Legge Regionale Liguria 7/2/2012 n. 2
Articolo 41
Ulteriori modalità di gestione, valorizzazione e dismissione dei beni regionali
TITOLO VII -
ALIENAZIONI, PERMUTE E VALORIZZAZIONI
(Ulteriori modalità di gestione, valorizzazione e dismissione dei beni regionali)
1. La Giunta regionale, tenuto conto della normativa vigente in materia di beni pubblici, con proprio provvedimento individua i beni regionali, nonché quelli del settore regionale allargato ai fini di operazioni di cartolarizzazione, valorizzazione e dismissione e determina i criteri e le modalità con i quali procedere a dette operazioni, anche avvalendosi di soggetti terzi, secondo le procedure individuate nel regolamento di cui all’articolo 4.
2. Ai trasferimenti effettuati in attuazione del comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla legislazione tributaria in materia di trasferimenti o conferimenti di beni degli enti pubblici.
3. Gli interventi di valorizzazione effettuati su beni regionali o di interesse regionale possono essere dichiarati, con provvedimento della Giunta regionale, di preminente interesse regionale.
4. In relazione agli interventi di cui al comma 3 tutti i pareri, autorizzazioni, assensi in qualsiasi modo indicati, nelle funzioni oggetto di delega dalla Regione a province o comuni, sono rilasciati dai competenti uffici regionali. Gli enti locali interessati possono inviare alla Regione apposita relazione che dovrà essere valutata dagli uffici regionali.
5. Gli interventi di valorizzazione possono essere effettuati anche su beni conferiti o trasferiti ai fondi di cui all’articolo 42 ovvero oggetto di altre forme di dismissione o di valorizzazione.
6. Al fine di effettuare gli interventi di cui al comma 3 la Regione indice apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, cui partecipano la Regione, le altre amministrazioni pubbliche proprietarie dei beni conferiti o trasferiti ai sensi del comma 5 e le altre amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti eventualmente interessati. Nella conferenza di servizi vengono acquisiti le intese, i nulla osta, i concerti o assensi in qualsiasi modo denominati, anche aventi natura di variante urbanistica ai sensi della vigente normativa statale e regionale in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico.
7. Al fine della valorizzazione di beni regionali la Giunta regionale può promuovere la costituzione di società di trasformazione urbana di cui all’articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni ovvero partecipare alla costituzione di tali società conferendo alle stesse i beni immobili regionali interessati dal processo di valorizzazione.
8. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e dell’articolo 40, relativamente ai beni alienati e da alienare da parte degli enti appartenenti al settore regionale allargato inclusa la Regione, la Giunta regionale può avvalersi di ARTE Genova.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Patrimonio appartenente agli enti del settore regionale allargato ed agli enti strumentali
Articolo 4 - Regolamento attuativo
Articolo 5 - Beni regionali
Articolo 6 - Classificazione dei beni e sue variazioni
Articolo 7 - Destinazione dei beni demaniali e patrimoniali
Articolo 8 - Amministrazione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Articolo 9 - Relazione al Consiglio regionale
Articolo 10 - Fondi di gestione
Articolo 11 - Demanio regionale
Articolo 12 - Discipline speciali
Articolo 13 - Utilizzazione dei beni demaniali
Articolo 14 - Tutela dei beni
Articolo 15 - Sdemanializzazione
Articolo 16 - Funzioni dominicali sul demanio marittimo
Articolo 17 - Funzioni in materia di demanio idrico
Articolo 18 - Rinvio
Articolo 19 - Patrimonio regionale
Articolo 20 - Utilizzazione dei beni patrimoniali
Articolo 21 - Oggetto
Articolo 22 - Concessione di coltivazione
Articolo 23 - Accesso ai fondi e pubblica utilità
Articolo 24 - Pertinenze
Articolo 25 - Cessazione della concessione
Articolo 26 - Custodia e gestione temporanea
Articolo 27 - Vigilanza
Articolo 28 - Inventari
Articolo 29 - Inventario dei beni demaniali
Articolo 30 - Inventario dei beni immobili patrimoniali
Articolo 31 - Beni mobili
Articolo 32 - Inventario dei beni mobili patrimoniali
Articolo 33 - Consegnatari dei beni mobili
Articolo 34 - Aggiornamento del valore dei beni
Articolo 35 - Acquisizione in proprietà di beni
Articolo 36 - Donazioni ed altre liberalità
Articolo 37 - Locazioni, concessioni e comodati passivi
Articolo 38 - Alienazione dei beni immobili
Articolo 39 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Articolo 40 - Programmi per lalienazione e la valorizzazione di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni e per il mutamento della destinazione duso urbanistica
Articolo 41 - Ulteriori modalità di gestione, valorizzazione e dismissione dei beni regionali
Articolo 42 - Valorizzazione e dismissione di beni immobili pubblici mediante conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare
Articolo 43 - (Permuta di beni immobili)
Articolo 44 - Advisor immobiliare
Articolo 45 - Dichiarazione di fuori uso di beni mobili
Articolo 46 - Alienazione e cessione di beni mobili
Articolo 47 - Uso particolare di beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili
Articolo 48 - Ulteriori forme di uso particolare dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili
Articolo 49 - Locazioni attive e altri titoli di disponibilità
Articolo 50 - Contratti di valorizzazione
Articolo 51 - Norme transitorie
Articolo 52 - Abrogazioni
Articolo 53 - (Norma finanziaria
Articolo 54 - Entrata in vigore del Capo II del Titolo III
