Decreto Legge 14/12/2018 n. 135
Articolo 3 ter
Semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES e per le zone logistiche semplificate - ZLS
ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 11/2/2019, N. 12
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Semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES e per le zone logistiche semplificate - ZLS
1. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la lettera a) e’ sostituita dalle seguenti:
«a) l’attivita’ economica nelle ZES e’ libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull’esercizio dell’attivita’ d’impresa.
Al fine di semplificare ed accelerare l’insediamento, la
realizzazione e lo svolgimento dell’attivita’ economica nelle ZES
sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa
vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali
applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti
amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli
articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione
d’impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali; a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l’acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di piu’ amministrazioni sono adottati ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della meta’; a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che opera quale responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell’attivita’ economica nella ZES. Lo sportello unico e’ disponibile in formato digitale, in almeno una lingua diversa dall’italiano, ed e’ organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati per la presentazione dell’istanza nei quali e’, in particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli ambientali e urbanistico-paesaggistici nonche’ di eventuali termini di conclusione del procedimento; a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e’ istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud, Autorita’ politica delegata per la coesione territoriale e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonche’ dagli altri Ministri competenti in base all’ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi.
L’istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si
avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la
verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei
dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina
di regia e’ altresi’ approvata la delibera recante il regolamento di
organizzazione dei lavori della stessa;
a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione interessata puo’ presentare al Ministro per il Sud, Autorita’ politica delegata per la coesione territoriale una proposta di protocollo o convenzione per l’individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le
amministrazioni locali e statali competenti ed e’ approvata dalla
Cabina di regia di cui alla lettera a-quater). Sono parti
dell’accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni
locali o statali competenti per ogni procedimento individuato;
a-sexies) nelle ZES possono essere istituite zone franche doganali
intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice
doganale dell’Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali e’ proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed e’ approvata con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta».
2. All’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito d’imposta di cui al comma 2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilita’. In caso di ritardo si applica l’articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241».
3. Il comma 64 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e’ sostituito dal seguente: «64. Le nuove imprese e quelle gia’ esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) e a-sexies), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123».
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioniArticolo 1 bis - Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi
Articolo 2 - Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
Articolo 3 - Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro
Articolo 3 bis - Disposizioni in materia di etichettatura
Articolo 3 ter - Semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES e per le zone logistiche semplificate - ZLS
Articolo 3 quater - Altre misure di deburocratizzazione per le imprese
Articolo 3 quinquies - Agibilita per lavoratori autonomi dello spettacolo
Articolo 4 - Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione
Articolo 4 bis - Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017
Articolo 5 - Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria
Articolo 6 - Disposizioni in merito alla tracciabilita' dei dati ambientali inerenti rifiuti
Articolo 7 - Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria
Articolo 8 - Piattaforme digitali
Articolo 8 bis - Misure di semplificazione per linnovazione
Articolo 8 ter - Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract
Articolo 9 - Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale
Articolo 9 bis - Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari
Articolo 10 - Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di universita', di ricerca
Articolo 10 bis - Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea
Articolo 11 - Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione
Articolo 11 bis - Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali
Articolo 11 ter - Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee
Articolo 11 quater - Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche
Articolo 11 quinquies - Interpretazione autentica dellarticolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del termine di cui allarticolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247
Articolo 11 sexies - Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore
Articolo 11 septies - Modifica allarticolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonche disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano
Articolo 12 - Entrata in vigore
