Decreto legislativo 15/11/2011 n. 208
Articolo 11
Requisiti di ordine generale
Titolo II - CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Capo II - Requisiti per la partecipazione alle gare
Requisiti di ordine generale
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne’ possono essere affidatari di subappalti, ne’ ausiliari ai sensi dell’articolo 49 del codice, ne’ stipulare i relativi contratti, i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all’articolo 38 del codice.
2. Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera c), del codice, sono ricompresi i reati terroristici o reati connessi alle attivita’ terroristiche ovvero istigazione, concorso, tentativo a
commettere uno o piu’ reati terroristici o reati connessi alle attivita’ terroristiche, quali definiti agli articoli 1, 3 e 4 della decisione quadro 2002/475/GAI.
3. Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera f), del codice, e’ incluso tra i casi di errore grave la violazione degli obblighi in materia di sicurezza dell’informazione o di sicurezza dell’approvvigionamento in occasione di un appalto precedente.
4. Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del codice, elementi indicativi ai fini dell’esclusione dell’unicita’ del centro decisionale possono essere, tra gli altri, l’autonomia gestionale della politica commerciale e l’autonoma disponibilita’ delle conoscenze tecnologiche di cui sia garantita la segretezza.
5. Sono altresi’ esclusi i soggetti privi dell’affidabilita’
necessaria per escludere rischi per la sicurezza dello Stato. L’assenza di tale affidabilita’ viene preventivamente accertata con qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - DefinizioniArticolo 2 - Finalita e ambito di applicazione
Articolo 3 - Principi e disciplina applicabile
Articolo 4 - Regolamenti
Articolo 5 - Contratti misti - Aggiudicazione
Articolo 6 - Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni
Articolo 7 - Norme applicabili ai contratti di servizi
Articolo 8 - Principi relativi ai contratti esclusi
Articolo 9 - Norme di organizzazione
Articolo 10 - Importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria
Articolo 11 - Requisiti di ordine generale
Articolo 12 - Capacita tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 13 - Sicurezza dellinformazione
Articolo 14 - Sicurezza dellapprovvigionamento
Articolo 15 - Operatori economici stabiliti in Stati diversi dallItalia
Articolo 16 - Procedure per la scelta dei concorrenti
Articolo 17 - Procedura ristretta e procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 18 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 19 - Numero dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo
Articolo 20 - Applicazione del criterio dellofferta economicamente piu vantaggiosa
Articolo 21 - Avviso di preinformazione
Articolo 22 - Bando di gara
Articolo 23 - Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Articolo 24 - Specifiche tecniche
Articolo 25 - Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nellinvito
Articolo 26 - Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
Articolo 27 - Disciplina del subappalto
Articolo 28 - Ambito di applicazione
Articolo 29 - Disposizioni in materia di pubblicita
Articolo 30 - Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori
Articolo 31 - Disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria
Articolo 32 - Revisione periodica delle soglie e modifiche degli allegati
Articolo 33 - Norme di modifica al codice
Articolo 34 - Norme transitorie
Articolo 35 - Norma finanziaria
Articolo 36 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 1
Allegato 2 - Elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 2
Allegato 3 - Definizione di alcune specifiche tecniche di cui all'art. 24
Allegato 4 - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di subappalto di cui all'articolo 27, comma 1