Decreto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22/8/2017 n. 154
Articolo 22
Progettazione, direzione lavori e attivita accessorie
Titolo III -
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Capo II -
Soggetti incaricati dell’attività di progettazione e direzione lavori
Progettazione, direzione lavori e attivita’ accessorie
1. Secondo quanto disposto dall’articolo 147, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle linee guida dell’Autorita’ nazionale anticorruzione in materia di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente decreto, nei casi in
cui non sia prevista l’iscrizione a un ordine o collegio
professionale, le prestazioni relative alla progettazione di
fattibilita’, definitiva ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all’articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l’intervento da attuare.
2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivita’ del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all’articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un’esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.
3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all’interno dell’ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.
4. Le attivita’ di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalita’ in relazione all’intervento da attuare.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Ambito di applicazioneArticolo 2 - Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
Articolo 3 - Specificita degli interventi
Articolo 4 - Qualificazione
Articolo 5 - Requisiti generali
Articolo 6 - Requisiti speciali
Articolo 7 - Idoneita tecnica
Articolo 8 - Idoneita organizzativa
Articolo 9 - Capacita economica e finanziaria
Articolo 10 - Modalita di verifica ai fini dellattestazione
Articolo 11 - Lavori utili per la qualificazione
Articolo 12 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
Articolo 13 - Direttore tecnico
Articolo 14 - Attivita di progettazione
Articolo 15 - Progetto di fattibilita tecnica ed economica
Articolo 16 - Scheda tecnica
Articolo 17 - Progetto definitivo
Articolo 18 - Progetto esecutivo
Articolo 19 - Progettazione dello scavo archeologico
Articolo 20 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Articolo 21 - Verifica dei progetti
Articolo 22 - Progettazione, direzione lavori e attivita accessorie
Articolo 23 - Tipi di intervento per i quali e consentita lesecuzione di lavori con il regime di somma urgenza
Articolo 24 - Collaudo
Articolo 25 - Lavori di manutenzione
Articolo 26 - Consuntivo scientifico e vigilanza sullesecuzione dei lavori
Articolo 27 - Abrogazioni
Articolo 28 - Disposizioni transitorie e finali