Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 7/2/2012 n. 2

Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio

Articolo 22

Concessione di coltivazione

TITOLO IV - PATRIMONIO INDISPONIBILE E DISPONIBILE
CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE MINERALI

(Concessione di coltivazione)

1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, è subordinata al conseguimento della relativa concessione, la cui durata massima non può essere superiore ai trenta anni ed è anche proporzionata all’ammontare degli investimenti programmati.
2. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dal dirigente competente in materia di demanio e patrimonio a soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 4, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica.
3. La concessione non può essere rilasciata:
a) qualora il richiedente sia in stato di fallimento, di liquidazione,
di concordato preventivo o in altra situazione equiparata ai sensi dell’ordinamento civilistico vigente;
b) qualora sia iniziata, a carico del richiedente, alcuna delle procedure di cui alla lettera a);
c) qualora il richiedente abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incide sulla sua moralità professionale;
d) qualora il richiedente risulti non avere ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili.
4. La concessione deve contenere gli elementi previsti dal comma 3 dell’articolo 47 e quelli indicati nel regolamento di cui all’articolo 4.
5. La coltivazione del giacimento deve essere mantenuta in attività durante il periodo della concessione. Qualora ricorrano fondati motivi la Regione può consentirne la sospensione fermo restando l’obbligo del concessionario di garantire la regolare manutenzione delle opere e degli impianti.
6. Il concessionario deve corrispondere alla Regione un canone annuo anticipato di euro 30,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie compresa nell’area della concessione. Il concessionario, inoltre, dovrà corrispondere alla Regione un diritto proporzionale annuo pari a euro 1,00 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti. Tale diritto non è dovuto per le quantità di acqua o derivati imbottigliati con sistemi di vuoto a rendere. Gli importi previsti dal presente comma possono essere aggiornati con successivi provvedimenti della Giunta regionale.
7. La Regione dà comunicazione ai comuni, alla Provincia e alla Camera di Commercio interessati per territorio dell’assentimento in concessione del giacimento.
8. Il concessionario qualora la concessione venga meno per qualsiasi motivo, deve fare consegna alla Regione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze.
9. Il concessionario presenta annualmente alla Regione, con le modalità previste nel regolamento di cui all’articolo 4, una relazione sull’andamento dell’attività produttiva e il programma dei lavori e degli investimenti che intende effettuare nell’anno successivo.
10. La concessione non è trasferibile ad altro soggetto.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Patrimonio appartenente agli enti del settore regionale allargato ed agli enti strumentali
Articolo 4 - Regolamento attuativo
Articolo 5 - Beni regionali
Articolo 6 - Classificazione dei beni e sue variazioni
Articolo 7 - Destinazione dei beni demaniali e patrimoniali
Articolo 8 - Amministrazione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Articolo 9 - Relazione al Consiglio regionale
Articolo 10 - Fondi di gestione
Articolo 11 - Demanio regionale
Articolo 12 - Discipline speciali
Articolo 13 - Utilizzazione dei beni demaniali
Articolo 14 - Tutela dei beni
Articolo 15 - Sdemanializzazione
Articolo 16 - Funzioni dominicali sul demanio marittimo
Articolo 17 - Funzioni in materia di demanio idrico
Articolo 18 - Rinvio
Articolo 19 - Patrimonio regionale
Articolo 20 - Utilizzazione dei beni patrimoniali
Articolo 21 - Oggetto
Articolo 22 - Concessione di coltivazione
Articolo 23 - Accesso ai fondi e pubblica utilità
Articolo 24 - Pertinenze
Articolo 25 - Cessazione della concessione
Articolo 26 - Custodia e gestione temporanea
Articolo 27 - Vigilanza
Articolo 28 - Inventari
Articolo 29 - Inventario dei beni demaniali
Articolo 30 - Inventario dei beni immobili patrimoniali
Articolo 31 - Beni mobili
Articolo 32 - Inventario dei beni mobili patrimoniali
Articolo 33 - Consegnatari dei beni mobili
Articolo 34 - Aggiornamento del valore dei beni
Articolo 35 - Acquisizione in proprietà di beni
Articolo 36 - Donazioni ed altre liberalità
Articolo 37 - Locazioni, concessioni e comodati passivi
Articolo 38 - Alienazione dei beni immobili
Articolo 39 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Articolo 40 - Programmi per l’alienazione e la valorizzazione di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni e per il mutamento della destinazione d’uso urbanistica
Articolo 41 - Ulteriori modalità di gestione, valorizzazione e dismissione dei beni regionali
Articolo 42 - Valorizzazione e dismissione di beni immobili pubblici mediante conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare
Articolo 43 - (Permuta di beni immobili)
Articolo 44 - Advisor immobiliare
Articolo 45 - Dichiarazione di fuori uso di beni mobili
Articolo 46 - Alienazione e cessione di beni mobili
Articolo 47 - Uso particolare di beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili
Articolo 48 - Ulteriori forme di uso particolare dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili
Articolo 49 - Locazioni attive e altri titoli di disponibilità
Articolo 50 - Contratti di valorizzazione
Articolo 51 - Norme transitorie
Articolo 52 - Abrogazioni
Articolo 53 - (Norma finanziaria
Articolo 54 - Entrata in vigore del Capo II del Titolo III

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