Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 26/7/2012
Articolo 3
Sottoscrizione delle domande e delle autocertificazioni
Sottoscrizione delle domande e delle autocertificazioni
1. La domanda di cui all’art. 2, e’ sottoscritta da uno dei soggetti che hanno la titolarita’ di diritti reali sull’immobile.
2. L’autocertificazione di cui all’art. 2, commi 4, 5 e 6, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e’ sottoscritta dal richiedente, ovvero dal conduttore dell’azienda agricola, con le modalita’ previste dall’art. 38 dello stesso decreto.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Attribuzione del classamento agli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralitaArticolo 2 - Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di ruralita e delle autocertificazioni
Articolo 3 - Sottoscrizione delle domande e delle autocertificazioni
Articolo 4 - Verifica delle domande e delle autocertificazioni
Articolo 5 - Aggiornamento degli atti del catasto
Articolo 6 - Disposizioni particolari per i catasti gestiti dalle Province autonome di Trento e Bolzano
Articolo 7 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A -
Allegato B -
Allegato C -