Decreto Legge 14/12/2018 n. 135
Articolo 1 bis
Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi
ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 11/2/2019, N. 12
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Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi
1. Al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 23, le parole da: «non possono» fino a: «improcedibile» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021»;
b) all’articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le parole: «restanti
rate» sono inserite le seguenti: «il 28 febbraio, il 31 maggio».
2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 193 e’ sostituito dal seguente: «193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l’ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento e’ ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui all’articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute e’ ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo».
3. All’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita’ dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni».
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioniArticolo 1 bis - Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi
Articolo 2 - Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
Articolo 3 - Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro
Articolo 3 bis - Disposizioni in materia di etichettatura
Articolo 3 ter - Semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES e per le zone logistiche semplificate - ZLS
Articolo 3 quater - Altre misure di deburocratizzazione per le imprese
Articolo 3 quinquies - Agibilita per lavoratori autonomi dello spettacolo
Articolo 4 - Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione
Articolo 4 bis - Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017
Articolo 5 - Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria
Articolo 6 - Disposizioni in merito alla tracciabilita' dei dati ambientali inerenti rifiuti
Articolo 7 - Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria
Articolo 8 - Piattaforme digitali
Articolo 8 bis - Misure di semplificazione per linnovazione
Articolo 8 ter - Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract
Articolo 9 - Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale
Articolo 9 bis - Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari
Articolo 10 - Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di universita', di ricerca
Articolo 10 bis - Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea
Articolo 11 - Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione
Articolo 11 bis - Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali
Articolo 11 ter - Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee
Articolo 11 quater - Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche
Articolo 11 quinquies - Interpretazione autentica dellarticolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del termine di cui allarticolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247
Articolo 11 sexies - Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore
Articolo 11 septies - Modifica allarticolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonche disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano
Articolo 12 - Entrata in vigore
