Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 7/2/2012 n. 2

Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio

Articolo 47

Uso particolare di beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili

TITOLO VIII - CONCESSIONI E LOCAZIONI

(Uso particolare di beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili)

1. L’uso particolare dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili può essere attribuito a soggetti pubblici e privati mediante concessione, tenuto conto della rilevanza, sotto il profilo dell’interesse pubblico, dell’utilizzo proposto del bene.
2. La concessione è assentita nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 4, fatto salvo quanto previsto da normative speciali statali e regionali.
3. La Giunta Regionale dispone l’uso particolare dei beni di cui al comma 1 stabilendo, di norma:
a) la durata della concessione;
b) il canone concessorio ovvero il canone a base d’asta;
c) l’uso per il quale il bene viene concesso;
d) le condizioni per la conservazione in buono stato del bene concesso e
per l’esercizio dell’attività cui esso è destinato;
e) l’ammontare dell’eventuale cauzione che dovrà versare il concessionario.
4. La concessione è assentita mediante provvedimento del dirigente competente in materia di demanio e patrimonio sulla base delle risultanze del pubblico incanto.
5. La stima del canone concessorio ovvero del canone a base d’asta viene effettuata dai soggetti di cui all’articolo 38, comma 2, primo periodo.
6. L’atto di concessione statuisce in ordine all’assunzione da parte del concessionario degli oneri di manutenzione e alle eventuali opere, anche di carattere straordinario, che il concessionario si impegna ad eseguire.
7. Qualora il concessionario effettui nell’immobile in concessione opere di manutenzione di natura straordinaria, il canone può essere compensato, in parte, dalla realizzazione delle opere stesse secondo le modalità individuate nel regolamento di cui all’articolo 4. Il canone può essere altresì in parte compensato dalla prestazione, ad opera del concessionario, di servizi di supporto all’attività istituzionale regionale o che siano comunque ritenuti di interesse per l’Amministrazione regionale.
8. In caso di inadempimento anche parziale, degli obblighi del concessionario, o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il dirigente competente in materia di demanio e patrimonio dispone la revoca della concessione secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 4.
9. Il regolamento di cui all’articolo 4 statuisce le norme in tema di sub-concessione in conformità ai principi previsti dal presente articolo.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Patrimonio appartenente agli enti del settore regionale allargato ed agli enti strumentali
Articolo 4 - Regolamento attuativo
Articolo 5 - Beni regionali
Articolo 6 - Classificazione dei beni e sue variazioni
Articolo 7 - Destinazione dei beni demaniali e patrimoniali
Articolo 8 - Amministrazione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Articolo 9 - Relazione al Consiglio regionale
Articolo 10 - Fondi di gestione
Articolo 11 - Demanio regionale
Articolo 12 - Discipline speciali
Articolo 13 - Utilizzazione dei beni demaniali
Articolo 14 - Tutela dei beni
Articolo 15 - Sdemanializzazione
Articolo 16 - Funzioni dominicali sul demanio marittimo
Articolo 17 - Funzioni in materia di demanio idrico
Articolo 18 - Rinvio
Articolo 19 - Patrimonio regionale
Articolo 20 - Utilizzazione dei beni patrimoniali
Articolo 21 - Oggetto
Articolo 22 - Concessione di coltivazione
Articolo 23 - Accesso ai fondi e pubblica utilità
Articolo 24 - Pertinenze
Articolo 25 - Cessazione della concessione
Articolo 26 - Custodia e gestione temporanea
Articolo 27 - Vigilanza
Articolo 28 - Inventari
Articolo 29 - Inventario dei beni demaniali
Articolo 30 - Inventario dei beni immobili patrimoniali
Articolo 31 - Beni mobili
Articolo 32 - Inventario dei beni mobili patrimoniali
Articolo 33 - Consegnatari dei beni mobili
Articolo 34 - Aggiornamento del valore dei beni
Articolo 35 - Acquisizione in proprietà di beni
Articolo 36 - Donazioni ed altre liberalità
Articolo 37 - Locazioni, concessioni e comodati passivi
Articolo 38 - Alienazione dei beni immobili
Articolo 39 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Articolo 40 - Programmi per l’alienazione e la valorizzazione di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni e per il mutamento della destinazione d’uso urbanistica
Articolo 41 - Ulteriori modalità di gestione, valorizzazione e dismissione dei beni regionali
Articolo 42 - Valorizzazione e dismissione di beni immobili pubblici mediante conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare
Articolo 43 - (Permuta di beni immobili)
Articolo 44 - Advisor immobiliare
Articolo 45 - Dichiarazione di fuori uso di beni mobili
Articolo 46 - Alienazione e cessione di beni mobili
Articolo 47 - Uso particolare di beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili
Articolo 48 - Ulteriori forme di uso particolare dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili
Articolo 49 - Locazioni attive e altri titoli di disponibilità
Articolo 50 - Contratti di valorizzazione
Articolo 51 - Norme transitorie
Articolo 52 - Abrogazioni
Articolo 53 - (Norma finanziaria
Articolo 54 - Entrata in vigore del Capo II del Titolo III

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