Decreto Legge 14/12/2018 n. 135
Articolo 9 bis
Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari
ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 11/2/2019, N. 12
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Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario
nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 365 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020»;
b) al comma 687, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e’ compresa nell’area della contrattazione collettiva della sanita’ nell’ambito dell’apposito accordo stipulato ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
2. Le disposizioni di cui all’articolo 10- bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono
tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
3. Per le finalita’ di cui al comma 582 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui alla data del 15 febbraio 2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche’ per l’anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) accerta che entro il 30 aprile 2019 sia stato versato dalle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) almeno l’importo di euro 2.378 milioni, a titolo di ripiano della spesa farmaceutica stessa. Al fine di semplificare le modalita’ di versamento, le predette aziende si avvalgono del Fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che e’ ridenominato allo scopo «Fondo per payback 2013-2017».
4. L’accertamento di cui al comma 3 e’ compiuto entro il 31 maggio 2019, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze nonche’ dalle regioni interessate, ed e’ effettuato computando gli importi gia’ versati per i ripiani degli anni 2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito degli effetti, che restano fermi, delle transazioni stipulate ai sensi dell’articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell’articolo 22-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Dell’esito dell’accertamento e’ data notizia nel sito istituzionale dell’AIFA.
5. L’accertamento positivo del conseguimento della somma complessivamente prevista dal comma 3 si intende satisfattivo di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2017 e ne consegue l’estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni dell’AIFA relative ai ripiani di cui al comma 3. L’AIFA e’ tenuta a comunicare l’esito dell’accertamento di cui al comma 4 alle segreterie degli organi giurisdizionali presso i quali pendono i giudizi di cui al presente comma, inerenti all’attivita’ di recupero del ripiano della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017.
6. A seguito dell’accertamento positivo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’AIFA, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e’ ripartito tra le regioni e le province autonome l’importo giacente sul Fondo per payback 2013-2017. ))
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Articolo 9 bis - Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari
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Articolo 10 bis - Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea
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Articolo 11 bis - Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali
Articolo 11 ter - Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee
Articolo 11 quater - Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche
Articolo 11 quinquies - Interpretazione autentica dellarticolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del termine di cui allarticolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247
Articolo 11 sexies - Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore
Articolo 11 septies - Modifica allarticolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonche disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano
Articolo 12 - Entrata in vigore