Articolo Normativa

Decreto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22/8/2017 n. 154

Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Articolo 12

Lavori di importo inferiore a 150.000 euro

Titolo II - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Capo I - Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali

Lavori di importo inferiore a 150.000 euro

1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta:
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell’invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attivita’ di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuita’ nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a); b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 8 sull’idoneita’ organizzativa;
c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorita’ preposta alla tutela dei beni su cui si e’ intervenuti. La loro effettiva sussistenza e’ accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attivita’ di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori puo’ essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
Articolo 3 - Specificita’ degli interventi
Articolo 4 - Qualificazione
Articolo 5 - Requisiti generali
Articolo 6 - Requisiti speciali
Articolo 7 - Idoneita’ tecnica
Articolo 8 - Idoneita’ organizzativa
Articolo 9 - Capacita’ economica e finanziaria
Articolo 10 - Modalita’ di verifica ai fini dell’attestazione
Articolo 11 - Lavori utili per la qualificazione
Articolo 12 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
Articolo 13 - Direttore tecnico
Articolo 14 - Attivita’ di progettazione
Articolo 15 - Progetto di fattibilita’ tecnica ed economica
Articolo 16 - Scheda tecnica
Articolo 17 - Progetto definitivo
Articolo 18 - Progetto esecutivo
Articolo 19 - Progettazione dello scavo archeologico
Articolo 20 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Articolo 21 - Verifica dei progetti
Articolo 22 - Progettazione, direzione lavori e attivita’ accessorie
Articolo 23 - Tipi di intervento per i quali e’ consentita l’esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza
Articolo 24 - Collaudo
Articolo 25 - Lavori di manutenzione
Articolo 26 - Consuntivo scientifico e vigilanza sull’esecuzione dei lavori
Articolo 27 - Abrogazioni
Articolo 28 - Disposizioni transitorie e finali