Decreto legislativo 6/9/2011 n. 159
Articolo 41
Gestione delle aziende sequestrate
LIBRO I - Le misure di prevenzione
Titolo III - L’AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
Capo II - La gestione dei beni sequestrati e confiscati
Gestione delle aziende sequestrate
1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui
agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto
del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie,
l'amministratore giudiziario e' scelto nella sezione di esperti in
gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori
giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1,
l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina,
prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato,
presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente:
a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli gia'
esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1;
b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attivita';
c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete
possibilita' di prosecuzione o di ripresa dell'attivita', tenuto
conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i
suoi familiari, della natura dell'attivita' esercitata, delle
modalita' e dell'ambiente in cui e' svolta, della forza lavoro
occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio
dell'impresa, della capacita' produttiva e del mercato di riferimento
nonche' degli oneri correlati al processo di legalizzazione
dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa
dell'attivita' e' allegato un programma contenente la descrizione
analitica delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta,
che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice
delegato, della relazione di un professionista in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che
attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del
programma medesimo, considerata la possibilita' di avvalersi delle
agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del
presente decreto;
d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto
degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;
e) l'indicazione delle attivita' esercitabili solo con
autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi; (1)
1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano
anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1
del presente articolo. (2)
1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attivita'
l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori
e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di
garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i
crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che
sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione
dell'attivita' e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati
o non funzionali all'attivita' d'impresa. L'amministratore
giudiziario allega altresi' l'elenco nominativo delle persone che
risultano prestare o avere prestato attivita' lavorativa in favore
dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti
nonche' quelli necessari per la prosecuzione dell'attivita';
riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali
all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad
acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di
ripresa dell'attivita', che trasmette, con il proprio parere, al
giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni
societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359
del codice civile, il tribunale impartisce le direttive
sull'eventuale revoca dell'amministratore della societa', che puo'
essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona
dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista
l'assunzione della qualita' di amministratore della societa', il
tribunale determina le modalita' di controllo e di esercizio dei
poteri da parte dell'amministratore giudiziario. (2)
1-quater. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del
giudice delegato, nell'attivita' di gestione degli immobili e dei
beni aziendali, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria
di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi gia'
sequestrate ovvero confiscate. (2)
1-quinquies. In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in
possesso, l'amministratore giudiziario e' autorizzato dal giudice
delegato a proseguire l'attivita' dell'impresa o a sospenderla, con
riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della
relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione,
conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi
del comma 1-sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli
abilitativi necessari allo svolgimento dell'attivita', gia'
rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in
relazione ai compendi sequestrati. (2)
1-sexies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1,
depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai
sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la
partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti,
dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti
se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di
ripresa dell'attivita' dell'impresa, il tribunale approva il
programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la
gestione dell'impresa. (2)
1-septies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni
societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo
2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune
direttive all'amministratore giudiziario. (2)
1-octies. Per le societa' sottoposte a sequestro ai sensi del
presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita
del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero
4), e 2545-duodecies del codice civile non operano dalla data di
immissione in possesso sino all'approvazione del programma di
prosecuzione o ripresa dell'attivita' e, per lo stesso periodo, non
si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447,
2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice
civile; (2)
2. L’amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all’attivita’ economica dell’azienda. Il
giudice delegato, tenuto conto dell’attivita’ economica svolta
dall’azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua
capacita’ produttiva e del suo mercato di riferimento, puo’ con
decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti
si ritengono di ordinaria amministrazione. L’amministratore
giudiziario non puo’ frazionare artatamente le operazioni economiche
al fine di evitare il superamento di detta soglia.
