Articolo Normativa

Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 26/7/2012

Individuazione delle modalita' di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità

Articolo 5

Aggiornamento degli atti del catasto

Aggiornamento degli atti del catasto

1. Viene fatta menzione negli atti del catasto, mediante specifica annotazione, con riferimento ad ogni unita’ immobiliare interessata, dell’avvenuta presentazione delle domande di cui all’art. 2 del presente decreto ai fini del riconoscimento del requisito di ruralita’.
2. Il mancato riconoscimento del requisito di ruralita’, anche a seguito di segnalazione motivata del comune o dell’Agenzia delle entrate, e’ accertato con provvedimento motivato del direttore dell’Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, registrato negli atti catastali mediante specifica annotazione e notificato agli interessati. Il provvedimento e’ impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali, secondo le modalita’ e i termini previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Per le dichiarazioni di cui all’art. 2, comma 5, l’Agenzia del territorio procede ad effettuare l’accertamento, anche a campione, con le modalita’ previste dal decreto ministeriale n. 701 del 1994 e dal presente decreto, apponendo specifica annotazione.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Attribuzione del classamento agli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralita
Articolo 2 - Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di ruralita’ e delle autocertificazioni
Articolo 3 - Sottoscrizione delle domande e delle autocertificazioni
Articolo 4 - Verifica delle domande e delle autocertificazioni
Articolo 5 - Aggiornamento degli atti del catasto
Articolo 6 - Disposizioni particolari per i catasti gestiti dalle Province autonome di Trento e Bolzano
Articolo 7 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A -
Allegato B -
Allegato C -