Articolo Normativa

Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 26/7/2012

Individuazione delle modalita' di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità

Articolo 2

Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di ruralita’ e delle autocertificazioni

Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di ruralita’ e delle autocertificazioni

1. Agli effetti di quanto previsto dall’art. 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, le domande e le autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento del requisito di ruralita’ sono redatte in conformita’ ai modelli di cui agli allegati A, B e C al presente decreto.
2. La documentazione di cui al comma 1 e’ presentata all’Ufficio provinciale territorialmente competente dell’Agenzia del territorio, entro e non oltre il 30 settembre 2012, con le modalita’ stabilite in apposito comunicato della medesima Agenzia. Eventuali modifiche e integrazioni ai modelli, anche in relazione agli adempimenti di cui ai commi 4, 5 e 6, sono approvate con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it.
3. La domanda di cui al comma 1 e’ presentata ai fini del riconoscimento del requisito di ruralita’ alle unita’ immobiliari sia ad uso abitativo che strumentali all’esercizio dell’attivita’ agricola, censite al catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle che risultano gia’ accertate in categoria D/10.
4. L’autocertificazione di cui al comma 1 deve contenere la dichiarazione che l’immobile possiede a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralita’ necessari ai sensi della normativa richiamata all’art. 1, comma 3.
5. I fabbricati di nuova costruzione od oggetto di intervento edilizio, costituenti unita’ immobiliari per i quali sussistono i requisiti di ruralita’ sono dichiarati in catasto secondo le modalita’ previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, allegando una o piu’ autocertificazioni redatte in conformita’ ai modelli di cui al comma 1.
6. Per le unita’ immobiliari, che, acquisendo o perdendo i requisiti di ruralita’, necessitano di un nuovo classamento e rendita, permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, con le modalita’ di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994. Negli altri casi, ai soli fini della iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralita’ degli immobili, il soggetto obbligato presenta apposita richiesta al competente Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, entro il termine di 30 giorni da quello in cui l’unita’ immobiliare ha acquisito o perso i previsti requisiti. Alla richiesta di iscrizione dell’annotazione sono allegate le autocertificazioni, redatte in conformita’ ai modelli di cui al comma 1. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 31 del richiamato regio decreto-legge n. 652 del 1939, da ultimo modificato dall’art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi’, a tutte le altre ipotesi non contemplate dal presente decreto.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Attribuzione del classamento agli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralita
Articolo 2 - Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di ruralita’ e delle autocertificazioni
Articolo 3 - Sottoscrizione delle domande e delle autocertificazioni
Articolo 4 - Verifica delle domande e delle autocertificazioni
Articolo 5 - Aggiornamento degli atti del catasto
Articolo 6 - Disposizioni particolari per i catasti gestiti dalle Province autonome di Trento e Bolzano
Articolo 7 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A -
Allegato B -
Allegato C -