2-bis. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta
del giudice delegato, puo' affittare l'azienda o un ramo di azienda,
con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-ter, primo
periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia
della confisca definitiva. (2)
2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta
del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, puo', in data
non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via
prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in
comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati
all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste
dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel
medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater. Nel
caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma
8-ter, l'azienda puo' essere anche concessa in comodato con
cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in
deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il
comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie,
necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa. (2)
3. Si osservano per la gestione dell’azienda le disposizioni di cui all’articolo 42, in quanto applicabili.
4. I rapporti giuridici connessi all’amministrazione dell’azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto.
5. Se mancano concrete possibilita’ di prosecuzione o di ripresa dell’attivita’, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e dell’amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell’impresa. In caso di insolvenza, si applica l’articolo 63, comma 1. (3)
6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie,
l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio
nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa
autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la
sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere
societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione,
fusione, incorporazione o estinzione della societa', nonche' ad
approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento
degli scopi dell'impresa in stato di sequestro. (1)
6-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita'
semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in
particolare qualora sia priva di beni aziendali. (2)
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(1) Comma sostituito dall'art. 14, L.17/10/2017, n. 161
(2) Comma aggiunto dall'art. 14, L.17/10/2017, n. 161
(3) Comma modificato dall'art. 14, L.17/10/2017, n. 161
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Soggetti destinatari
Articolo 2 - Foglio di via obbligatorio
Articolo 3 - Avviso orale
Articolo 4 - Soggetti destinatari
Articolo 5 - Titolarita della proposta. Competenza
Articolo 6 - Tipologia delle misure e loro presupposti
Articolo 7 - Procedimento applicativo
Articolo 8 - Decisione
Articolo 9 - Provvedimenti durgenza
Articolo 10 - Impugnazioni
Articolo 11 - Esecuzione
Articolo 12 - Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale
Articolo 13 - Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la liberta vigilata
Articolo 14 - Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale
Articolo 15 - Rapporti dellobbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la liberta vigilata
Articolo 16 - Soggetti destinatari
Articolo 17 - Titolarita della proposta
Articolo 18 - Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto
Articolo 19 - Indagini patrimoniali
Articolo 20 - Sequestro
Articolo 21 - Esecuzione del sequestro
Articolo 22 - Provvedimenti durgenza
Articolo 23 - Procedimento applicativo
Articolo 24 - Confisca
Articolo 25 - Sequestro o confisca per equivalente
Articolo 26 - Intestazione fittizia
Articolo 27 - Comunicazioni e impugnazioni
Articolo 28 - Revocazione della confisca
Articolo 29 - Indipendenza dallesercizio dellazione penale
Articolo 30 - Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali
Articolo 31 - Cauzione. Garanzie reali
Articolo 32 - Confisca della cauzione
Articolo 33 - Lamministrazione giudiziaria dei beni personali
Articolo 34 - L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivita' economiche e delle aziende
Articolo 34 bis - Controllo giudiziario delle aziende
Articolo 34 ter - Trattazione prioritaria di procedimenti di prevenzione patrimoniale
Articolo 35 - Nomina e revoca dellamministratore giudiziario
Articolo 35 bis - Responsabilita' nella gestione e controlli della pubblica amministrazione
Articolo 36 - Relazione dellamministratore giudiziario
Articolo 37 - Compiti dellamministratore giudiziario
Articolo 38 - Compiti dellAgenzia
Articolo 39 - Assistenza legale alla procedura
Articolo 40 - Gestione dei beni sequestrati
Articolo 41 - Gestione delle aziende sequestrate
Articolo 41 bis - Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate
