Decreto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22/8/2017 n. 154
Articolo 7
Idoneita tecnica
Titolo II - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Capo I -
Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali
Idoneita’ tecnica
1. L’idoneita’ tecnica e’ dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:
a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarita’ dell’impresa, secondo quanto previsto dall’articolo 13;
b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all’articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al settanta per cento dell’importo della classifica per cui e’ chiesta la qualificazione.
2. L’impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione e’ consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuita’ nell’esecuzione dei lavori, a prova dell’attuale idoneita’ a eseguire interventi nella categoria per la quale e’ richiesta l’attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell’impresa.
3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneita’ tecnica maturati dall’impresa cedente sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell’organico del cessionario per un periodo di almeno tre anni.
4. Ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialita’ per le offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati dalle scuole di cui al decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, 31 gennaio 2006, recante «Riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale».
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Ambito di applicazioneArticolo 2 - Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
Articolo 3 - Specificita degli interventi
Articolo 4 - Qualificazione
Articolo 5 - Requisiti generali
Articolo 6 - Requisiti speciali
Articolo 7 - Idoneita tecnica
Articolo 8 - Idoneita organizzativa
Articolo 9 - Capacita economica e finanziaria
Articolo 10 - Modalita di verifica ai fini dellattestazione
Articolo 11 - Lavori utili per la qualificazione
Articolo 12 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
Articolo 13 - Direttore tecnico
Articolo 14 - Attivita di progettazione
Articolo 15 - Progetto di fattibilita tecnica ed economica
Articolo 16 - Scheda tecnica
Articolo 17 - Progetto definitivo
Articolo 18 - Progetto esecutivo
Articolo 19 - Progettazione dello scavo archeologico
Articolo 20 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Articolo 21 - Verifica dei progetti
Articolo 22 - Progettazione, direzione lavori e attivita accessorie
Articolo 23 - Tipi di intervento per i quali e consentita lesecuzione di lavori con il regime di somma urgenza
Articolo 24 - Collaudo
Articolo 25 - Lavori di manutenzione
Articolo 26 - Consuntivo scientifico e vigilanza sullesecuzione dei lavori
Articolo 27 - Abrogazioni
Articolo 28 - Disposizioni transitorie e finali