Decreto legislativo 15/11/2011 n. 208
Articolo 13
Sicurezza dellinformazione
Titolo II - CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Capo II - Requisiti per la partecipazione alle gare
Sicurezza dell’informazione
1. Nel caso di contratti che comportano la trattazione di informazioni classificate, gli operatori economici forniscono prova della capacita’ loro e dei loro subappaltatori di trattare tali informazioni al livello di protezione richiesto nella documentazione dell’appalto da parte della stazione appaltante, in conformita’ alle leggi e ai regolamenti in materia di nulla osta di sicurezza, e agli accordi internazionali di settore.
2. A tale fine, la stazione appaltante precisa nella medesima documentazione le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza dell’informazione, i quali possono riguardare:
a) l’impegno dell’offerente e dei subappaltatori gia’ individuati a salvaguardare opportunamente la riservatezza di tutte le informazioni classificate in loro possesso o di cui vengano a conoscenza per tutta la durata dell’appalto e dopo la risoluzione o conclusione dell’appalto, in conformita’ alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;
b) l’impegno dell’offerente ad ottenere l’impegno di cui alla lettera a) da altri subappaltatori ai quali subappaltera’ durante l’esecuzione dell’appalto;
c) le informazioni sufficienti sui subappaltatori gia’ individuati, che consentano all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore di accertare che ciascuno di essi possieda le capacita’ necessarie per salvaguardare adeguatamente la riservatezza delle informazioni classificate alle quali hanno accesso o che sono tenuti a produrre nel quadro della realizzazione delle loro attivita’ di subappalto;
d) l’impegno dell’offerente a fornire le informazioni richieste alla lettera c) ai nuovi subappaltatori prima di attribuire loro un subappalto;
e) ulteriori misure e requisiti che, in ragione della natura, dell’impiego dei beni, servizi o lavori e della finalita’ dell’appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante.
3. La stazione appaltante puo’, se del caso, concedere, agli operatori economici che non detengono ancora il nulla osta di sicurezza, un periodo addizionale per ottenerlo. In tale ipotesi, la stazione appaltante specifica nel bando di gara il termine entro il quale il nulla osta va presentato, comunque non successivo alla data
di apertura delle offerte presentate.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - DefinizioniArticolo 2 - Finalita e ambito di applicazione
Articolo 3 - Principi e disciplina applicabile
Articolo 4 - Regolamenti
Articolo 5 - Contratti misti - Aggiudicazione
Articolo 6 - Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni
Articolo 7 - Norme applicabili ai contratti di servizi
Articolo 8 - Principi relativi ai contratti esclusi
Articolo 9 - Norme di organizzazione
Articolo 10 - Importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria
Articolo 11 - Requisiti di ordine generale
Articolo 12 - Capacita tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 13 - Sicurezza dellinformazione
Articolo 14 - Sicurezza dellapprovvigionamento
Articolo 15 - Operatori economici stabiliti in Stati diversi dallItalia
Articolo 16 - Procedure per la scelta dei concorrenti
Articolo 17 - Procedura ristretta e procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 18 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 19 - Numero dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo
Articolo 20 - Applicazione del criterio dellofferta economicamente piu vantaggiosa
Articolo 21 - Avviso di preinformazione
Articolo 22 - Bando di gara
Articolo 23 - Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Articolo 24 - Specifiche tecniche
Articolo 25 - Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nellinvito
Articolo 26 - Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
Articolo 27 - Disciplina del subappalto
Articolo 28 - Ambito di applicazione
Articolo 29 - Disposizioni in materia di pubblicita
Articolo 30 - Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori
Articolo 31 - Disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria
Articolo 32 - Revisione periodica delle soglie e modifiche degli allegati
Articolo 33 - Norme di modifica al codice
Articolo 34 - Norme transitorie
Articolo 35 - Norma finanziaria
Articolo 36 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 1
Allegato 2 - Elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 2
Allegato 3 - Definizione di alcune specifiche tecniche di cui all'art. 24
Allegato 4 - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di subappalto di cui all'articolo 27, comma 1