Articolo Normativa

Decreto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22/8/2017 n. 154

Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Articolo 21

Verifica dei progetti

Titolo III - PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Capo I - Livelli e contenuti della progettazione

Verifica dei progetti

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del Codice dei contratti pubblici, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all’attivita’ di verifica, avvalendosi altresi’:
a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico:
1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell’intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacita’ professionale coerente con l’intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:
1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell’intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacita’ professionale coerente con l’intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee:
1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell’intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita’ professionale coerente con l’intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.
2. Il responsabile del procedimento puo’ disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell’affidamento dei lavori.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
Articolo 3 - Specificita’ degli interventi
Articolo 4 - Qualificazione
Articolo 5 - Requisiti generali
Articolo 6 - Requisiti speciali
Articolo 7 - Idoneita’ tecnica
Articolo 8 - Idoneita’ organizzativa
Articolo 9 - Capacita’ economica e finanziaria
Articolo 10 - Modalita’ di verifica ai fini dell’attestazione
Articolo 11 - Lavori utili per la qualificazione
Articolo 12 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
Articolo 13 - Direttore tecnico
Articolo 14 - Attivita’ di progettazione
Articolo 15 - Progetto di fattibilita’ tecnica ed economica
Articolo 16 - Scheda tecnica
Articolo 17 - Progetto definitivo
Articolo 18 - Progetto esecutivo
Articolo 19 - Progettazione dello scavo archeologico
Articolo 20 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Articolo 21 - Verifica dei progetti
Articolo 22 - Progettazione, direzione lavori e attivita’ accessorie
Articolo 23 - Tipi di intervento per i quali e’ consentita l’esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza
Articolo 24 - Collaudo
Articolo 25 - Lavori di manutenzione
Articolo 26 - Consuntivo scientifico e vigilanza sull’esecuzione dei lavori
Articolo 27 - Abrogazioni
Articolo 28 - Disposizioni transitorie e finali