Articolo Normativa

Decreto legislativo 6/9/2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136

Articolo 41

Gestione delle aziende sequestrate

LIBRO I - Le misure di prevenzione
Titolo III - L’AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
Capo II - La gestione dei beni sequestrati e confiscati

Gestione delle aziende sequestrate

1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario e' scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente:
a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli gia' esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1;
b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attivita';
c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilita' di prosecuzione o di ripresa dell'attivita', tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attivita' esercitata, delle modalita' e dell'ambiente in cui e' svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacita' produttiva e del mercato di riferimento nonche' degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' e' allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del programma medesimo, considerata la possibilita' di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto;
d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;
e) l'indicazione delle attivita' esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi; (1)
1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo. (2)
1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attivita' e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attivita' d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresi' l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attivita' lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonche' quelli necessari per la prosecuzione dell'attivita'; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attivita', che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della societa', che puo' essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualita' di amministratore della societa', il tribunale determina le modalita' di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario. (2)
1-quater. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, nell'attivita' di gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi gia' sequestrate ovvero confiscate. (2)
1-quinquies. In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario e' autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attivita' dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attivita', gia' rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati. (2)
1-sexies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa. (2)
1-septies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario. (2)
1-octies. Per le societa' sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attivita' e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile; (2)
2. L’amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all’attivita’ economica dell’azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell’attivita’ economica svolta dall’azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacita’ produttiva e del suo mercato di riferimento, puo’ con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L’amministratore
giudiziario non puo’ frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.
2-bis. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, puo' affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva. (2)
2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, puo', in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-ter, l'azienda puo' essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa. (2)
3. Si osservano per la gestione dell’azienda le disposizioni di cui all’articolo 42, in quanto applicabili.
4. I rapporti giuridici connessi all’amministrazione dell’azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto.
5. Se mancano concrete possibilita’ di prosecuzione o di ripresa dell’attivita’, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e dell’amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell’impresa. In caso di insolvenza, si applica l’articolo 63, comma 1. (3)
6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della societa', nonche' ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro. (1)
6-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita' semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali. (2)
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(1) Comma sostituito dall'art. 14, L.17/10/2017, n. 161
(2) Comma aggiunto dall'art. 14, L.17/10/2017, n. 161
(3) Comma modificato dall'art. 14, L.17/10/2017, n. 161

