Decreto legislativo 6/9/2011 n. 159
Articolo 35
Nomina e revoca dellamministratore giudiziario
LIBRO I - Le misure di prevenzione
Titolo III - L’AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
Capo I - L’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati
Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario
1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto
dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il
giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario.
Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia
particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni
ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla
natura dell'attivita' aziendale da proseguire o al valore ingente del
patrimonio, il tribunale puo' nominare piu' amministratori
giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano
operare disgiuntamente. (1)
2. L'amministratore giudiziario e' scelto tra gli iscritti
nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri
di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli
amministratori, tenuto conto della natura e dell'entita' dei beni in
stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attivita' aziendale da
proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono
individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei
coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in
corso, comunque non superiore a tre, con esclusione degli
incarichi gia' in corso quale coadiutore, della natura monocratica o
collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi
da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della
natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni
sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche.
Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i criteri per
l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare
complessita' dell'amministrazione o l'eccezionalita' del valore del
patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo.
L'amministratore giudiziario e' nominato con decreto motivato.
All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al
tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se
conferiti da altra autorita' giudiziaria o dall'Agenzia. (1)
2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate e'
scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione
aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. (2)
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma
7, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-bis puo'
altresi' essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di
cui all'articolo 113-bis. In tal caso l'amministratore giudiziario
dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha
diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in
godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9. (2) (3)
3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il
provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e
le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate a una pena
che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei
confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i
reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei reati
previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del
codice penale. Non possono altresi' essere nominate le persone che
abbiano svolto attivita' lavorativa o professionale in favore del
proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non
possono, altresi', svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto
collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attivita' di
gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore
giudiziario, ne' quelli di coadiutore o diretto collaboratore
dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto
grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali
abituali del magistrato che conferisce l'incarico. Non possono
altresi' assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quelli
di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore
giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce
l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, ne' le persone legate
da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il
coniuge o i figli dello stesso magistrato, ne' i prossimi congiunti,
i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che
assiste lo stesso magistrato. (1)
4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di
essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua
responsabilita', da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la
complessita' della gestione lo richieda, anche successivamente al
sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua
responsabilita', un proprio ufficio di coadiuzione, la cui
composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al
giudice delegato indicando altresi' se e quali incarichi analoghi
abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in
cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del
medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione
tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di
sequestro e degli oneri che ne conseguono. (1)
5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico
ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio
ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla
custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso
degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del
giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la
redditivita' dei beni medesimi. (1)
6. L’amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l’esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.
7. In caso di grave irregolarita’ o di incapacita’ il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell’Agenzia o d’ufficio, puo’ disporre in ogni tempo la revoca dell’amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell’Agenzia la revoca e’ disposta dalla medesima Agenzia.
8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della
procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della
gestione ai sensi dell'articolo 43. (1)
9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all’amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.
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(1) Comma sostituito dall'art. 13, L. 17/10/2017, n. 161.
(2) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 17/10/2017, n. 161.
(3) Comma modificato dall'art. 36, DL 4/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1/12/2018, n. 132.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Soggetti destinatari
Articolo 2 - Foglio di via obbligatorio
Articolo 3 - Avviso orale
Articolo 4 - Soggetti destinatari
Articolo 5 - Titolarita della proposta. Competenza
Articolo 6 - Tipologia delle misure e loro presupposti
Articolo 7 - Procedimento applicativo
