Articolo Normativa

Decreto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22/8/2017 n. 154

Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Articolo 24

Collaudo

Titolo V - ESECUZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI

Collaudo

1. Per il collaudo in corso d’opera di cui all’articolo 150 del Codice dei contratti pubblici la composizione dell’organo che vi provvede e’ determinata dai commi successivi del presente articolo.
2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l’organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.
3. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l’organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento, nonche’ uno storico dell’arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacita’ professionale coerente con l’intervento.
4. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l’organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita’ professionale coerenti con l’intervento nonche’ un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.
5. Possono far parte dell’organo di collaudo, limitatamente ad un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell’arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
Articolo 3 - Specificita’ degli interventi
Articolo 4 - Qualificazione
Articolo 5 - Requisiti generali
Articolo 6 - Requisiti speciali
Articolo 7 - Idoneita’ tecnica
Articolo 8 - Idoneita’ organizzativa
Articolo 9 - Capacita’ economica e finanziaria
Articolo 10 - Modalita’ di verifica ai fini dell’attestazione
Articolo 11 - Lavori utili per la qualificazione
Articolo 12 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
Articolo 13 - Direttore tecnico
Articolo 14 - Attivita’ di progettazione
Articolo 15 - Progetto di fattibilita’ tecnica ed economica
Articolo 16 - Scheda tecnica
Articolo 17 - Progetto definitivo
Articolo 18 - Progetto esecutivo
Articolo 19 - Progettazione dello scavo archeologico
Articolo 20 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Articolo 21 - Verifica dei progetti
Articolo 22 - Progettazione, direzione lavori e attivita’ accessorie
Articolo 23 - Tipi di intervento per i quali e’ consentita l’esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza
Articolo 24 - Collaudo
Articolo 25 - Lavori di manutenzione
Articolo 26 - Consuntivo scientifico e vigilanza sull’esecuzione dei lavori
Articolo 27 - Abrogazioni
Articolo 28 - Disposizioni transitorie e finali