Legge Regionale Calabria 4/11/2011 n. 41
Articolo 17
Osservatorio politiche abitative
CAPO VI -
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SANZIONI
(Osservatorio politiche abitative)
1. Presso l’”Osservatorio sulle politiche abitative”, già attivato nell’ambito del settore che opera in materia di politiche per la casa presso il dipartimento competente, è istituito il Centro Regionale per l’applicazione dei protocolli di valutazione della sostenibilità degli edifici, delle linee guida e dei regolamenti di attuazione della presente legge.
2. L’Osservatorio svolge compiti di sostegno ed incentivazione delle politiche sulla sostenibilità degli edifici, ed in particolare:
a) predispone il disciplinare tecnico e le linee guida per la valutazione degli edifici residenziali e per gli interventi di recupero di cui all’articolo 10;
b) definisce e propone le procedure e le modalità per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 15;
c) predispone criteri, tempi e modalità per gli eventuali incentivi di cui all’articolo 12;
d) predispone gli atti per l’adozione del prezzario di cui all’articolo 8, comma 2;
e) istituisce uno sportello informativo sull’edilizia sostenibile, mediante la creazione di uno specifico portale internet, anche attraverso convenzioni con gli enti interessati che agiscono sul territorio;
f) provvede all’aggiornamento delle banche dati relative all’Osservatorio delle trasformazioni territoriali, previsto nell’ambito del S.I.T.O., di cui all’articolo 8 della legge regionale 19/2002, effettuando il monitoraggio e le relative comunicazioni agli altri dipartimenti interessati ed in particolare competenti in materia di urbanistica e governo del territorio.
3. Presso l’Osservatorio viene tenuto un elenco dei certificatori abilitati al rilascio della certificazione energetica obbligatoria e sulla sostenibilità ambientale, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni. Sono riconosciuti soggetti certificatori i professionisti che possiedono i requisiti per l’iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati alla certificazione previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dall’allegato III del decreto legislativo 115/2008.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni
Articolo 4 - Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio
Articolo 5 - Risparmio idrico
Articolo 6 - Risparmio energetico
Articolo 7 - Approvvigionamento energetico
Articolo 8 - (Criteri di selezione dei materiali da costruzione)
Articolo 9 - Gestione del ciclo dei rifiuti derivanti dai processi edili
Articolo 10 - Certificazione di sostenibilità degli edifici
Articolo 11 - Disciplinare tecnico e linee guida
Articolo 12 - Calcolo degli indici e dei parametri edilizi
Articolo 13 - Incentivi
Articolo 14 - Contributi regionali
Articolo 15 - Formazione e informazione
Articolo 16 - Sanzioni
Articolo 17 - Osservatorio politiche abitative
Articolo 18 - Norma finanziaria
Articolo 19 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 20 - Clausole valutative
Articolo 21 - Entrata in vigore
