Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 4/11/2011 n. 41

Norme per l'abitare sostenibile

Articolo 4

Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio

CAPO II - FUNZIONI E AZIONI

(Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio)

1. Gli strumenti di governo del territorio, dal livello regionale fino alla pianificazione esecutiva a scala comunale, comunque denominati, compresi i programmi comunitari e i programmi di riqualificazione urbana, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere gli obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane di cui all’articolo 1, anche in coerenza con le disposizioni della legge urbanistica regionale e delle linee guida in materia di pianificazione territoriale.
2. Il processo di pianificazione deve individuare criteri di sostenibilità atti a garantire:
a) lo sviluppo armonico del territorio, dei tessuti urbani e delle attività produttive;
b) la compatibilità dei processi di trasformazione e uso del suolo con la sicurezza, l’integrità fisica e con la identità storico-culturale del territorio;
c) la valorizzazione delle risorse identitarie e delle produzioni autoctone per un sano e durevole sviluppo locale;
d) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti;
e) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;
f) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo e/o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione per migliorarne la qualità e la sostenibilità ambientale.
3. Il perseguimento dei criteri di sostenibilità ambientale avviene attraverso la previsione di accurate ricognizioni delle risorse territoriali e ambientali, nei piani e nei programmi di ogni livello, allo scopo di valutare le implicazioni ambientali dei processi di trasformazione del territorio.
Dette ricognizioni comprendono:
a) analisi dei fattori ambientali naturali e dei fattori climatici del territorio (dati igrotermici, pluviometrici, di soleggiamento corredate delle relative rappresentazioni cartografiche);
b) analisi delle risorse ambientali, idriche ed energetiche, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili;
c) analisi dei fattori di rischio ambientale e naturale di natura antropica, corredate delle relative rappresentazioni cartografiche;
d) analisi delle risorse e delle produzioni locali.
4. Per garantire migliori condizioni microclimatiche degli ambienti insediativi, i piani e i programmi di cui al comma 1 devono contenere norme, parametri, indicazioni progettuali e tipologiche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali, in particolare attraverso:
a) le sistemazioni esterne agli interventi con copertura naturale in grado di mitigare l’effetto noto come «isola di calore», nonché di conservare quanto possibile la naturalità e la permeabilità del sito;
b) le sistemazioni esterne delle aree a destinazione monofunzionale o mista industriale, artigianale, commerciale, direzionale e residenziale, con piantumazione di masse boschive lineari (barriere) lungo le sorgenti inquinanti lineari (specie strade), per assorbire le emissioni inquinanti in atmosfera e il rumore;
c) gli indici di permeabilità dei suoli, limitando la presenza di manufatti interrati e favorendo la previsione di pavimentazioni realizzate con materiali drenanti e autobloccanti cavi;
d) il «minimo deflusso vitale» per il bilancio idrico del territorio oggetto di intervento;
e) gli indici di densità arborea e arbustiva, indicando specie autoctone e coerenti con le caratteristiche dei contesti;
f) indicazioni progettuali e tipologiche che:
1. tengano conto dei coefficienti di albedo medio del paesaggio, ossia che considerino la riflessione della radiazione solare verso l’edificio;
2. usino materiali da costruzione con coefficienti di riflessione finalizzati al miglioramento del microclima in esterno;
3. considerino la geometria degli ostacoli fisici (altri edifici, elementi del paesaggio) che influiscono sui guadagni solari per effetto di ombreggiamento o riflessione della radiazione;
4. privilegino forme compatte e condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l’efficienza energetica. 5. Gli Enti locali nell’ambito della redazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi devono declinare i temi della presente legge regionale in cartografie di settore, riferite agli ambiti di applicazione individuati e forniti di dati georeferenziati e di contenuto alle differenti scale e già in uso con la redazione della cartografica del Q.T.R della legge urbanistica della Calabria 16 aprile 2002, n. 19. In particolare:
a) la Regione deve predisporre e trasferire agli enti subordinati:
 la carta dei contesti localizzati, riferita alle zone climatiche di carattere Mediterraneo, con indicazione delle diverse condizioni di localizzazione s.l.m. con riferimento alle fasce d’influenza dei caratteri locali di soleggiamento, ventosità e permeabilità dei suoli, del territorio semiurbano costiero, del territorio urbanizzato di fondovalle/pedemontano, del territorio insediato montano;
 la carta delle potenzialità energetiche, ivi comprese le biomasse;
b) la Provincia deve predisporre e trasferire agli enti subordinati:
 la carta dei rischi ambientali artificiali, con in evidenza: cave, impianti di smaltimento rifiuti, dighe, siti industriali commerciali ad alto rischio ambientale, centrali e linee elettriche a media ed alta tensione, sorgenti puntuali e diffuse d’inquinamento elettromagnetico, ambientale ed acustico;
 la carta dei rischi ambientali naturali, nella quale sono rappresentate in particolare la vulnerabilità dei suoli e degli acquiferi, compresi il regime delle acque e la presenza di Radon;
 la carta dei fattori climatici, con in evidenza i dati igrotermometrici delle diverse aree;
c) il Comune deve predisporre ed aggiornare i propri strumenti esistenti di regolamento ed attuazione:
 la carta del soleggiamento e dell’azione dei flussi ventosi, con in evidenza la mappatura dei singoli comparti e quartieri, riferiti all’orientamento, all’orografia, l’altezza degli edifici esistenti, con indicazione alla radiazione solare diretta e totale nelle differenti performance stagionali e condizioni orarie, ed all’azione dei flussi ventosi;
 la carta delle potenzialità energetiche con riferimento alla mappatura favorevole di incidenza ed approvvigionamento delle fonti rinnovabili;
 le revisioni del regolamento edilizio urbano e comunale ai fini di adeguarlo a quanto previsto dalla presente legge regionale.
6. Le carte di cui al precedente comma dovranno essere basate su dati sperimentali raccolti all’interno del territorio di definizione o, qualora ciò non sia possibile, dovranno prendere a riferimento i dati definiti da enti di ricerca accreditati nazionali od europei.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni
Articolo 4 - Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio
Articolo 5 - Risparmio idrico
Articolo 6 - Risparmio energetico
Articolo 7 - Approvvigionamento energetico
Articolo 8 - (Criteri di selezione dei materiali da costruzione)
Articolo 9 - Gestione del ciclo dei rifiuti derivanti dai processi edili
Articolo 10 - Certificazione di sostenibilità degli edifici
Articolo 11 - Disciplinare tecnico e linee guida
Articolo 12 - Calcolo degli indici e dei parametri edilizi
Articolo 13 - Incentivi
Articolo 14 - Contributi regionali
Articolo 15 - Formazione e informazione
Articolo 16 - Sanzioni
Articolo 17 - Osservatorio politiche abitative
Articolo 18 - Norma finanziaria
Articolo 19 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 20 - Clausole valutative
Articolo 21 - Entrata in vigore

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