Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 4/11/2011 n. 41

Norme per l'abitare sostenibile

Articolo 3

Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni

CAPO II - FUNZIONI E AZIONI

(Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni)

1. Per perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 la Regione provvede alle seguenti attività:
a) incentivazione degli interventi di edilizia sostenibile nell’ambito dei propri piani e programmi e nella verifica degli strumenti di governo del territorio di cui all’articolo 4, anche attraverso il controllo di compatibilità ambientale previsto dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio -Legge Urbanistica della Calabria BUR n. 7 del 16 aprile 2002, supplemento straordinario n. 3) e successive modifiche e integrazioni; b) promozione di interventi di salvaguardia delle risorse idriche e approvazione delle linee guida per il risparmio idrico di cui all’articolo 5;
c) promozione di interventi finalizzati al risparmio energetico e individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche a uso delle strutture edilizie di cui agli articoli 6 e 7;
d) redazione di un capitolato di tipo prestazionale e di un prezzario per la realizzazione degli interventi oggetto della presente legge, secondo i criteri di cui all’articolo 8;
e) approvazione e aggiornamento del sistema di certificazione energetico-ambientale di cui all’articolo 9, compreso l’accreditamento dei soggetti che svolgono le attività per la certificazione;
f) approvazione e aggiornamento del disciplinare tecnico e delle linee guida per la valutazione energetico-ambientale degli edifici di cui all’articolo 10;
g) definizione di criteri e modalità per accedere agli incentivi di cui all’articolo 12;
h) formazione professionale di operatori pubblici e privati di cui all’articolo 14, nonché dei soggetti accreditati a svolgere le attività di certificazione di cui all’articolo 9;
i) irrogazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15.
2. Le Province concorrono al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 attraverso:
a) l’incentivazione degli interventi di edilizia sostenibile nell’ambito dei propri piani e programmi;
b) la formazione professionale di operatori pubblici e privati di cui all’articolo 14.
3. I Comuni esercitano in particolare le funzioni concernenti:
a) la realizzazione di strumenti di governo del territorio e l’integrazione di quelli esistenti secondo i contenuti della presente legge entro sei mesi dall’approvazione del Regolamento di attuazione. Decorso inutilmente tale termine, le definizioni contenute nella legge regionale sostituiscono le difformi definizioni dei regolamenti edilizi comunali;
b) la concessione di incentivi ai sensi dell’articolo 12;
c) il monitoraggio, la verifica e il controllo, di concerto con la Regione, sulla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di verificare la regolarità della documentazione, nonché la conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali;
d) la revoca dei titoli abilitativi ai sensi dell’articolo 15, comma 2. 4. La Regione e gli Enti locali applicano i principi di edilizia sostenibile di cui alla presente legge nella realizzazione o ristrutturazione di edifici di rispettiva proprietà e provvedono all’adeguamento di quelli esistenti. A tal fine promuovono la sperimentazione di sistemi edilizi a basso costo di costruzione per gli edifici di proprietà pubblica.
5. La Regione e gli Enti locali provvedono in ogni caso alle attività di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche e integrazioni, nonché ai regolamenti regionali in materia.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni
Articolo 4 - Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio
Articolo 5 - Risparmio idrico
Articolo 6 - Risparmio energetico
Articolo 7 - Approvvigionamento energetico
Articolo 8 - (Criteri di selezione dei materiali da costruzione)
Articolo 9 - Gestione del ciclo dei rifiuti derivanti dai processi edili
Articolo 10 - Certificazione di sostenibilità degli edifici
Articolo 11 - Disciplinare tecnico e linee guida
Articolo 12 - Calcolo degli indici e dei parametri edilizi
Articolo 13 - Incentivi
Articolo 14 - Contributi regionali
Articolo 15 - Formazione e informazione
Articolo 16 - Sanzioni
Articolo 17 - Osservatorio politiche abitative
Articolo 18 - Norma finanziaria
Articolo 19 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 20 - Clausole valutative
Articolo 21 - Entrata in vigore