Decreto legislativo 6/9/2011 n. 159
Articolo 113 bis
Disposizioni volte a garantire la funzionalita' dell'Agenzia
LIBRO III - Attivita’ informative ed investigative nella lotta contro la criminalita’ organizzata. Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata.
Titolo II - L’AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia
1. La dotazione organica dell'Agenzia e' determinata in duecento
unita' complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali
e no, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 113, comma 1.
2. Alla copertura dell'incremento della dotazione
organica di centosettanta unita', di cui al comma 1, si
provvede, nel limite di cento unita' mediante le procedure
di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. (2) (4)
2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unita' di
incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante
procedure selettive pubbliche, in conformita' alla legislazione
vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni. Per l'espletamento delle suddette procedure
concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno collabora con l'Agenzia. Gli
oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico
dell'Agenzia. (3)
3. Fino al completamento delle procedure di cui al
comma 2, il personale in servizio presso l'Agenzia continua
a prestare servizio in posizione di comando, distacco o
fuori ruolo senza necessita' di ulteriori provvedimenti da
parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di
professionalita' specifiche ed adeguate, il personale
proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' dagli
enti pubblici economici, in servizio, alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, presso l'Agenzia in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo e' inquadrato
nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei
sessanta giorni successivi secondo le modalita' stabilite
con il regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti
si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate
dal personale, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, che ha presentato analoga
domanda ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 2011, n. 235, e dell'articolo 1, comma 191, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche al personale proveniente
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,
nonche' dagli enti pubblici economici, in servizio, alla
data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo. (4)
4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono
inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene
individuata l'indennita' di amministrazione spettante agli
appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella
corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero
della giustizia. (3)
4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia e'
autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unita'
di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad enti pubblici
economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia puo'
avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino
a un massimo di 20 unita'. Il predetto personale e' posto in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla
vigente normativa generale in materia di mobilita' temporanea e nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il
trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte
dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri
relativi al trattamento accessorio. (3)
5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio
direttivo, puo' stipulare, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni,
contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di
particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e
patrimoniali.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 29, L. 17/10/2017, n. 161.
(2) Comma modificato dall'art. 37, DL 4/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1/12/2018, n. 132.
(3) Comma aggiunto dall'art. 37, DL 4/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1/12/2018, n. 132.
(4) Comma modificato dall'art. 1, comma 168, L. 27/12/2019, n. 160.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Soggetti destinatari
Articolo 2 - Foglio di via obbligatorio
Articolo 3 - Avviso orale
Articolo 4 - Soggetti destinatari
Articolo 5 - Titolarita della proposta. Competenza
Articolo 6 - Tipologia delle misure e loro presupposti
Articolo 7 - Procedimento applicativo
Articolo 8 - Decisione
Articolo 9 - Provvedimenti durgenza
Articolo 10 - Impugnazioni
Articolo 11 - Esecuzione
Articolo 12 - Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale
Articolo 13 - Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la liberta vigilata
Articolo 14 - Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale
Articolo 15 - Rapporti dellobbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la liberta vigilata
Articolo 16 - Soggetti destinatari
Articolo 17 - Titolarita della proposta
Articolo 18 - Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto
Articolo 19 - Indagini patrimoniali
Articolo 20 - Sequestro
Articolo 21 - Esecuzione del sequestro
Articolo 22 - Provvedimenti durgenza
Articolo 23 - Procedimento applicativo
Articolo 24 - Confisca
Articolo 25 - Sequestro o confisca per equivalente
Articolo 26 - Intestazione fittizia
Articolo 27 - Comunicazioni e impugnazioni
Articolo 28 - Revocazione della confisca
Articolo 29 - Indipendenza dallesercizio dellazione penale
Articolo 30 - Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali
Articolo 31 - Cauzione. Garanzie reali
Articolo 32 - Confisca della cauzione
