Decreto legislativo 6/9/2011 n. 159
Articolo 48
Destinazione dei beni e delle somme
LIBRO I - Le misure di prevenzione
Titolo III - L’AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
Capo III - La destinazione dei beni confiscati
Destinazione dei beni e delle somme
1.
L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano
essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati
o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento
delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante
trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati,
confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni
societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso. La vendita delle partecipazioni societarie
maggioritarie o totalitarie e' consentita esclusivamente se
la societa' e' priva di beni costituiti in azienda ai sensi
degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni
immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni
previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle
partecipazioni societarie viene effettuata con modalita'
tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali
preesistenti;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti
personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica,
ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore
svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore
risulti insolvibile, il credito e' annullato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia. (1) (6)
1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. (4)
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.
3. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita'
di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e,
ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici
connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita'
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
di tipo mafioso;
b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa
autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati
dall'Agenzia per finalita' economiche;
c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali
ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi
per finalita' sociali, in via prioritaria, al patrimonio
indisponibile del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al
patrimonio indisponibile della provincia, della citta'
metropolitana o della regione. Gli enti territoriali
provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati
ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con
cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet
istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti
la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni
nonche', in caso di assegnazione a terzi, i dati
identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto
e la durata dell'atto di concessione. La mancata
pubblicazione comporta responsabilita' dirigenziale ai
sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o
attraverso associazioni, possono amministrare direttamente
il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo
in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' alle associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre
tipologie di cooperative purche' a mutualita' prevalente,
fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di
lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale
riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonche'
agli Enti parco nazionali e regionali. La convenzione
disciplina la durata, l'uso del bene, le modalita' di
controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione
del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni non
assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica
possono essere utilizzati dagli enti territoriali per
finalita' di lucro e i relativi proventi devono essere
reimpiegati esclusivamente per finalita' sociali. Se entro
due anni l'ente territoriale non ha provveduto
all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia
dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un
commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di un
anno il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una
relazione sullo stato della procedura. La destinazione,
l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonche' il
reimpiego per finalita' sociali dei proventi derivanti
dall'utilizzazione per finalita' economiche, sono soggetti
a pubblicita' nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente
utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la
destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il
soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine
richiesto;
c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente
dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla
lettera c), in deroga a quanto previsto dall'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita
convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicita' e parita' di trattamento, ove risulti
evidente la loro destinazione sociale secondo criteri
stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;
d) trasferiti prioritariamente al patrimonio
indisponibile dell'ente locale o della regione ove
l'immobile e' sito, se confiscati per il reato di cui
all'art. 74 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
qualora richiesti per le finalita' di cui all'art. 129
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se
entro due anni l'ente territoriale destinatario non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi.
(5) (6) (8)
4. I proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di assicurare il potenziamento dell’Agenzia.
4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel
patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, nell'ambito delle
finalita' istituzionali di cui al comma 3, letterac), rientra
l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per
incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti
in particolare condizione di disagio economico e sociale anche
qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a
cio' preposto. (9)
5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare
la destinazione o il trasferimento per le finalita' di pubblico
interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento
dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l'immobile si
trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria, l'acquirente dovra' presentare la relativa
domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di
vendita. L'avviso di vendita e' pubblicato nel sitointernet
dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia nel
sitointernetdell'Agenzia del demanio. La vendita e' effettuata per un
corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima
formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano
proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente
periodo, il prezzo minimo della vendita non puo', comunque, essere
determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della
suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente
articolo, la vendita e' effettuata al miglior offerente, con
esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario
all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se
diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o
sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione
mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale,
nonche' dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e
affini entro il terzo grado, nonche' persone con essi conviventi.
