Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 4/11/2011 n. 41

Norme per l'abitare sostenibile

Articolo 13

Incentivi

CAPO V - PARAMETRI EDILIZI E INCENTIVI

(Incentivi)

1. I comuni devono prevedere, in favore di coloro che effettuano interventi di edilizia sostenibile secondo i requisiti fissati dal regolamento e dal disciplinare tecnico di cui all’articolo 10, le seguenti opzioni: a) riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria o del costo di costruzione di cui agli articoli 16 e 17 del D.P.R. 380/2001 in misura crescente, partendo da un minimo del trenta per cento, a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, di risparmio idrico e di altri requisiti di sostenibilità energetico-ambientale di cui alla presente legge, secondo quanto previsto nel regolamento di esecuzione ed attuazione;
b) eventuale riduzione dell’ICI e di altre imposte comunali sugli immobili, compatibilmente con le vigenti norme in materia;
c) incrementi da un minimo del dieci per cento ad un massimo del venti per cento del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, al netto delle murature, per gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti, compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), e delle quantità complessive minime fissate dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni. Tali incrementi non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali.
2. Gli incentivi previsti dal comma 1 devono essere graduati dai comuni in modo tale da favorire la sostituzione di edifici e la riqualificazione di quartieri caratterizzati da elevati livelli di inefficienza energetica e incompatibilità ambientale opportunamente diagnosticati, escludendo edifici e contesti urbani storici di valenza ambientale, culturale e architettonica.
3. La Regione e gli enti locali interessati si attivano per creare le idonee condizioni affinché gli interventi di cui alla presente legge usufruiscano degli incentivi previsti dalle norme nazionali riguardanti l’uso efficiente dell’energia e la produzione di energia da fonti rinnovabili.
4. Gli incentivi previsti dal presente articolo sono cumulabili con altri contributi compatibilmente con i criteri di cumulabilità previsti dagli incentivi nazionali.
 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni
Articolo 4 - Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio
Articolo 5 - Risparmio idrico
Articolo 6 - Risparmio energetico
Articolo 7 - Approvvigionamento energetico
Articolo 8 - (Criteri di selezione dei materiali da costruzione)
Articolo 9 - Gestione del ciclo dei rifiuti derivanti dai processi edili
Articolo 10 - Certificazione di sostenibilità degli edifici
Articolo 11 - Disciplinare tecnico e linee guida
Articolo 12 - Calcolo degli indici e dei parametri edilizi
Articolo 13 - Incentivi
Articolo 14 - Contributi regionali
Articolo 15 - Formazione e informazione
Articolo 16 - Sanzioni
Articolo 17 - Osservatorio politiche abitative
Articolo 18 - Norma finanziaria
Articolo 19 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 20 - Clausole valutative
Articolo 21 - Entrata in vigore