Decreto legislativo 6/9/2011 n. 159
Articolo 112
Attribuzioni degli organi dellAgenzia
LIBRO III - Attivita’ informative ed investigative nella lotta contro la criminalita’ organizzata. Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata.
Titolo II - L’AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Attribuzioni degli organi dell'Agenzia
1. Il
Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, puo'
nominare uno o piu' delegati anche con poteri di rappresentanza,
convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato
consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle
sedute. Provvede altresi' all'attuazione degli indirizzi e delle
linee guida di cui al comma 4, lettera d), e presenta al Consiglio
direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore
riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e
presenta una relazione semestrale sull'attivita' svolta dall'Agenzia,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo
periodo.
2. L'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria nella gestione fino
al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e adotta i
provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie
finalita' istituzionali e sociali, secondo le modalita' indicate dal
libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in
materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene
sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o
non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo,
adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.
3. L'Agenzia, per le attivita' connesse all'amministrazione e alla
destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non
definitiva, nonche' per il monitoraggio sul corretto utilizzo dei
beni assegnati, si avvale delle prefetture-uffici territoriali del
Governo territorialmente competenti presso le quali e' istituito,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito
nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno sono
definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo
contingente di personale, secondo criteri di flessibilita' e
modularita' che tengano conto anche della presenza significativa, nel
territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata. I prefetti, con il provvedimento di
costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee
guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre
amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle
attivita' del nucleo con propri rappresentanti.
4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo:
a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema
informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori
giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio
nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la
prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o
confiscate;
b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove
l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e
verificare la possibilita' di prosecuzione o ripresa dell'attivita'
imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di
ristrutturazione del debito;
c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e
con le associazioni di categoria per l'individuazione di
professionalita' necessarie per la prosecuzione o la ripresa
dell'attivita' d'impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di
supporto istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del
Governo;
c-bis) provvede
all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un
massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in
quantita' significativa beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata, nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 110, comma 1;
d) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,
emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire
ausilio all'autorita' giudiziaria, sia per stabilire la destinazione
dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli
interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore
patrimoniale e i livelli occupazionali e, in relazione ai beni
immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditivita' e
per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi
e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi
dell'articolo 110, comma 2, lettera b);
e) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,
predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con
l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d'Italia
modalita' di rinegoziazione dei rapporti bancari gia' in essere con
le aziende sequestrate o confiscate;
f) richiede all'autorita' di vigilanza di cui all'articolo 110,
comma 1, l'autorizzazione a utilizzare gli immobili di cui
all'articolo 48, comma 3, lettera b);
g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene
confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo
utilizzo per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga agli
strumenti urbanistici;
h) approva il
bilancio preventivo e il conto consuntivo;;
i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti
pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di
destinazione; verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi
delle prefetture-uffici territoriali del Governo e, ove necessario,
delle Forze di polizia, la conformita' dell'utilizzo dei beni, da
parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di
assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente
all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati;
l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel
caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalita'
indicate nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge;
m) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,
sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni,
regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per
le finalita' del presente decreto;
n) adotta un regolamento di organizzazione interna. (2)
5. Il Comitato consultivo di indirizzo:
a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4, lettere d), e) ed m);
b) puo' presentare proposte e fornire elementi per fare
interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per
accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione del giudice delegato, la disponibilita' degli enti
territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui
all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni
immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla
fase del sequestro;
c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la
destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati
nonche' su ogni altra questione che venga sottoposta ad esso dal
Consiglio direttivo, dal Direttore dell'Agenzia o dall'autorita'
giudiziaria. (2)
6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. (1)
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(1) Articolo sostituito dall'art. 29, L. 17/10/2017, n. 161.
