Decreto Legge 14/12/2018 n. 135
Articolo 11 bis
Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali
ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 11/2/2019, N. 12
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Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali
1. Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all’avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle citta’ metropolitane, al superamento dell’obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all’articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, all’articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2019 ».
2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato gia’ attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.
3. E’ costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e tecnici dei Dipartimenti del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, nonche’ del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, da individuare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di formulare proposte per la ristrutturazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti locali in considerazione della durata delle posizioni debitorie e dell’andamento dei tassi correntemente praticati nel mercato del credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al presente comma non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti, ne’ rimborsi spese.
4. Al primo periodo del comma 866 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per gli anni dal 2018 al 2020» sono soppresse.
5. All’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto per l’anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l’anno 2019, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalita’ telematiche individuate dal Ministero dell’interno. Le richieste sono soddisfatte per l’intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l’ammontare delle richieste superi l’ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono
attribuite proporzionalmente».
6. I comuni, le province e le citta’ metropolitane possono ripartire l’eventuale disavanzo, conseguente all’operazione di stralcio dei crediti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualita’ in quote costanti. L’importo del disavanzo ripianabile in cinque anni non puo’ essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell’operazione di stralcio al netto dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita’ nel risultato di amministrazione.
7. Al comma 855 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il termine del 15 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 30 dicembre 2019».
8. Dopo il comma 895 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti: «895-bis. A titolo di ristoro del gettito non piu’ acquisibile dai
comuni a seguito dell’introduzione della TASI di cui al comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l’anno 2019, da ripartire con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.
895-ter. All’onere di cui al comma 895- bis, pari a 110 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».
9. Nelle more dell’intesa di cui al punto 5 dell’accordo sottoscritto il 30 gennaio 2018 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ integrato di 71,8 milioni di euro per l’anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 15.
10. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 126, le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2019», le parole: «20 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019» e le parole: «10 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2019»;
b) ai commi 824 e 842, le parole: «dai commi 98 e 126» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 98»;
c) al comma 875, le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2019».
11. Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.
12. Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni
cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell’Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione europea a una persona che non e’ un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.
13. Ai fini dell’applicazione dei commi 11 e 12, si presume che la persona che vende i beni tramite l’interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.
14. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 e’ tenuto a conservare la documentazione relativa a tali vendite. Tale documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri dell’Unione europea in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l’IVA sia stata contabilizzata in modo corretto, deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione e’ stata effettuata.
15. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 e’ tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.
16. Il comma 895 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e’ abrogato.
17. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all’installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 e’ incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2019.
18. All’onere di cui al comma 17 si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte, per l’anno 2019, nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalita’ di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche’ i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al comma 1 dell’articolo 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022. ))
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Articolo 11 quinquies - Interpretazione autentica dellarticolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del termine di cui allarticolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247
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Articolo 12 - Entrata in vigore
