Decreto legislativo 6/9/2011 n. 159
Articolo 41 bis
Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate
LIBRO I - Le misure di prevenzione
Titolo III - L’AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
Capo II - La gestione dei beni sequestrati e confiscati
Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate
1. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' dell'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-sexies.
2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera b) del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.
3. Il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni di cui al comma 5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
4. Il privilegio di cui al presente articolo e' preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 5, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-bis del codice civile.
5. Il privilegio e' annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
6. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-sexies, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attivita' dell'azienda sequestrata o confiscata, puo' impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia.
7. Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario puo' essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla societa' INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente della societa' INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. I dipendenti della societa' INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attivita' di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sezione dell'Albo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Il dipendente della societa' INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della societa' INVITALIA Spa.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione. (1)
-------------
(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, L.17/10/2017, n. 161.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Soggetti destinatari
Articolo 2 - Foglio di via obbligatorio
Articolo 3 - Avviso orale
Articolo 4 - Soggetti destinatari
Articolo 5 - Titolarita della proposta. Competenza
Articolo 6 - Tipologia delle misure e loro presupposti
Articolo 7 - Procedimento applicativo
Articolo 8 - Decisione
Articolo 9 - Provvedimenti durgenza
Articolo 10 - Impugnazioni
Articolo 11 - Esecuzione
Articolo 12 - Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale
Articolo 13 - Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la liberta vigilata
Articolo 14 - Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale
Articolo 15 - Rapporti dellobbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la liberta vigilata
Articolo 16 - Soggetti destinatari
Articolo 17 - Titolarita della proposta
Articolo 18 - Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto
Articolo 19 - Indagini patrimoniali
Articolo 20 - Sequestro
Articolo 21 - Esecuzione del sequestro
Articolo 22 - Provvedimenti durgenza
Articolo 23 - Procedimento applicativo
Articolo 24 - Confisca
Articolo 25 - Sequestro o confisca per equivalente
Articolo 26 - Intestazione fittizia
Articolo 27 - Comunicazioni e impugnazioni
Articolo 28 - Revocazione della confisca
Articolo 29 - Indipendenza dallesercizio dellazione penale
Articolo 30 - Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali
Articolo 31 - Cauzione. Garanzie reali
Articolo 32 - Confisca della cauzione
Articolo 33 - Lamministrazione giudiziaria dei beni personali
Articolo 34 - L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivita' economiche e delle aziende
Articolo 34 bis - Controllo giudiziario delle aziende
Articolo 34 ter - Trattazione prioritaria di procedimenti di prevenzione patrimoniale
Articolo 35 - Nomina e revoca dellamministratore giudiziario
Articolo 35 bis - Responsabilita' nella gestione e controlli della pubblica amministrazione
Articolo 36 - Relazione dellamministratore giudiziario
Articolo 37 - Compiti dellamministratore giudiziario
Articolo 38 - Compiti dellAgenzia
Articolo 39 - Assistenza legale alla procedura
Articolo 40 - Gestione dei beni sequestrati
Articolo 41 - Gestione delle aziende sequestrate
Articolo 41 bis - Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate
Articolo 41 ter - Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo
Articolo 41 quater - Supporto delle aziende sequestrate o confiscate
Articolo 42 - Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
Articolo 43 - Rendiconto di gestione
Articolo 44 - Gestione dei beni confiscati
Articolo 45 - Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
Articolo 45 bis - Liberazione degli immobili e delle aziende
Articolo 46 - Restituzione per equivalente
Articolo 47 - Procedimento di destinazione
Articolo 48 - Destinazione dei beni e delle somme
Articolo 49 - Regolamento
Articolo 50 - Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica
Articolo 51 - Regime-fiscale e degli oneri economici
Articolo 51 bis - Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese
Articolo 52 - Diritti dei terzi
Articolo 53 - Limite della garanzia patrimoniale
Articolo 54 - Pagamento di crediti prededucibili
Articolo 54 bis - Pagamento di debiti anteriori al sequestro
Articolo 55 - Azioni esecutive
Articolo 56 - Rapporti pendenti
Articolo 57 - Elenco dei crediti. Fissazione delludienza di verifica dei crediti
Articolo 58 - Domanda del creditore
Articolo 59 - Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo
Articolo 60 - Liquidazione dei beni
Articolo 61 - Progetto e piano di pagamento dei crediti
Articolo 62 - Revocazione
Articolo 63 - Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
Articolo 64 - Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
Articolo 65 - Rapporti del controllo giudiziario e dellamministrazione giudiziaria con il fallimento
Articolo 66 - Principi generali
Articolo 67 - Effetti delle misure di prevenzione
Articolo 68 - Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi
Articolo 69 - Elenco generale degli enti e delle amministrazioni
Articolo 70 - Riabilitazione
Articolo 71 - Circostanza aggravante
Articolo 72 - Reati concernenti le armi e gli esplosivi
Articolo 73 - Violazioni al codice della strada
Articolo 74 - Reati del pubblico ufficiale
Articolo 75 - Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
Articolo 75 bis - Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza
Articolo 76 - Altre sanzioni penali
Articolo 77 - Fermo di indiziato di delitto
Articolo 78 - Intercettazioni telefoniche
Articolo 79 - Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione
Articolo 80 - Obbligo di comunicazione
Articolo 81 - Registro delle misure di prevenzione
Articolo 82 - Oggetto
Articolo 83 - Ambito di applicazione della documentazione antimafia
Articolo 84 - Definizioni
Articolo 85 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
Articolo 86 - Validita della documentazione antimafia
Articolo 87 - Competenza al rilascio della comunicazione antimafia
Articolo 88 - Termini per il rilascio della comunicazione antimafia
Articolo 89 - Autocertificazione
Articolo 89 bis - Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia
Articolo 90 - Competenza al rilascio dellinformazione antimafia
Articolo 91 - Informazione antimafia
Articolo 92 - Termini per il rilascio delle informazioni
Articolo 93 - Poteri di accesso e accertamento del prefetto
Articolo 94 - Effetti delle informazioni del prefetto
Articolo 95 - Disposizioni relative ai contratti pubblici
Articolo 96 - Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Articolo 97 - Consultazione della «banca dati nazionale unica»
Articolo 98 - Contenuto della «banca dati nazionale unica»
Articolo 99 - Modalita di funzionamento della banca dati
Articolo 99 bis - Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Articolo 100 - Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dellarticolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 101 - Facolta di avvalersi della Stazione unica appaltante
Articolo 102 - Direzione distrettuale antimafia
Articolo 103 - Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
Articolo 104 - Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione allattivita di coordinamento investigativo
Articolo 105 - Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
Articolo 106 - Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione
Articolo 107 - Consiglio generale per la lotta alla criminalita organizzata
Articolo 108 - Direzione investigativa antimafia
Articolo 109 - Relazione al Parlamento
Articolo 110 - L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
Articolo 111 - Organi dellAgenzia
Articolo 112 - Attribuzioni degli organi dellAgenzia
Articolo 113 - Organizzazione e funzionamento dellAgenzia
Articolo 113 bis - Disposizioni volte a garantire la funzionalita' dell'Agenzia
Articolo 113 ter - Incarichi speciali
Articolo 114 - Foro esclusivo
Articolo 115 - Modifiche allarticolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646
Articolo 116 - Disposizioni di coordinamento
Articolo 117 - Disciplina transitoria
Articolo 118 - Disposizioni finanziarie
Articolo 119 - Entrata in vigore
Articolo 120 - Abrogazioni