Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 26/7/2012
Articolo 4
Verifica delle domande e delle autocertificazioni
Verifica delle domande e delle autocertificazioni
1. L’Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, per gli aspetti di diretta competenza, provvede, anche a campione, alla verifica delle autocertificazioni allegate alle domande di cui all’art. 2, comma 3 e alle richieste di cui all’art. 2, comma 6, nonche’ alla verifica del classamento e dei requisiti di ruralita’ per gli immobili dichiarati con le modalita’ previste dal decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994.
2. L’Agenzia del territorio rende disponibili ai comuni, sul portale per i comuni gestito dalla medesima Agenzia, e all’Agenzia delle entrate, le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralita’ di cui all’art. 2, al fine di agevolare le attivita’ di verifica di rispettiva competenza.
3. Le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di ruralita’ e dei contenuti dell’autocertificazione, presso le Amministrazioni competenti, ai sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza. Al fine di agevolare l’acquisizione di informazioni e dati, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le Amministrazioni che detengono tali informazioni o dati sono tenute a consentire, senza oneri, l’accesso, anche per via telematica, ai loro archivi informatici, nel rispetto della normativa della tutela della privacy.
4. Le informazioni necessarie alle verifiche di cui al comma 1, reperibili sul territorio, possono essere rese disponibili dai comuni all’Agenzia del territorio per il tramite del portale di cui al comma 2.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Attribuzione del classamento agli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralitaArticolo 2 - Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di ruralita e delle autocertificazioni
Articolo 3 - Sottoscrizione delle domande e delle autocertificazioni
Articolo 4 - Verifica delle domande e delle autocertificazioni
Articolo 5 - Aggiornamento degli atti del catasto
Articolo 6 - Disposizioni particolari per i catasti gestiti dalle Province autonome di Trento e Bolzano
Articolo 7 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A -
Allegato B -
Allegato C -