Articolo 8 - Decisione
Articolo 9 - Provvedimenti durgenza
Articolo 10 - Impugnazioni
Articolo 11 - Esecuzione
Articolo 12 - Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale
Articolo 13 - Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la liberta vigilata
Articolo 14 - Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale
Articolo 15 - Rapporti dellobbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la liberta vigilata
Articolo 16 - Soggetti destinatari
Articolo 17 - Titolarita della proposta
Articolo 18 - Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto
Articolo 19 - Indagini patrimoniali
Articolo 20 - Sequestro
Articolo 21 - Esecuzione del sequestro
Articolo 22 - Provvedimenti durgenza
Articolo 23 - Procedimento applicativo
Articolo 24 - Confisca
Articolo 25 - Sequestro o confisca per equivalente
Articolo 26 - Intestazione fittizia
Articolo 27 - Comunicazioni e impugnazioni
Articolo 28 - Revocazione della confisca
Articolo 29 - Indipendenza dallesercizio dellazione penale
Articolo 30 - Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali
Articolo 31 - Cauzione. Garanzie reali
Articolo 32 - Confisca della cauzione
Articolo 33 - Lamministrazione giudiziaria dei beni personali
Articolo 34 - L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivita' economiche e delle aziende
Articolo 34 bis - Controllo giudiziario delle aziende
Articolo 34 ter - Trattazione prioritaria di procedimenti di prevenzione patrimoniale
Articolo 35 - Nomina e revoca dellamministratore giudiziario
Articolo 35 bis - Responsabilita' nella gestione e controlli della pubblica amministrazione
Articolo 36 - Relazione dellamministratore giudiziario
Articolo 37 - Compiti dellamministratore giudiziario
Articolo 38 - Compiti dellAgenzia
Articolo 39 - Assistenza legale alla procedura
Articolo 40 - Gestione dei beni sequestrati
Articolo 41 - Gestione delle aziende sequestrate
Articolo 41 bis - Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate
Articolo 41 ter - Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo
Articolo 41 quater - Supporto delle aziende sequestrate o confiscate
Articolo 42 - Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
Articolo 43 - Rendiconto di gestione
Articolo 44 - Gestione dei beni confiscati
Articolo 45 - Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
Articolo 45 bis - Liberazione degli immobili e delle aziende
Articolo 46 - Restituzione per equivalente
Articolo 47 - Procedimento di destinazione
Articolo 48 - Destinazione dei beni e delle somme
Articolo 49 - Regolamento
Articolo 50 - Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica
Articolo 51 - Regime-fiscale e degli oneri economici
Articolo 51 bis - Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese
Articolo 52 - Diritti dei terzi
Articolo 53 - Limite della garanzia patrimoniale
Articolo 54 - Pagamento di crediti prededucibili
Articolo 54 bis - Pagamento di debiti anteriori al sequestro
Articolo 55 - Azioni esecutive
Articolo 56 - Rapporti pendenti
Articolo 57 - Elenco dei crediti. Fissazione delludienza di verifica dei crediti
Articolo 58 - Domanda del creditore
Articolo 59 - Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo
Articolo 60 - Liquidazione dei beni
Articolo 61 - Progetto e piano di pagamento dei crediti
Articolo 62 - Revocazione
Articolo 63 - Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
Articolo 64 - Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
Articolo 65 - Rapporti del controllo giudiziario e dellamministrazione giudiziaria con il fallimento
Articolo 66 - Principi generali
Articolo 67 - Effetti delle misure di prevenzione
Articolo 68 - Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi
Articolo 69 - Elenco generale degli enti e delle amministrazioni
Articolo 70 - Riabilitazione
Articolo 71 - Circostanza aggravante
Articolo 72 - Reati concernenti le armi e gli esplosivi
Articolo 73 - Violazioni al codice della strada
Articolo 74 - Reati del pubblico ufficiale
Articolo 75 - Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
Articolo 75 bis - Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza
Articolo 76 - Altre sanzioni penali
Articolo 77 - Fermo di indiziato di delitto
Articolo 78 - Intercettazioni telefoniche
Articolo 79 - Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione
Articolo 80 - Obbligo di comunicazione
Articolo 81 - Registro delle misure di prevenzione
Articolo 82 - Oggetto
Articolo 83 - Ambito di applicazione della documentazione antimafia
Articolo 84 - Definizioni
Articolo 85 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
Articolo 86 - Validita della documentazione antimafia
Articolo 87 - Competenza al rilascio della comunicazione antimafia
Articolo 88 - Termini per il rilascio della comunicazione antimafia
Articolo 89 - Autocertificazione
Articolo 89 bis - Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia
Articolo 90 - Competenza al rilascio dellinformazione antimafia
Articolo 91 - Informazione antimafia
Articolo 92 - Termini per il rilascio delle informazioni
Articolo 93 - Poteri di accesso e accertamento del prefetto
Articolo 94 - Effetti delle informazioni del prefetto
Articolo 95 - Disposizioni relative ai contratti pubblici
Articolo 96 - Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Articolo 97 - Consultazione della «banca dati nazionale unica»
Articolo 98 - Contenuto della «banca dati nazionale unica»
Articolo 99 - Modalita di funzionamento della banca dati
Articolo 99 bis - Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Articolo 100 - Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dellarticolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 101 - Facolta di avvalersi della Stazione unica appaltante
Articolo 102 - Direzione distrettuale antimafia
Articolo 103 - Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
Articolo 104 - Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione allattivita di coordinamento investigativo
Articolo 105 - Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
Articolo 106 - Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione
Articolo 107 - Consiglio generale per la lotta alla criminalita organizzata
Articolo 108 - Direzione investigativa antimafia
Articolo 109 - Relazione al Parlamento
Articolo 110 - L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
Articolo 111 - Organi dellAgenzia
Articolo 112 - Attribuzioni degli organi dellAgenzia
Articolo 113 - Organizzazione e funzionamento dellAgenzia
Articolo 113 bis - Disposizioni volte a garantire la funzionalita' dell'Agenzia
Articolo 113 ter - Incarichi speciali
Articolo 114 - Foro esclusivo
Articolo 115 - Modifiche allarticolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646
Articolo 116 - Disposizioni di coordinamento
Articolo 117 - Disciplina transitoria
Articolo 118 - Disposizioni finanziarie
Articolo 119 - Entrata in vigore
Articolo 120 - Abrogazioni