Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 4/11/2011 n. 41

Norme per l'abitare sostenibile

Articolo 2

Definizioni

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono interventi di edilizia sostenibile gli interventi in edilizia pubblica o privata, denominati anche edilizia naturale, ecologica, bio-eco-compatibile, bioecologica, bioedilizia e simili, che hanno i seguenti requisiti:
a) sono progettati, realizzati e gestiti secondo un’elevata qualità e specifici criteri di compatibilità ambientale e sviluppo sostenibile, e quindi finalizzati a soddisfare le necessità del presente senza compromettere quelle delle future generazioni;
b) minimizzano i consumi dell’energia e delle risorse ambientali in generale e contengono gli impatti complessivi sull’ambiente e sul territorio;
c) sono concepiti e realizzati in maniera tale da garantire il benessere e la salute degli occupanti;
d) tutelano l’identità storico-culturale degli agglomerati urbani e favoriscono il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici, in ragione dei relativi caratteri di durevolezza, efficienza energetica e salubrità;
e) utilizzano materiali naturali, con particolare riferimento a quelli di provenienza locale, per salvaguardare i caratteri storici e tipologici della tradizione costruttiva locale;
f) promuovono e sperimentano sistemi edilizi a costi contenuti in riferimento al ciclo di vita dell’edificio, attraverso l’utilizzo di metodologie innovative e/o sperimentali;
g) adottano soluzioni planimetriche degli organismi edilizi e degli spazi aperti tenendo conto del percorso apparente del sole e dei venti dominanti e usano piante autoctone a foglia caduca, idonee a garantire l’ombreggiamento durante la stagione estiva e il soleggiamento durante quella invernale;
h) incentivare le iniziative di formazione ed informazione finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini relativamente all’importanza dell’utilizzo delle tecniche di bioedilizia e bioarchitettura, nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie e delle nuove costruzioni;
i) favorire gli interventi di edilizia ecologica sempre nel rispetto dei criteri di progettazione integrata, che si basi sugli elementi locali, ambientali, climatici e storici dell’area oggetto di trasformazione.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti altresì:
a) fattori climatici: le precipitazioni atmosferiche, la temperatura dell’aria, l’umidità, l’irradiazione solare, la ventosità, che agiscono sull’edificio e di cui occorre tener conto nella progettazione;
b) fattori ambientali naturali: la topografia, il suolo, il sottosuolo, le risorse idriche, il verde, l’aria, che interagiscono con il progetto modificandosi;
c) fattori di rischio ambientale artificiali: l’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua, nonché le alterazioni dell’ambiente prodotte da sorgenti sonore, campi elettromagnetici, radon e dispersione notturna della luce verso la volta celeste;
d) valutazione del ciclo di vita di un edificio o di un prodotto: “impatto prodotto sull’ambiente nel corso della sua storia, dalle fasi di estrazione e lavorazione delle materie prime alla fabbricazione, trasporto, distribuzione, uso ed eventuale riuso, nonché raccolta, stoccaggio, recupero e smalti mento finale che ne deriva”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni
Articolo 4 - Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio
Articolo 5 - Risparmio idrico
Articolo 6 - Risparmio energetico
Articolo 7 - Approvvigionamento energetico
Articolo 8 - (Criteri di selezione dei materiali da costruzione)
Articolo 9 - Gestione del ciclo dei rifiuti derivanti dai processi edili
Articolo 10 - Certificazione di sostenibilità degli edifici
Articolo 11 - Disciplinare tecnico e linee guida
Articolo 12 - Calcolo degli indici e dei parametri edilizi
Articolo 13 - Incentivi
Articolo 14 - Contributi regionali
Articolo 15 - Formazione e informazione
Articolo 16 - Sanzioni
Articolo 17 - Osservatorio politiche abitative
Articolo 18 - Norma finanziaria
Articolo 19 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 20 - Clausole valutative
Articolo 21 - Entrata in vigore