Decreto legislativo 15/11/2011 n. 208
Articolo 21
Avviso di preinformazione
Titolo II - CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Capo IV - Bandi, avvisi e inviti
Avviso di preinformazione
1. Le stazioni appaltanti, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all’allegato IX A, paragrafi 1 e 2, del codice, pubblicato dalla Commissione europea o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all’allegato X, punto 2, lettera b), del codice, ed all’articolo 3, comma 35, del codice:
a) per le forniture, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV, Common procurement vocabulary, di cui al regolamento (CE) n. 213/2008. Il Ministro dell’economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalita’ di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita’ a quanto eventualmente stabilito dalla Commissione europea;
b) per i servizi, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell’allegato I, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 sono inviati alla Commissione europea e pubblicati sul profilo di committente il piu’ rapidamente possibile dopo l’adozione della decisione che autorizza il programma
per il quale le stazioni appaltanti intendono aggiudicare appalti o accordi quadro.
3. I soggetti che pubblicano l’avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione europea, per via elettronica secondo il formato e le modalita’ di trasmissione di cui all’allegato X paragrafo 3, del codice, una comunicazione in cui e’ annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.
4. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e’ obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facolta’ di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell’articolo 70, comma 7, del codice.
5. L’avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente decreto, le informazioni di cui all’allegato, IX A, paragrafo 1 e 2, del codice, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea in conformita’ alla procedura consultiva di cui all’articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE.
6. L’avviso di preinformazione e’ altresi’ pubblicato sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, del codice, con le modalita’ ivi previste.
7. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - DefinizioniArticolo 2 - Finalita e ambito di applicazione
Articolo 3 - Principi e disciplina applicabile
Articolo 4 - Regolamenti
Articolo 5 - Contratti misti - Aggiudicazione
Articolo 6 - Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni
Articolo 7 - Norme applicabili ai contratti di servizi
Articolo 8 - Principi relativi ai contratti esclusi
Articolo 9 - Norme di organizzazione
Articolo 10 - Importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria
Articolo 11 - Requisiti di ordine generale
Articolo 12 - Capacita tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Articolo 13 - Sicurezza dellinformazione
Articolo 14 - Sicurezza dellapprovvigionamento
Articolo 15 - Operatori economici stabiliti in Stati diversi dallItalia
Articolo 16 - Procedure per la scelta dei concorrenti
Articolo 17 - Procedura ristretta e procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 18 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 19 - Numero dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo
Articolo 20 - Applicazione del criterio dellofferta economicamente piu vantaggiosa
Articolo 21 - Avviso di preinformazione
Articolo 22 - Bando di gara
Articolo 23 - Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Articolo 24 - Specifiche tecniche
Articolo 25 - Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nellinvito
Articolo 26 - Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
Articolo 27 - Disciplina del subappalto
Articolo 28 - Ambito di applicazione
Articolo 29 - Disposizioni in materia di pubblicita
Articolo 30 - Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori
Articolo 31 - Disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria
Articolo 32 - Revisione periodica delle soglie e modifiche degli allegati
Articolo 33 - Norme di modifica al codice
Articolo 34 - Norme transitorie
Articolo 35 - Norma finanziaria
Articolo 36 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 1
Allegato 2 - Elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 2
Allegato 3 - Definizione di alcune specifiche tecniche di cui all'art. 24
Allegato 4 - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di subappalto di cui all'articolo 27, comma 1