Legge Regionale Liguria 7/2/2012 n. 2
Articolo 38
Alienazione dei beni immobili
TITOLO VII -
ALIENAZIONI, PERMUTE E VALORIZZAZIONI
(Alienazione dei beni immobili)
1. L’alienazione dei beni immobili, qualunque sia il loro valore, è disposta dalla Giunta regionale. I beni immobili regionali demaniali, a norma dell’articolo 822 del codice civile, possono essere alienati nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione in materia.
2. Il prezzo base dell’immobile da alienare è stabilito mediante stima effettuata dagli uffici regionali, da enti strumentali della Regione, da società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, da Agenzie statali abilitate a tale funzione o da enti o istituti universitari. Allorquando lo richiedano ragioni di urgenza o di complessità della stima, la stessa può essere affidata ad un professionista privato che redige apposita perizia giurata. Il regolamento di cui all’articolo 4 stabilisce le modalità con cui sono effettuate le stime di cui al presente comma.
3. All’alienazione si provvede mediante pubblico incanto, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, con le modalità determinate dal regolamento di cui all’articolo 4.
4. Si può procedere all’alienazione dei beni immobili mediante trattativa privata nei seguenti casi:
a) quando l’ammontare del prezzo di cui al comma 2 non superi euro 150.000,00, importo che potrà essere aggiornato ai sensi e con le modalità riportate nel regolamento di cui all’articolo 4;
b) quando il pubblico incanto sia andato deserto, salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.
5. Si procede all’alienazione di beni immobili regionali mediante trattativa privata con un unico interlocutore nei seguenti casi:
a) quando i beni vengano alienati ad un ente pubblico o ad un soggetto privato che opera senza fini di lucro, che intenda utilizzare l’immobile per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, di interesse generale o di carattere sociale individuate dalla Regione;
b) quando i beni vengano alienati a società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, che intendano utilizzare l’immobile per un uso asservito al perseguimento di finalità statutarie;
c) quando i beni vengano alienati a soggetti che possono far valere un diritto di prelazione;
d) quando i beni vengano alienati ad enti appartenenti al settore regionale allargato o ad enti strumentali della Regione, i quali li utilizzino per il perseguimento di proprie finalità istituzionali anche mediante alienazione o permuta;
e) nel caso in cui trovi applicazione quanto disposto dai commi 8, 9 e 10.
6. Nei casi previsti dal comma 5, lettere a) e b), sui beni immobili alienati è apposto un vincolo, almeno ventennale, di destinazione all’uso indicato, soggetto a trascrizione nei pubblici registri a cura e spese dell’acquirente.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’istituzione di servitù passive ed enfiteusi.
8. Ad avvenuta approvazione della legge regionale di bilancio, enti pubblici o soggetti privati possono, in relazione ai beni riportati nel Piano di cui all’articolo 39, comma 1, per i quali è prevista l’alienazione e non sia ancora stata avviata la procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 3, ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, avente validità non inferiore a centottanta giorni, che è sottoposta ad esame di congruità da parte di uno dei soggetti di cui al comma 2, primo periodo, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della proposta medesima.
9. Nel caso in cui il valore indicato nella proposta di acquisto di cui al comma 8 risulti congruo, il medesimo costituirà base d’asta ai fini dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 3, che sono avviate entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esame di congruità delle proposte di cui al comma 8.
10. Qualora il pubblico incanto sia andato deserto la Regione può alienare il bene al soggetto che ha presentato la proposta irrevocabile d’acquisto di cui al comma 8.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Patrimonio appartenente agli enti del settore regionale allargato ed agli enti strumentali
Articolo 4 - Regolamento attuativo
Articolo 5 - Beni regionali
Articolo 6 - Classificazione dei beni e sue variazioni
Articolo 7 - Destinazione dei beni demaniali e patrimoniali
Articolo 8 - Amministrazione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Articolo 9 - Relazione al Consiglio regionale
Articolo 10 - Fondi di gestione
Articolo 11 - Demanio regionale
Articolo 12 - Discipline speciali
Articolo 13 - Utilizzazione dei beni demaniali
Articolo 14 - Tutela dei beni
Articolo 15 - Sdemanializzazione
Articolo 16 - Funzioni dominicali sul demanio marittimo
Articolo 17 - Funzioni in materia di demanio idrico
Articolo 18 - Rinvio
Articolo 19 - Patrimonio regionale
Articolo 20 - Utilizzazione dei beni patrimoniali
Articolo 21 - Oggetto
Articolo 22 - Concessione di coltivazione
Articolo 23 - Accesso ai fondi e pubblica utilità
Articolo 24 - Pertinenze
Articolo 25 - Cessazione della concessione
Articolo 26 - Custodia e gestione temporanea
Articolo 27 - Vigilanza
Articolo 28 - Inventari
Articolo 29 - Inventario dei beni demaniali
Articolo 30 - Inventario dei beni immobili patrimoniali
Articolo 31 - Beni mobili
Articolo 32 - Inventario dei beni mobili patrimoniali
Articolo 33 - Consegnatari dei beni mobili
Articolo 34 - Aggiornamento del valore dei beni
Articolo 35 - Acquisizione in proprietà di beni
Articolo 36 - Donazioni ed altre liberalità
Articolo 37 - Locazioni, concessioni e comodati passivi
Articolo 38 - Alienazione dei beni immobili
Articolo 39 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Articolo 40 - Programmi per lalienazione e la valorizzazione di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni e per il mutamento della destinazione duso urbanistica
Articolo 41 - Ulteriori modalità di gestione, valorizzazione e dismissione dei beni regionali
Articolo 42 - Valorizzazione e dismissione di beni immobili pubblici mediante conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare
Articolo 43 - (Permuta di beni immobili)
Articolo 44 - Advisor immobiliare
Articolo 45 - Dichiarazione di fuori uso di beni mobili
Articolo 46 - Alienazione e cessione di beni mobili
Articolo 47 - Uso particolare di beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili
Articolo 48 - Ulteriori forme di uso particolare dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili
Articolo 49 - Locazioni attive e altri titoli di disponibilità
Articolo 50 - Contratti di valorizzazione
Articolo 51 - Norme transitorie
Articolo 52 - Abrogazioni
Articolo 53 - (Norma finanziaria
Articolo 54 - Entrata in vigore del Capo II del Titolo III
