Articolo Normativa

Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 26/7/2012

Individuazione delle modalita' di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sostituiscono quelle contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.
2. Ai sensi dell’art. 29, comma 8, del citato decreto-legge n. 216 del 2011, restano salvi gli effetti delle domande presentate ai sensi del comma 2-bis dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2012, in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita’, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali, gia’ censiti nei gruppi ordinari. La presentazione delle domande e l’inserimento negli atti catastali dell’annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita’, fatto salvo quanto indicato all’art. 5, comma 2, del presente decreto, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Attribuzione del classamento agli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralita
Articolo 2 - Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di ruralita’ e delle autocertificazioni
Articolo 3 - Sottoscrizione delle domande e delle autocertificazioni
Articolo 4 - Verifica delle domande e delle autocertificazioni
Articolo 5 - Aggiornamento degli atti del catasto
Articolo 6 - Disposizioni particolari per i catasti gestiti dalle Province autonome di Trento e Bolzano
Articolo 7 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A -
Allegato B -
Allegato C -