Legge Regionale Calabria 4/11/2011 n. 41
Articolo 9
Gestione del ciclo dei rifiuti derivanti dai processi edili
CAPO III -
STRUMENTI ATTUATIVI
(Gestione del ciclo dei rifiuti derivanti dai processi edili)
1. La Giunta regionale, ai fini della presente legge, individua i criteri e le modalità di gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti da demolizione, costruzione e sbancamento in un’ottica di funzionalità, efficienza ed efficacia, in particolare attraverso:
a) la definizione di parametri tecnici che permettano di classificare la sostenibilità ambientale dell’opera anche in relazione ai cicli di dismissione della medesima alla fine del ciclo di vita;
b) la definizione di regole tecniche per la progettazione delle opere e dei cantieri e per l’organizzazione di quest’ultimi che migliorino la gestione del ciclo dei rifiuti e favoriscano le pratiche del riciclaggio sia durante la costruzione sia durante la dismissione delle opere edili;
c) la definizione e l’individuazione delle modalità e dei criteri per il ciclo di recupero dei rifiuti nel più ampio processo edilizio pubblico e privato;
d) l’attivazione di Accordi di Programma ai sensi del D.lgs n. 152 e s.m.i. quale strumento per promuovere e favorire le azioni coordinate in materia ambientale della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati e delle associazioni di categoria;
e) le modalità ed i criteri di gestione dei rifiuti da demolizione, costruzione e sbancamento, in modo efficace, efficiente, economico e trasparente, basandosi sulla cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel ciclo dei rifiuti;
f) le modalità ed i criteri per la promozione e l’incentivazione di sistemi e processi finalizzati alla gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti da demolizione, costruzione e sbancamento;
g) i criteri tecnici di selezione e trattamento dei materiali derivanti dal processo di riciclo per la reimmissione come materie prime all’interno dei processi di fabbricazione e la loro definizione come materiali ecosostenibili;
h) la promozione di utilizzo di tecniche e tecnologie che meglio favoriscano i processi di riciclaggio al termine della vita utile delle opere edili;
i) la promozione di attività di ricerca e sensibilizzazione nell’ambito dei processi di riciclo e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività edili;
j) le modalità ed i criteri per la promozione e l’incentivazione dell’utilizzo dei materiali di riciclo nelle opere edili al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 181 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
2. I criteri di cui al comma 1 sono definiti con apposito regolamento.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni
Articolo 4 - Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio
Articolo 5 - Risparmio idrico
Articolo 6 - Risparmio energetico
Articolo 7 - Approvvigionamento energetico
Articolo 8 - (Criteri di selezione dei materiali da costruzione)
Articolo 9 - Gestione del ciclo dei rifiuti derivanti dai processi edili
Articolo 10 - Certificazione di sostenibilità degli edifici
Articolo 11 - Disciplinare tecnico e linee guida
Articolo 12 - Calcolo degli indici e dei parametri edilizi
Articolo 13 - Incentivi
Articolo 14 - Contributi regionali
Articolo 15 - Formazione e informazione
Articolo 16 - Sanzioni
Articolo 17 - Osservatorio politiche abitative
Articolo 18 - Norma finanziaria
Articolo 19 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 20 - Clausole valutative
Articolo 21 - Entrata in vigore