Articolo 33 - Lamministrazione giudiziaria dei beni personali
Articolo 34 - L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivita' economiche e delle aziende
Articolo 34 bis - Controllo giudiziario delle aziende
Articolo 34 ter - Trattazione prioritaria di procedimenti di prevenzione patrimoniale
Articolo 35 - Nomina e revoca dellamministratore giudiziario
Articolo 35 bis - Responsabilita' nella gestione e controlli della pubblica amministrazione
Articolo 36 - Relazione dellamministratore giudiziario
Articolo 37 - Compiti dellamministratore giudiziario
Articolo 38 - Compiti dellAgenzia
Articolo 39 - Assistenza legale alla procedura
Articolo 40 - Gestione dei beni sequestrati
Articolo 41 - Gestione delle aziende sequestrate
Articolo 41 bis - Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate
Articolo 41 ter - Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo
Articolo 41 quater - Supporto delle aziende sequestrate o confiscate
Articolo 42 - Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
Articolo 43 - Rendiconto di gestione
Articolo 44 - Gestione dei beni confiscati
Articolo 45 - Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
Articolo 45 bis - Liberazione degli immobili e delle aziende
Articolo 46 - Restituzione per equivalente
Articolo 47 - Procedimento di destinazione
Articolo 48 - Destinazione dei beni e delle somme
Articolo 49 - Regolamento
Articolo 50 - Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica
Articolo 51 - Regime-fiscale e degli oneri economici
Articolo 51 bis - Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese
Articolo 52 - Diritti dei terzi
Articolo 53 - Limite della garanzia patrimoniale
Articolo 54 - Pagamento di crediti prededucibili
Articolo 54 bis - Pagamento di debiti anteriori al sequestro
Articolo 55 - Azioni esecutive
Articolo 56 - Rapporti pendenti
Articolo 57 - Elenco dei crediti. Fissazione delludienza di verifica dei crediti
Articolo 58 - Domanda del creditore
Articolo 59 - Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo
Articolo 60 - Liquidazione dei beni
Articolo 61 - Progetto e piano di pagamento dei crediti
Articolo 62 - Revocazione
Articolo 63 - Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
Articolo 64 - Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
Articolo 65 - Rapporti del controllo giudiziario e dellamministrazione giudiziaria con il fallimento
Articolo 66 - Principi generali
Articolo 67 - Effetti delle misure di prevenzione
Articolo 68 - Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi
Articolo 69 - Elenco generale degli enti e delle amministrazioni
Articolo 70 - Riabilitazione
Articolo 71 - Circostanza aggravante
Articolo 72 - Reati concernenti le armi e gli esplosivi
Articolo 73 - Violazioni al codice della strada
Articolo 74 - Reati del pubblico ufficiale
Articolo 75 - Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
Articolo 75 bis - Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza
Articolo 76 - Altre sanzioni penali
Articolo 77 - Fermo di indiziato di delitto
Articolo 78 - Intercettazioni telefoniche
Articolo 79 - Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione
Articolo 80 - Obbligo di comunicazione
Articolo 81 - Registro delle misure di prevenzione
Articolo 82 - Oggetto
Articolo 83 - Ambito di applicazione della documentazione antimafia
Articolo 84 - Definizioni
Articolo 85 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
Articolo 86 - Validita della documentazione antimafia
Articolo 87 - Competenza al rilascio della comunicazione antimafia
Articolo 88 - Termini per il rilascio della comunicazione antimafia
Articolo 89 - Autocertificazione
Articolo 89 bis - Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia
Articolo 90 - Competenza al rilascio dellinformazione antimafia
Articolo 91 - Informazione antimafia
Articolo 92 - Termini per il rilascio delle informazioni
Articolo 93 - Poteri di accesso e accertamento del prefetto
Articolo 94 - Effetti delle informazioni del prefetto
Articolo 95 - Disposizioni relative ai contratti pubblici
Articolo 96 - Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Articolo 97 - Consultazione della «banca dati nazionale unica»
Articolo 98 - Contenuto della «banca dati nazionale unica»
Articolo 99 - Modalita di funzionamento della banca dati
Articolo 99 bis - Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Articolo 100 - Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dellarticolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 101 - Facolta di avvalersi della Stazione unica appaltante
Articolo 102 - Direzione distrettuale antimafia
Articolo 103 - Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
Articolo 104 - Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione allattivita di coordinamento investigativo
Articolo 105 - Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
Articolo 106 - Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione
Articolo 107 - Consiglio generale per la lotta alla criminalita organizzata
Articolo 108 - Direzione investigativa antimafia
Articolo 109 - Relazione al Parlamento
Articolo 110 - L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
Articolo 111 - Organi dellAgenzia
Articolo 112 - Attribuzioni degli organi dellAgenzia
Articolo 113 - Organizzazione e funzionamento dellAgenzia
Articolo 113 bis - Disposizioni volte a garantire la funzionalita' dell'Agenzia
Articolo 113 ter - Incarichi speciali
Articolo 114 - Foro esclusivo
Articolo 115 - Modifiche allarticolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646
Articolo 116 - Disposizioni di coordinamento
Articolo 117 - Disciplina transitoria
Articolo 118 - Disposizioni finanziarie
Articolo 119 - Entrata in vigore
Articolo 120 - Abrogazioni