(2) Comma modificato dall'art. 37, DL 4/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1/12/2018, n. 132.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Soggetti destinatari
Articolo 2 - Foglio di via obbligatorio
Articolo 3 - Avviso orale
Articolo 4 - Soggetti destinatari
Articolo 5 - Titolarita della proposta. Competenza
Articolo 6 - Tipologia delle misure e loro presupposti
Articolo 7 - Procedimento applicativo
Articolo 8 - Decisione
Articolo 9 - Provvedimenti durgenza
Articolo 10 - Impugnazioni
Articolo 11 - Esecuzione
Articolo 12 - Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale
Articolo 13 - Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la liberta vigilata
Articolo 14 - Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale
Articolo 15 - Rapporti dellobbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la liberta vigilata
Articolo 16 - Soggetti destinatari
Articolo 17 - Titolarita della proposta
Articolo 18 - Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto
Articolo 19 - Indagini patrimoniali
Articolo 20 - Sequestro
Articolo 21 - Esecuzione del sequestro
Articolo 22 - Provvedimenti durgenza
Articolo 23 - Procedimento applicativo
Articolo 24 - Confisca
Articolo 25 - Sequestro o confisca per equivalente
Articolo 26 - Intestazione fittizia
Articolo 27 - Comunicazioni e impugnazioni
Articolo 28 - Revocazione della confisca
Articolo 29 - Indipendenza dallesercizio dellazione penale
Articolo 30 - Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali
Articolo 31 - Cauzione. Garanzie reali
Articolo 32 - Confisca della cauzione
Articolo 33 - Lamministrazione giudiziaria dei beni personali
Articolo 34 - L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivita' economiche e delle aziende
Articolo 34 bis - Controllo giudiziario delle aziende
Articolo 34 ter - Trattazione prioritaria di procedimenti di prevenzione patrimoniale
Articolo 35 - Nomina e revoca dellamministratore giudiziario
Articolo 35 bis - Responsabilita' nella gestione e controlli della pubblica amministrazione
Articolo 36 - Relazione dellamministratore giudiziario
Articolo 37 - Compiti dellamministratore giudiziario
Articolo 38 - Compiti dellAgenzia
Articolo 39 - Assistenza legale alla procedura
Articolo 40 - Gestione dei beni sequestrati
Articolo 41 - Gestione delle aziende sequestrate
Articolo 41 bis - Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate
Articolo 41 ter - Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo
Articolo 41 quater - Supporto delle aziende sequestrate o confiscate
Articolo 42 - Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
Articolo 43 - Rendiconto di gestione
Articolo 44 - Gestione dei beni confiscati
Articolo 45 - Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
Articolo 45 bis - Liberazione degli immobili e delle aziende
Articolo 46 - Restituzione per equivalente
Articolo 47 - Procedimento di destinazione
Articolo 48 - Destinazione dei beni e delle somme
Articolo 49 - Regolamento
Articolo 50 - Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica
Articolo 51 - Regime-fiscale e degli oneri economici
Articolo 51 bis - Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese
Articolo 52 - Diritti dei terzi
Articolo 53 - Limite della garanzia patrimoniale
Articolo 54 - Pagamento di crediti prededucibili
Articolo 54 bis - Pagamento di debiti anteriori al sequestro
Articolo 55 - Azioni esecutive
Articolo 56 - Rapporti pendenti
Articolo 57 - Elenco dei crediti. Fissazione delludienza di verifica dei crediti
Articolo 58 - Domanda del creditore
Articolo 59 - Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo
Articolo 60 - Liquidazione dei beni
Articolo 61 - Progetto e piano di pagamento dei crediti
Articolo 62 - Revocazione
Articolo 63 - Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
Articolo 64 - Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
Articolo 65 - Rapporti del controllo giudiziario e dellamministrazione giudiziaria con il fallimento
Articolo 66 - Principi generali
Articolo 67 - Effetti delle misure di prevenzione
Articolo 68 - Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi
Articolo 69 - Elenco generale degli enti e delle amministrazioni
Articolo 70 - Riabilitazione
Articolo 71 - Circostanza aggravante
Articolo 72 - Reati concernenti le armi e gli esplosivi
Articolo 73 - Violazioni al codice della strada
Articolo 74 - Reati del pubblico ufficiale
Articolo 75 - Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
Articolo 75 bis - Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza
Articolo 76 - Altre sanzioni penali
Articolo 77 - Fermo di indiziato di delitto
Articolo 78 - Intercettazioni telefoniche
Articolo 79 - Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione
Articolo 80 - Obbligo di comunicazione
Articolo 81 - Registro delle misure di prevenzione
Articolo 82 - Oggetto
Articolo 83 - Ambito di applicazione della documentazione antimafia
Articolo 84 - Definizioni
Articolo 85 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
Articolo 86 - Validita della documentazione antimafia
Articolo 87 - Competenza al rilascio della comunicazione antimafia
Articolo 88 - Termini per il rilascio della comunicazione antimafia
Articolo 89 - Autocertificazione
Articolo 89 bis - Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia
Articolo 90 - Competenza al rilascio dellinformazione antimafia
Articolo 91 - Informazione antimafia
Articolo 92 - Termini per il rilascio delle informazioni
Articolo 93 - Poteri di accesso e accertamento del prefetto
Articolo 94 - Effetti delle informazioni del prefetto
Articolo 95 - Disposizioni relative ai contratti pubblici
Articolo 96 - Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Articolo 97 - Consultazione della «banca dati nazionale unica»
Articolo 98 - Contenuto della «banca dati nazionale unica»
Articolo 99 - Modalita di funzionamento della banca dati
Articolo 99 bis - Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Articolo 100 - Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dellarticolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 101 - Facolta di avvalersi della Stazione unica appaltante
Articolo 102 - Direzione distrettuale antimafia
Articolo 103 - Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
Articolo 104 - Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione allattivita di coordinamento investigativo
Articolo 105 - Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
Articolo 106 - Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione
Articolo 107 - Consiglio generale per la lotta alla criminalita organizzata
Articolo 108 - Direzione investigativa antimafia
Articolo 109 - Relazione al Parlamento
Articolo 110 - L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
Articolo 111 - Organi dellAgenzia
Articolo 112 - Attribuzioni degli organi dellAgenzia
Articolo 113 - Organizzazione e funzionamento dellAgenzia
Articolo 113 bis - Disposizioni volte a garantire la funzionalita' dell'Agenzia
Articolo 113 ter - Incarichi speciali
Articolo 114 - Foro esclusivo
Articolo 115 - Modifiche allarticolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646
Articolo 116 - Disposizioni di coordinamento
Articolo 117 - Disciplina transitoria
Articolo 118 - Disposizioni finanziarie
Articolo 119 - Entrata in vigore
Articolo 120 - Abrogazioni