Articolo 41 ter - Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo
Articolo 41 quater - Supporto delle aziende sequestrate o confiscate
Articolo 42 - Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
Articolo 43 - Rendiconto di gestione
Articolo 44 - Gestione dei beni confiscati
Articolo 45 - Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
Articolo 45 bis - Liberazione degli immobili e delle aziende
Articolo 46 - Restituzione per equivalente
Articolo 47 - Procedimento di destinazione
Articolo 48 - Destinazione dei beni e delle somme
Articolo 49 - Regolamento
Articolo 50 - Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica
Articolo 51 - Regime-fiscale e degli oneri economici
Articolo 51 bis - Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese
Articolo 52 - Diritti dei terzi
Articolo 53 - Limite della garanzia patrimoniale
Articolo 54 - Pagamento di crediti prededucibili
Articolo 54 bis - Pagamento di debiti anteriori al sequestro
Articolo 55 - Azioni esecutive
Articolo 56 - Rapporti pendenti
Articolo 57 - Elenco dei crediti. Fissazione delludienza di verifica dei crediti
Articolo 58 - Domanda del creditore
Articolo 59 - Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo
Articolo 60 - Liquidazione dei beni
Articolo 61 - Progetto e piano di pagamento dei crediti
Articolo 62 - Revocazione
Articolo 63 - Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
Articolo 64 - Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
Articolo 65 - Rapporti del controllo giudiziario e dellamministrazione giudiziaria con il fallimento
Articolo 66 - Principi generali
Articolo 67 - Effetti delle misure di prevenzione
Articolo 68 - Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi
Articolo 69 - Elenco generale degli enti e delle amministrazioni
Articolo 70 - Riabilitazione
Articolo 71 - Circostanza aggravante
Articolo 72 - Reati concernenti le armi e gli esplosivi
Articolo 73 - Violazioni al codice della strada
Articolo 74 - Reati del pubblico ufficiale
Articolo 75 - Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
Articolo 75 bis - Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza
Articolo 76 - Altre sanzioni penali
Articolo 77 - Fermo di indiziato di delitto
Articolo 78 - Intercettazioni telefoniche
Articolo 79 - Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione
Articolo 80 - Obbligo di comunicazione
Articolo 81 - Registro delle misure di prevenzione
Articolo 82 - Oggetto
Articolo 83 - Ambito di applicazione della documentazione antimafia
Articolo 84 - Definizioni
Articolo 85 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
Articolo 86 - Validita della documentazione antimafia
Articolo 87 - Competenza al rilascio della comunicazione antimafia
Articolo 88 - Termini per il rilascio della comunicazione antimafia
Articolo 89 - Autocertificazione
Articolo 89 bis - Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia
Articolo 90 - Competenza al rilascio dellinformazione antimafia
Articolo 91 - Informazione antimafia
Articolo 92 - Termini per il rilascio delle informazioni
Articolo 93 - Poteri di accesso e accertamento del prefetto
Articolo 94 - Effetti delle informazioni del prefetto
Articolo 95 - Disposizioni relative ai contratti pubblici
Articolo 96 - Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Articolo 97 - Consultazione della «banca dati nazionale unica»
Articolo 98 - Contenuto della «banca dati nazionale unica»
Articolo 99 - Modalita di funzionamento della banca dati
Articolo 99 bis - Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Articolo 100 - Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dellarticolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 101 - Facolta di avvalersi della Stazione unica appaltante
Articolo 102 - Direzione distrettuale antimafia
Articolo 103 - Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
Articolo 104 - Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione allattivita di coordinamento investigativo
Articolo 105 - Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
Articolo 106 - Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione
Articolo 107 - Consiglio generale per la lotta alla criminalita organizzata
Articolo 108 - Direzione investigativa antimafia
Articolo 109 - Relazione al Parlamento
Articolo 110 - L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
Articolo 111 - Organi dellAgenzia
Articolo 112 - Attribuzioni degli organi dellAgenzia
Articolo 113 - Organizzazione e funzionamento dellAgenzia
Articolo 113 bis - Disposizioni volte a garantire la funzionalita' dell'Agenzia
Articolo 113 ter - Incarichi speciali
Articolo 114 - Foro esclusivo
Articolo 115 - Modifiche allarticolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646
Articolo 116 - Disposizioni di coordinamento
Articolo 117 - Disciplina transitoria
Articolo 118 - Disposizioni finanziarie
Articolo 119 - Entrata in vigore
Articolo 120 - Abrogazioni