Articolo Normativa

Decreto legislativo 15/11/2011 n. 208

Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE

Articolo 19

Numero dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo

Titolo II - CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Capo III  - Procedure di scelta del contraente

Numero dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo

1. Nelle procedure ristrette, nonche’ nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un’offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo. Quando si avvalgono di tale facolta’ le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalita’ che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e ove lo ritengano opportuno, il numero massimo.
2. Nelle procedure di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non puo’ essere inferiore a tre, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
3. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando il quale non deve essere comunque inferiore a quello di cui al comma 2.
4. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.
5. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacita’ e’ inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacita’ richieste, salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3.
6. Se la stazione appaltante ritiene che il numero dei candidati idonei sia troppo basso per garantire una reale concorrenza, puo’ sospendere la procedura e ripubblicare il bando di gara iniziale ai sensi dell’articolo 22, fissando un nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione. In questo caso, i candidati selezionati mediante la prima pubblicazione e quelli selezionati mediante la seconda sono invitati a norma dell’articolo 67 del codice. Il bando o la lettera d’invito precisano se la stazione appaltante intende avvalersi di tale facolta’.
7. Permane impregiudicata la facolta’ della stazione appaltante di annullare la procedura di appalto in corso e di avviare una nuova procedura.
8. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facolta’ di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui agli articoli 56, comma 4, e 58, comma 9, del codice, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nella documentazione dell’appalto. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purche’ vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Finalita’ e ambito di applicazione
Articolo 3 - Principi e disciplina applicabile
Articolo 4 - Regolamenti
Articolo 5 - Contratti misti - Aggiudicazione
Articolo 6 - Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni
Articolo 7 - Norme applicabili ai contratti di servizi
Articolo 8 - Principi relativi ai contratti esclusi
Articolo 9 - Norme di organizzazione
Articolo 10 - Importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria
Articolo 11 - Requisiti di ordine generale
Articolo 12 - Capacita’ tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 13 - Sicurezza dell’informazione
Articolo 14 - Sicurezza dell’approvvigionamento
Articolo 15 - Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia
Articolo 16 - Procedure per la scelta dei concorrenti
Articolo 17 - Procedura ristretta e procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 18 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 19 - Numero dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo
Articolo 20 - Applicazione del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa
Articolo 21 - Avviso di preinformazione
Articolo 22 - Bando di gara
Articolo 23 - Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Articolo 24 - Specifiche tecniche
Articolo 25 - Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell’invito
Articolo 26 - Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
Articolo 27 - Disciplina del subappalto
Articolo 28 - Ambito di applicazione
Articolo 29 - Disposizioni in materia di pubblicita’
Articolo 30 - Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori
Articolo 31 - Disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria
Articolo 32 - Revisione periodica delle soglie e modifiche degli allegati
Articolo 33 - Norme di modifica al codice
Articolo 34 - Norme transitorie
Articolo 35 - Norma finanziaria
Articolo 36 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 1
Allegato 2 - Elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 2
Allegato 3 - Definizione di alcune specifiche tecniche di cui all'art. 24
Allegato 4 - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di subappalto di cui all'articolo 27, comma 1