Decreto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22/8/2017 n. 154
Articolo 3
Specificita degli interventi
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Specificita’ degli interventi
1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ferma restando la procedura di cui all’articolo 12 del medesimo Codice, gli interventi sui beni culturali sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici di cui all’articolo 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorita’ e le altre indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono un documento sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosita’ territoriale e della vulnerabilita’, delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attivita’ di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Ambito di applicazioneArticolo 2 - Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
Articolo 3 - Specificita degli interventi
Articolo 4 - Qualificazione
Articolo 5 - Requisiti generali
Articolo 6 - Requisiti speciali
Articolo 7 - Idoneita tecnica
Articolo 8 - Idoneita organizzativa
Articolo 9 - Capacita economica e finanziaria
Articolo 10 - Modalita di verifica ai fini dellattestazione
Articolo 11 - Lavori utili per la qualificazione
Articolo 12 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
Articolo 13 - Direttore tecnico
Articolo 14 - Attivita di progettazione
Articolo 15 - Progetto di fattibilita tecnica ed economica
Articolo 16 - Scheda tecnica
Articolo 17 - Progetto definitivo
Articolo 18 - Progetto esecutivo
Articolo 19 - Progettazione dello scavo archeologico
Articolo 20 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Articolo 21 - Verifica dei progetti
Articolo 22 - Progettazione, direzione lavori e attivita accessorie
Articolo 23 - Tipi di intervento per i quali e consentita lesecuzione di lavori con il regime di somma urgenza
Articolo 24 - Collaudo
Articolo 25 - Lavori di manutenzione
Articolo 26 - Consuntivo scientifico e vigilanza sullesecuzione dei lavori
Articolo 27 - Abrogazioni
Articolo 28 - Disposizioni transitorie e finali