L'Agenzia acquisisce, con le modalita' di cui agli articoli 90 e
seguenti, l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli
altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma,
affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta persona,
da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque
riconducibili alla criminalita' organizzata, ovvero utilizzando
proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il
comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati,
nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del
contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono
assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni
immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le
procedure previste dalle norme di contabilita' dello Stato. (10)
6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto:
a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze
armate o delle Forze di polizia;
b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalita'
istituzionali, anche quella dell'investimento nel settore
immobiliare;
c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico
progetto, maggiori garanzie e utilita' per il perseguimento
dell'interesse pubblico;
d) le fondazioni bancarie;
e) gli enti territoriali. (10)
7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei
termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui al comma 5, salvo
recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di
interesse. (10)
7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati,
qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta
giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte
dell'Agenzia, sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo
dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio
direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del
relativo avviso di vendita nel proprio sito internet. Ai fini della
destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si
applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede alla
vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito
informatico, siano richiesti dalle amministrazioni statali o dagli
enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tale
caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed
alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante
sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo
della procedura di vendita, l'Agenzia puo' procedere all'assegnazione
dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3, lettera
c), o in via residuale alla loro distruzione. (7)
7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi,
oggetto di provvedimento di confisca, l'Agenzia o il partecipante
alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi
dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale,
disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni
provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene
risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere
l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa
corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto,
in conformita' al valore determinato dal perito nominato dal
tribunale. Quando l'assegnazione e' richiesta da piu' partecipanti
alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante
titolare della quota maggiore o anche in favore di piu' partecipanti,
se questi la chiedono congiuntamente. Se non e' chiesta
l'assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell'Agenzia e
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di
procedura civile o, in alternativa, all'acquisizione del bene per
intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma
3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla
corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal
perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori
iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al
patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme,
ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante
alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota
viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi
del primo comma dell'articolo 45. (9)
7-quater. Le modalita' di attuazione della disposizione di cui
al comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del
bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento
delle somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia. (9)
8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello
Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne
disciplina le modalita' operative:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive
di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a
titolo oneroso, a societa' e ad imprese pubbliche o
private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello
Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa
confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario
sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il
mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono
essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative
di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno
dei relativi soci e' parente, coniuge, affine o convivente
con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui
nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei
provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a
soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la
vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita
disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni,
l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione
entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del
bene da parte dell'Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui
alla lettera b). (6)
8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si
tratti di immobili facenti capo a societa' immobiliari,
possono essere altresi' trasferiti, per le finalita'
istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d),
in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene e'
sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione,
qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione
dell'attivita' d'impresa o i diritti dei creditori
dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e
della giustizia, sono determinate le modalita' attuative
della disposizione di cui al precedente periodo in modo da
assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza
pregiudizio per le finalita' cui sono destinati i relativi
proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo e'
disposto, conformemente al decreto di cui al secondo
periodo, con apposita delibera dell'Agenzia. (7)
8-ter. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello
Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, con provvedimento
dell'Agenzia che ne disciplina le modalita' operative, al
trasferimento per finalita' istituzionali agli enti o alle
associazioni individuati, quali assegnatari in concessione,
dal comma 3, lettera c), con le modalita' ivi previste,
qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche
con riferimento all'opportunita' della prosecuzione
dell'attivita' da parte dei soggetti indicati. (7)
9. I proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalita’ previste dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui
al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita
degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere
riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la
tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella
misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per
assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici
giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del
venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie
attivita' istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita'
della finanza pubblica. (10)
10-bis. Il 10
per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5
confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno,
per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di
cui al comma 3, lettera c). (9)
11. Nella scelta del cessionario o dell’affittuario dei beni aziendali l’Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessita’ o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti e’ richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.
12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri,
possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in
attivita' istituzionali ovvero destinati ad altri organi
dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti previsti
dal comma 3, lettera c). (2)
12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera,
macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo
per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso
pubblico. (3) (6)
12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non
destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati
alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non
inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5,
sesto periodo, ovvero distrutti. (9)
13. I provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.
14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.
15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l’assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilita’ o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si puo’ disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.
