine di
snellire la gestione amministrativa e preservare le esigenze di
riservatezza, flessibilita' e continuita' operativa, la realizzazione
degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2
sugli immobili in uso al Ministero della difesa e' di competenza
degli organi del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per
tali fini, sono stipulate una o piu' convenzioni tra il Ministero
competente ad erogare il finanziamento e il Ministero della difesa.»;
f) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1 e qualora le
risorse dedicate ad assicurare il conseguimento dello stesso lo
consentano, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono
predisporre programmi, anche congiunti, per il finanziamento di
interventi di miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione, con particolare riferimento
agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti
sportivi e all'edilizia residenziale pubblica. Tali programmi
consentono la cumulabilita' delle relative risorse finanziarie con
quelle rese disponibili da altri strumenti di promozione, fino alla
copertura integrale della spesa complessivamente sostenuta da parte
dell'Amministrazione proponente per gli interventi di efficientamento
energetico. Per le finalita' di cui al presente comma, e previa
verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del supporto di
ENEA e GSE, possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che
definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le modalita' di
attuazione dei programmi suddetti e il monitoraggio dei risultati
ottenuti. Resta fermo quanto previsto dal comma 6, lettera b).»;
g) al comma 12:
1) all'alinea, le parole «Cassa conguaglio per il settore
elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «Cassa per i servizi
energetici e ambientali»;
2) alla lettera a), le parole «il periodo 2015-2020» sono
sostituite dalle seguenti: «il periodo 2015-2030»;
3) alla lettera b), le parole «e fino a 30 milioni di euro annui
per il periodo 2015-2020» sono sostituite dalle seguenti «, fino a 30
milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a 50 milioni di
euro annui per il periodo 2021-2030»;
h) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche tramite l'utilizzo del
Sistema informatico integrato di cui di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, comunica al Ministero dello sviluppo economico i consumi
annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di
cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e relativi all'anno
precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio al fine di
identificare le suddette utenze. Le informazioni di cui al presente
comma confluiscono nel sistema IPer gestito dall'Agenzia del Demanio
e nel Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici di
cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192 e possono essere oggetto di scambio con i dati raccolti dalle
regioni nel catasto degli impianti termici ai sensi del medesimo
decreto legislativo.»;
i) il comma 16 e' sostituito dal seguente:
«16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei rispettivi
strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata,
concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui
all'articolo 3, comma 1 e alla riduzione della poverta' energetica,
attraverso l'approvazione:
a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di
efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare
degli immobili di proprieta' dello Stato di cui al presente articolo;
b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema
di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il
ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per
finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di
proprieta' pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo
termine.».
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. FinalitàArticolo 2 - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni
Articolo 3 - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale di risparmio energetico
Articolo 4 - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza energetica negli edifici
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Acquisti delle Pubbliche amministrazioni
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica
Articolo 8 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia
Articolo 9 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
Articolo 10 - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
Articolo 11 - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilita' di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
Articolo 12 - Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione
Articolo 13 - Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014
Articolo 14 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l'efficienza energetica
Articolo 15 - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni
Articolo 16 - Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
Articolo 17 - Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici
Articolo 18 - Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 19 - Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico
Articolo 20 - Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008
Articolo 21 - Disposizioni finali e abrogazioni