Legge Regionale Liguria 7/2/2012 n. 2
Articolo 23
Accesso ai fondi e pubblica utilità
TITOLO IV -
PATRIMONIO INDISPONIBILE E DISPONIBILE
CAPO II -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE MINERALI
(Accesso ai fondi e pubblica utilità)
1. I proprietari e possessori di fondi compresi nel perimetro della concessione non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alle apposizioni di termini relativi ed ai lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento, ivi comprese le opere di nuova captazione. E’ fatto salvo il diritto al risarcimento spettante per gli eventuali danni subiti.
2. Entro il perimetro della concessione le specifiche opere per la protezione igienico-sanitaria e idrogeologica, per la captazione, l’adduzione e il contenimento delle acque, come individuate dalla Regione, sono considerate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e integrazioni.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Patrimonio appartenente agli enti del settore regionale allargato ed agli enti strumentali
Articolo 4 - Regolamento attuativo
Articolo 5 - Beni regionali
Articolo 6 - Classificazione dei beni e sue variazioni
Articolo 7 - Destinazione dei beni demaniali e patrimoniali
Articolo 8 - Amministrazione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Articolo 9 - Relazione al Consiglio regionale
Articolo 10 - Fondi di gestione
Articolo 11 - Demanio regionale
Articolo 12 - Discipline speciali
Articolo 13 - Utilizzazione dei beni demaniali
Articolo 14 - Tutela dei beni
Articolo 15 - Sdemanializzazione
Articolo 16 - Funzioni dominicali sul demanio marittimo
Articolo 17 - Funzioni in materia di demanio idrico
Articolo 18 - Rinvio
Articolo 19 - Patrimonio regionale
Articolo 20 - Utilizzazione dei beni patrimoniali
Articolo 21 - Oggetto
Articolo 22 - Concessione di coltivazione
Articolo 23 - Accesso ai fondi e pubblica utilità
Articolo 24 - Pertinenze
Articolo 25 - Cessazione della concessione
Articolo 26 - Custodia e gestione temporanea
Articolo 27 - Vigilanza
Articolo 28 - Inventari
Articolo 29 - Inventario dei beni demaniali
Articolo 30 - Inventario dei beni immobili patrimoniali
Articolo 31 - Beni mobili
Articolo 32 - Inventario dei beni mobili patrimoniali
Articolo 33 - Consegnatari dei beni mobili
Articolo 34 - Aggiornamento del valore dei beni
Articolo 35 - Acquisizione in proprietà di beni
Articolo 36 - Donazioni ed altre liberalità
Articolo 37 - Locazioni, concessioni e comodati passivi
Articolo 38 - Alienazione dei beni immobili
Articolo 39 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Articolo 40 - Programmi per lalienazione e la valorizzazione di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni e per il mutamento della destinazione duso urbanistica
Articolo 41 - Ulteriori modalità di gestione, valorizzazione e dismissione dei beni regionali
Articolo 42 - Valorizzazione e dismissione di beni immobili pubblici mediante conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare
Articolo 43 - (Permuta di beni immobili)
Articolo 44 - Advisor immobiliare
Articolo 45 - Dichiarazione di fuori uso di beni mobili
Articolo 46 - Alienazione e cessione di beni mobili
Articolo 47 - Uso particolare di beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili
Articolo 48 - Ulteriori forme di uso particolare dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili
Articolo 49 - Locazioni attive e altri titoli di disponibilità
Articolo 50 - Contratti di valorizzazione
Articolo 51 - Norme transitorie
Articolo 52 - Abrogazioni
Articolo 53 - (Norma finanziaria
Articolo 54 - Entrata in vigore del Capo II del Titolo III
