Articolo Normativa

Decreto legislativo 15/11/2011 n. 208

Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE

Articolo 23

Avviso sui risultati della procedura di affidamento

Titolo II - CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Capo IV  - Bandi, avvisi e inviti

Avviso sui risultati della procedura di affidamento

1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano, secondo le modalita’ di pubblicazione di cui all’allegato X paragrafo 3, del codice, un avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro 48 giorni dall’aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell’accordo quadro.
2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita’ all’articolo 59 del codice, le stazioni appaltanti sono esentate dall’invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente decreto, le informazioni di cui all’allegato IX A del codice, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea.
4. Talune informazioni relative all’aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell’accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, in particolare agli interessi in materia di difesa e sicurezza, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Finalita’ e ambito di applicazione
Articolo 3 - Principi e disciplina applicabile
Articolo 4 - Regolamenti
Articolo 5 - Contratti misti - Aggiudicazione
Articolo 6 - Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni
Articolo 7 - Norme applicabili ai contratti di servizi
Articolo 8 - Principi relativi ai contratti esclusi
Articolo 9 - Norme di organizzazione
Articolo 10 - Importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria
Articolo 11 - Requisiti di ordine generale
Articolo 12 - Capacita’ tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 13 - Sicurezza dell’informazione
Articolo 14 - Sicurezza dell’approvvigionamento
Articolo 15 - Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia
Articolo 16 - Procedure per la scelta dei concorrenti
Articolo 17 - Procedura ristretta e procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 18 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 19 - Numero dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo
Articolo 20 - Applicazione del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa
Articolo 21 - Avviso di preinformazione
Articolo 22 - Bando di gara
Articolo 23 - Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Articolo 24 - Specifiche tecniche
Articolo 25 - Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell’invito
Articolo 26 - Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
Articolo 27 - Disciplina del subappalto
Articolo 28 - Ambito di applicazione
Articolo 29 - Disposizioni in materia di pubblicita’
Articolo 30 - Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori
Articolo 31 - Disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria
Articolo 32 - Revisione periodica delle soglie e modifiche degli allegati
Articolo 33 - Norme di modifica al codice
Articolo 34 - Norme transitorie
Articolo 35 - Norma finanziaria
Articolo 36 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 1
Allegato 2 - Elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 2
Allegato 3 - Definizione di alcune specifiche tecniche di cui all'art. 24
Allegato 4 - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di subappalto di cui all'articolo 27, comma 1