Legge Regionale Liguria 7/2/2012 n. 2
Articolo 48
Ulteriori forme di uso particolare dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili
TITOLO VIII -
CONCESSIONI E LOCAZIONI
(Ulteriori forme di uso particolare dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili)
1. I beni demaniali, ad esclusione del demanio marittimo, idrico ed aeroportuale, ed i beni patrimoniali indisponibili possono essere assentiti in concessione, direttamente dalla Giunta regionale, a un ente pubblico o ad un soggetto privato che opera senza fini di lucro, qualora la concessione sia disposta per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali regionali, di interesse generale o di carattere sociale ritenute rilevanti dalla Regione. La Giunta regionale può stabilire un canone ricognitorio secondo le modalità individuate nel regolamento di cui all’articolo 4.
2. Qualora il concessionario sia un ente pubblico e la concessione sia disposta esclusivamente per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, individuate preventivamente dalla Regione, può non essere previsto canone finché il bene viene utilizzato in base all’indicata destinazione e la concessione è assentita con le modalità di cui al comma 1; il regolamento di cui all’articolo 4 dispone in merito alle modalità di gestione e conservazione dei beni concessi.
3. Dai rapporti concessori di cui al comma 2, di norma, non possono derivare oneri diretti ed indiretti a carico della Regione.
4. In caso di inadempimento anche parziale degli obblighi del concessionario, o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il dirigente competente in materia di demanio e patrimonio dispone la revoca della concessione secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 4.
5. Beni regionali possono essere attribuiti in uso a titolo gratuito, per finalità previamente individuate dalla Regione, ad enti pubblici mediante convenzione secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 4.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Patrimonio appartenente agli enti del settore regionale allargato ed agli enti strumentali
Articolo 4 - Regolamento attuativo
Articolo 5 - Beni regionali
Articolo 6 - Classificazione dei beni e sue variazioni
Articolo 7 - Destinazione dei beni demaniali e patrimoniali
Articolo 8 - Amministrazione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Articolo 9 - Relazione al Consiglio regionale
Articolo 10 - Fondi di gestione
Articolo 11 - Demanio regionale
Articolo 12 - Discipline speciali
Articolo 13 - Utilizzazione dei beni demaniali
Articolo 14 - Tutela dei beni
Articolo 15 - Sdemanializzazione
Articolo 16 - Funzioni dominicali sul demanio marittimo
Articolo 17 - Funzioni in materia di demanio idrico
Articolo 18 - Rinvio
Articolo 19 - Patrimonio regionale
Articolo 20 - Utilizzazione dei beni patrimoniali
Articolo 21 - Oggetto
Articolo 22 - Concessione di coltivazione
Articolo 23 - Accesso ai fondi e pubblica utilità
Articolo 24 - Pertinenze
Articolo 25 - Cessazione della concessione
Articolo 26 - Custodia e gestione temporanea
Articolo 27 - Vigilanza
Articolo 28 - Inventari
Articolo 29 - Inventario dei beni demaniali
Articolo 30 - Inventario dei beni immobili patrimoniali
Articolo 31 - Beni mobili
Articolo 32 - Inventario dei beni mobili patrimoniali
Articolo 33 - Consegnatari dei beni mobili
Articolo 34 - Aggiornamento del valore dei beni
Articolo 35 - Acquisizione in proprietà di beni
Articolo 36 - Donazioni ed altre liberalità
Articolo 37 - Locazioni, concessioni e comodati passivi
Articolo 38 - Alienazione dei beni immobili
Articolo 39 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Articolo 40 - Programmi per lalienazione e la valorizzazione di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni e per il mutamento della destinazione duso urbanistica
Articolo 41 - Ulteriori modalità di gestione, valorizzazione e dismissione dei beni regionali
Articolo 42 - Valorizzazione e dismissione di beni immobili pubblici mediante conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare
Articolo 43 - (Permuta di beni immobili)
Articolo 44 - Advisor immobiliare
Articolo 45 - Dichiarazione di fuori uso di beni mobili
Articolo 46 - Alienazione e cessione di beni mobili
Articolo 47 - Uso particolare di beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili
Articolo 48 - Ulteriori forme di uso particolare dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili
Articolo 49 - Locazioni attive e altri titoli di disponibilità
Articolo 50 - Contratti di valorizzazione
Articolo 51 - Norme transitorie
Articolo 52 - Abrogazioni
Articolo 53 - (Norma finanziaria
Articolo 54 - Entrata in vigore del Capo II del Titolo III