15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito
il Comitato consultivo di indirizzo, puo' altresi' disporre il
trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali
che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti
territoriali medesimi gia' utilizzano a qualsiasi titolo per
finalita' istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo e'
adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata. (7)
15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati gia'
facenti parte del patrimonio aziendale di societa' le cui
partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o
siano comunque tali da assicurare il controllo della societa', si
applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera
del Consiglio direttivo, puo' dichiarare, tuttavia, la natura
aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore dei
registri immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni
pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo
alla medesima societa'. In caso di vendita di beni aziendali, si
applicano le disposizioni di cui al comma 5. (7)
15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti,
decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono mantenuti
al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa
gestione e' affidata all'Agenzia del demanio. (9)
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(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 189, L. 24/12/2012, n. 228.
(2) Comma sostituito dall'art. 1, comma 189, L. 24/12/2012, n. 228.
(3) Comma aggiunto dall'art. 11, DL 14/8/2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 15/10/2013, n. 119.
(4) Comma aggiunto dall'art. 2, DL 12/9/2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8/11/2013, n. 128.
(5) Comma modificato dall'art. 6, L. 18/8/2015, n. 141.
(6) Comma modificato dall'art. 18, L. 17/10/2017, n. 161.
(7) Comma aggiunto dall'art. 18, L. 17/10/2017, n. 161.
(8) Comma modificato dall'art. 36, DL 4/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1/12/2018, n. 132.
(9) Comma aggiunto dall'art. 36, DL 4/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1/12/2018, n. 132.
(10) Comma sostituito dall'art. 36, DL 4/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1/12/2018, n. 132.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Soggetti destinatari
Articolo 2 - Foglio di via obbligatorio
Articolo 3 - Avviso orale
Articolo 4 - Soggetti destinatari
Articolo 5 - Titolarita della proposta. Competenza
Articolo 6 - Tipologia delle misure e loro presupposti
Articolo 7 - Procedimento applicativo
Articolo 8 - Decisione
Articolo 9 - Provvedimenti durgenza
Articolo 10 - Impugnazioni
Articolo 11 - Esecuzione
Articolo 12 - Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale
Articolo 13 - Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la liberta vigilata
Articolo 14 - Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale
Articolo 15 - Rapporti dellobbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la liberta vigilata
Articolo 16 - Soggetti destinatari
Articolo 17 - Titolarita della proposta
Articolo 18 - Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto
Articolo 19 - Indagini patrimoniali
Articolo 20 - Sequestro
Articolo 21 - Esecuzione del sequestro
Articolo 22 - Provvedimenti durgenza
Articolo 23 - Procedimento applicativo
Articolo 24 - Confisca
Articolo 25 - Sequestro o confisca per equivalente
Articolo 26 - Intestazione fittizia
Articolo 27 - Comunicazioni e impugnazioni
Articolo 28 - Revocazione della confisca
Articolo 29 - Indipendenza dallesercizio dellazione penale
Articolo 30 - Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali
Articolo 31 - Cauzione. Garanzie reali
Articolo 32 - Confisca della cauzione
Articolo 33 - Lamministrazione giudiziaria dei beni personali
Articolo 34 - L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivita' economiche e delle aziende
Articolo 34 bis - Controllo giudiziario delle aziende
Articolo 34 ter - Trattazione prioritaria di procedimenti di prevenzione patrimoniale
Articolo 35 - Nomina e revoca dellamministratore giudiziario
Articolo 35 bis - Responsabilita' nella gestione e controlli della pubblica amministrazione
Articolo 36 - Relazione dellamministratore giudiziario
Articolo 37 - Compiti dellamministratore giudiziario
Articolo 38 - Compiti dellAgenzia
Articolo 39 - Assistenza legale alla procedura
Articolo 40 - Gestione dei beni sequestrati
Articolo 41 - Gestione delle aziende sequestrate
Articolo 41 bis - Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate
Articolo 41 ter - Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo
Articolo 41 quater - Supporto delle aziende sequestrate o confiscate
