Decreto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22/8/2017 n. 154
Articolo 21
Verifica dei progetti
Titolo III -
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Capo I -
Livelli e contenuti della progettazione
Verifica dei progetti
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del Codice dei contratti pubblici, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all’attivita’ di verifica, avvalendosi altresi’:
a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico:
1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell’intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacita’ professionale coerente con l’intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:
1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell’intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacita’ professionale coerente con l’intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee:
1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell’intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita’ professionale coerente con l’intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.
2. Il responsabile del procedimento puo’ disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell’affidamento dei lavori.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Ambito di applicazioneArticolo 2 - Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
Articolo 3 - Specificita degli interventi
Articolo 4 - Qualificazione
Articolo 5 - Requisiti generali
Articolo 6 - Requisiti speciali
Articolo 7 - Idoneita tecnica
Articolo 8 - Idoneita organizzativa
Articolo 9 - Capacita economica e finanziaria
Articolo 10 - Modalita di verifica ai fini dellattestazione
Articolo 11 - Lavori utili per la qualificazione
Articolo 12 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
Articolo 13 - Direttore tecnico
Articolo 14 - Attivita di progettazione
Articolo 15 - Progetto di fattibilita tecnica ed economica
Articolo 16 - Scheda tecnica
Articolo 17 - Progetto definitivo
Articolo 18 - Progetto esecutivo
Articolo 19 - Progettazione dello scavo archeologico
Articolo 20 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Articolo 21 - Verifica dei progetti
Articolo 22 - Progettazione, direzione lavori e attivita accessorie
Articolo 23 - Tipi di intervento per i quali e consentita lesecuzione di lavori con il regime di somma urgenza
Articolo 24 - Collaudo
Articolo 25 - Lavori di manutenzione
Articolo 26 - Consuntivo scientifico e vigilanza sullesecuzione dei lavori
Articolo 27 - Abrogazioni
Articolo 28 - Disposizioni transitorie e finali