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Soggetti destinatari
Articolo 2 - Foglio di via obbligatorio
Articolo 3 - Avviso orale
Articolo 4 - Soggetti destinatari
Articolo 5 - Titolarita’ della proposta. Competenza
Articolo 6 - Tipologia delle misure e loro presupposti
Articolo 7 - Procedimento applicativo
Articolo 8 - Decisione
Articolo 9 - Provvedimenti d’urgenza
Articolo 10 - Impugnazioni
Articolo 11 - Esecuzione
Articolo 12 - Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale
Articolo 13 - Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la liberta’ vigilata
Articolo 14 - Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale
Articolo 15 - Rapporti dell’obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la liberta’ vigilata
Articolo 16 - Soggetti destinatari
Articolo 17 - Titolarita’ della proposta
Articolo 18 - Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto
Articolo 19 - Indagini patrimoniali
Articolo 20 - Sequestro
Articolo 21 - Esecuzione del sequestro
Articolo 22 - Provvedimenti d’urgenza
Articolo 23 - Procedimento applicativo
Articolo 24 - Confisca
Articolo 25 - Sequestro o confisca per equivalente
Articolo 26 - Intestazione fittizia
Articolo 27 - Comunicazioni e impugnazioni
Articolo 28 - Revocazione della confisca
Articolo 29 - Indipendenza dall’esercizio dell’azione penale
Articolo 30 - Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali
Articolo 31 - Cauzione. Garanzie reali
Articolo 32 - Confisca della cauzione
Articolo 33 - L’amministrazione giudiziaria dei beni personali 
Articolo 34 - L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivita' economiche e delle aziende
Articolo 34 bis - Controllo giudiziario delle aziende
Articolo 34 ter - Trattazione prioritaria di procedimenti di prevenzione patrimoniale
Articolo 35 - Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario
Articolo 35 bis - Responsabilita' nella gestione e controlli della pubblica amministrazione
Articolo 36 - Relazione dell’amministratore giudiziario
Articolo 37 - Compiti dell’amministratore giudiziario
Articolo 38 - Compiti dell’Agenzia
Articolo 39 - Assistenza legale alla procedura
Articolo 40 - Gestione dei beni sequestrati
Articolo 41 - Gestione delle aziende sequestrate
Articolo 41 bis - Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate
Articolo 41 ter - Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo
Articolo 41 quater - Supporto delle aziende sequestrate o confiscate
Articolo 42 - Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
Articolo 43 - Rendiconto di gestione
Articolo 44 - Gestione dei beni confiscati
Articolo 45 - Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
Articolo 45 bis - Liberazione degli immobili e delle aziende
Articolo 46 - Restituzione per equivalente
Articolo 47 - Procedimento di destinazione
Articolo 48 - Destinazione dei beni e delle somme
Articolo 49 - Regolamento
Articolo 50 - Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica
Articolo 51 - Regime-fiscale e degli oneri economici
Articolo 51 bis - Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese
Articolo 52 - Diritti dei terzi
Articolo 53 - Limite della garanzia patrimoniale
Articolo 54 - Pagamento di crediti prededucibili
Articolo 54 bis - Pagamento di debiti anteriori al sequestro
Articolo 55 - Azioni esecutive
Articolo 56 - Rapporti pendenti
Articolo 57 - Elenco dei crediti. Fissazione dell’udienza di verifica dei crediti
Articolo 58 - Domanda del creditore
Articolo 59 - Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo
Articolo 60 - Liquidazione dei beni
Articolo 61 - Progetto e piano di pagamento dei crediti
Articolo 62 - Revocazione
Articolo 63 - Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
Articolo 64 - Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
Articolo 65 - Rapporti del controllo giudiziario e dell’amministrazione giudiziaria con il fallimento
Articolo 66 - Principi generali
Articolo 67 - Effetti delle misure di prevenzione
Articolo 68 - Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi
Articolo 69 - Elenco generale degli enti e delle amministrazioni
Articolo 70 - Riabilitazione
Articolo 71 - Circostanza aggravante
Articolo 72 - Reati concernenti le armi e gli esplosivi
Articolo 73 - Violazioni al codice della strada
Articolo 74 - Reati del pubblico ufficiale
Articolo 75 - Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
Articolo 75 bis - Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza
Articolo 76 - Altre sanzioni penali
Articolo 77 - Fermo di indiziato di delitto
Articolo 78 - Intercettazioni telefoniche
Articolo 79 - Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione
Articolo 80 - Obbligo di comunicazione
Articolo 81 - Registro delle misure di prevenzione
Articolo 82 - Oggetto
Articolo 83 - Ambito di applicazione della documentazione antimafia
Articolo 84 - Definizioni
Articolo 85 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
Articolo 86 - Validita’ della documentazione antimafia
Articolo 87 - Competenza al rilascio della comunicazione antimafia
Articolo 88 - Termini per il rilascio della comunicazione antimafia
Articolo 89 - Autocertificazione
Articolo 89 bis - Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia
Articolo 90 - Competenza al rilascio dell’informazione antimafia
Articolo 91 - Informazione antimafia
Articolo 92 - Termini per il rilascio delle informazioni
Articolo 93 - Poteri di accesso e accertamento del prefetto
Articolo 94 - Effetti delle informazioni del prefetto
Articolo 95 - Disposizioni relative ai contratti pubblici
Articolo 96 - Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Articolo 97 - Consultazione della «banca dati nazionale unica»
Articolo 98 - Contenuto della «banca dati nazionale unica»
Articolo 99 - Modalita’ di funzionamento della banca dati
Articolo 99 bis - Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Articolo 100 - Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 101 - Facolta’ di avvalersi della Stazione unica appaltante
Articolo 102 - Direzione distrettuale antimafia
Articolo 103 - Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
Articolo 104 - Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all’attivita’ di coordinamento investigativo
Articolo 105 - Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
Articolo 106 - Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione
Articolo 107 - Consiglio generale per la lotta alla criminalita’ organizzata
Articolo 108 - Direzione investigativa antimafia
Articolo 109 - Relazione al Parlamento
Articolo 110 - L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
Articolo 111 - Organi dell’Agenzia
Articolo 112 - Attribuzioni degli organi dell’Agenzia
Articolo 113 - Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia
Articolo 113 bis - Disposizioni volte a garantire la funzionalita' dell'Agenzia
Articolo 113 ter - Incarichi speciali
Articolo 114 - Foro esclusivo
Articolo 115 - Modifiche all’articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646
Articolo 116 - Disposizioni di coordinamento
Articolo 117 - Disciplina transitoria
Articolo 118 - Disposizioni finanziarie
Articolo 119 - Entrata in vigore
Articolo 120 - Abrogazioni