Articolo 42 - Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
Articolo 43 - Rendiconto di gestione
Articolo 44 - Gestione dei beni confiscati
Articolo 45 - Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
Articolo 45 bis - Liberazione degli immobili e delle aziende
Articolo 46 - Restituzione per equivalente
Articolo 47 - Procedimento di destinazione
Articolo 48 - Destinazione dei beni e delle somme
Articolo 49 - Regolamento
Articolo 50 - Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica
Articolo 51 - Regime-fiscale e degli oneri economici
Articolo 51 bis - Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese
Articolo 52 - Diritti dei terzi
Articolo 53 - Limite della garanzia patrimoniale
Articolo 54 - Pagamento di crediti prededucibili
Articolo 54 bis - Pagamento di debiti anteriori al sequestro
Articolo 55 - Azioni esecutive
Articolo 56 - Rapporti pendenti
Articolo 57 - Elenco dei crediti. Fissazione delludienza di verifica dei crediti
Articolo 58 - Domanda del creditore
Articolo 59 - Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo
Articolo 60 - Liquidazione dei beni
Articolo 61 - Progetto e piano di pagamento dei crediti
Articolo 62 - Revocazione
Articolo 63 - Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
Articolo 64 - Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
Articolo 65 - Rapporti del controllo giudiziario e dellamministrazione giudiziaria con il fallimento
Articolo 66 - Principi generali
Articolo 67 - Effetti delle misure di prevenzione
Articolo 68 - Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi
Articolo 69 - Elenco generale degli enti e delle amministrazioni
Articolo 70 - Riabilitazione
Articolo 71 - Circostanza aggravante
Articolo 72 - Reati concernenti le armi e gli esplosivi
Articolo 73 - Violazioni al codice della strada
Articolo 74 - Reati del pubblico ufficiale
Articolo 75 - Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
Articolo 75 bis - Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza
Articolo 76 - Altre sanzioni penali
Articolo 77 - Fermo di indiziato di delitto
Articolo 78 - Intercettazioni telefoniche
Articolo 79 - Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione
Articolo 80 - Obbligo di comunicazione
Articolo 81 - Registro delle misure di prevenzione
Articolo 82 - Oggetto
Articolo 83 - Ambito di applicazione della documentazione antimafia
Articolo 84 - Definizioni
Articolo 85 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
Articolo 86 - Validita della documentazione antimafia
Articolo 87 - Competenza al rilascio della comunicazione antimafia
Articolo 88 - Termini per il rilascio della comunicazione antimafia
Articolo 89 - Autocertificazione
Articolo 89 bis - Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia
Articolo 90 - Competenza al rilascio dellinformazione antimafia
Articolo 91 - Informazione antimafia
Articolo 92 - Termini per il rilascio delle informazioni
Articolo 93 - Poteri di accesso e accertamento del prefetto
Articolo 94 - Effetti delle informazioni del prefetto
Articolo 95 - Disposizioni relative ai contratti pubblici
Articolo 96 - Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Articolo 97 - Consultazione della «banca dati nazionale unica»
Articolo 98 - Contenuto della «banca dati nazionale unica»
Articolo 99 - Modalita di funzionamento della banca dati
Articolo 99 bis - Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Articolo 100 - Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dellarticolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 101 - Facolta di avvalersi della Stazione unica appaltante
Articolo 102 - Direzione distrettuale antimafia
Articolo 103 - Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
Articolo 104 - Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione allattivita di coordinamento investigativo
Articolo 105 - Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
Articolo 106 - Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione
Articolo 107 - Consiglio generale per la lotta alla criminalita organizzata
Articolo 108 - Direzione investigativa antimafia
Articolo 109 - Relazione al Parlamento
Articolo 110 - L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
Articolo 111 - Organi dellAgenzia
Articolo 112 - Attribuzioni degli organi dellAgenzia
Articolo 113 - Organizzazione e funzionamento dellAgenzia
Articolo 113 bis - Disposizioni volte a garantire la funzionalita' dell'Agenzia
Articolo 113 ter - Incarichi speciali
Articolo 114 - Foro esclusivo
Articolo 115 - Modifiche allarticolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646
Articolo 116 - Disposizioni di coordinamento
Articolo 117 - Disciplina transitoria
Articolo 118 - Disposizioni finanziarie
Articolo 119 - Entrata in vigore
Articolo 120 - Abrogazioni