Articolo Normativa

Decreto Legge 14/12/2018 n. 135

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

Articolo 3 bis

Disposizioni in materia di etichettatura

ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 11/2/2019, N. 12
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Disposizioni in materia di etichettatura

1. All’articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) il comma 3 e’ sostituito dai seguenti:
«3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di notifica di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sono definiti, per le finalita’ di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell’articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in cui l’indicazione del luogo di provenienza e’ obbligatoria. Sono fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative agli obblighi di tracciabilita’ e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti.
3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali e’ stabilito l’obbligo dell’indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di appositi studi diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualita’ degli alimenti e la relativa provenienza nonche’ a valutare in quale misura sia percepita come significativa l’indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea congiuntamente alla notifica del decreto di cui al comma 3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-ter. L’indicazione del luogo di provenienza e’ sempre obbligatoria, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011, quando sussistano le condizioni di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/ 775 della Commissione, del 28 maggio 2018. La difformita’ fra il Paese di origine o il luogo di provenienza reale dell’alimento e quello evocato dall’apposizione di informazioni di cui al predetto articolo 1 del regolamento (UE) 2018/775, anche qualora risultino ottemperate le disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, si configura quale violazione di cui all’articolo 7 del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di pratiche leali d’informazione»;
c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati;
d) ai commi 6 e 12, le parole: «dei decreti» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto»;
e) il comma 10 e’ sostituito dal seguente: «10. Per le violazioni delle disposizioni relative all’indicazione obbligatoria dell’origine e della provenienza previste dal presente articolo e dai decreti attuativi, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231»;
f)  al comma 11, le parole: «del primo dei decreti» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto».
2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1 dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/ 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, di cui e’ data comunicazione con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni
Articolo 1 bis - Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi
Articolo 2 - Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
Articolo 3 - Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro
Articolo 3 bis - Disposizioni in materia di etichettatura
Articolo 3 ter - Semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES e per le zone logistiche semplificate - ZLS
Articolo 3 quater - Altre misure di deburocratizzazione per le imprese
Articolo 3 quinquies - Agibilita’ per lavoratori autonomi dello spettacolo
Articolo 4 - Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione
Articolo 4 bis - Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017
Articolo 5 - Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria
Articolo 6 - Disposizioni in merito alla tracciabilita' dei dati ambientali inerenti rifiuti
Articolo 7 - Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria
Articolo 8 - Piattaforme digitali
Articolo 8 bis - Misure di semplificazione per l’innovazione
Articolo 8 ter - Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract
Articolo 9 - Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale
Articolo 9 bis - Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari
Articolo 10 - Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di universita', di ricerca
Articolo 10 bis - Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea
Articolo 11 - Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione
Articolo 11 bis - Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali
Articolo 11 ter - Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee
Articolo 11 quater - Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche
Articolo 11 quinquies - Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del termine di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247
Articolo 11 sexies - Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore
Articolo 11 septies - Modifica all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonche’ disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano
Articolo 12 - Entrata in vigore

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