Legge Regionale Calabria 26/2/2010 n. 8
Articolo 44
Consumo dei prodotti agricoli a Km Zero.
TITOLO VI - Disposizioni diverse
Consumo dei prodotti agricoli a Km Zero.
1. Alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo è sostituito dal seguente «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali anche a chilometri zero»;
b) nell'intero articolato alle locuzioni «produzioni agricole regionali»; «prodotti agricoli di origine regionale» e «prodotti agricoli regionali» si aggiunge la seguente: «e prodotti agricoli a chilometri zero»;
c) la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: «Finalità e definizioni»;
d) all'articolo 1 aggiungere infine il seguente comma «4. Ai fini della presente legge per prodotti agricoli a chilometri zero si intendono: a) i prodotti tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; b) i prodotti definibili stagionali in relazione alla immissione in commercio allo stato fresco per il consumo o per la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che l'immissione in commercio o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel rispetto della stagionalità delle produzioni delle zone agricole; c) i prodotti di comprovata sostenibilità ambientale per i quali dalla produzione alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas ad effetto serra rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato. La Giunta regionale definisce le modalità di calcolo del minor apporto delle suddette emissioni»;
e) all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole «di cui al comma 3» con le seguenti «di cui al comma 1»;
f) all'articolo 6 sostituire la rubrica con la seguente «Compiti dei Comuni».
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Personale Comunità MontaneArticolo 2 - Contributi finanziari per eventi calamitosi
Articolo 3 - Misure di sostegno ai Consorzi di Bonifica.
Articolo 4 - Contributi di carattere socio-culturale.
Articolo 5 - Contributi ad enti locali
Articolo 6 - Fondo per le politiche sociali.
Articolo 7 - Contributi diversi.
Articolo 8 - Ristrutturazione unità immobiliari ad uso residenziale.
Articolo 9 - Contributo a Ferrovie della Calabria.
Articolo 10 - Fondo di garanzia per le imprese.
Articolo 11 - Fondo di garanzia per le imprese agricole.
Articolo 12 - Riordino fondiario e ricambio generazionale in agricoltura.
Articolo 13 - Interventi in materia di lavoro precario.
Articolo 14 - Programma Stages.
Articolo 15 - Disposizioni in materia di personale regionale part-time.
Articolo 16 - Valorizzazione delle professionalità.
Articolo 17 - Personale Enti regionali.
Articolo 18 - Ammortizzatori sociali.
Articolo 19 - Integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20.
Articolo 20 - Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 e alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27.
Articolo 21 - Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
Articolo 22 - Disposizioni in materia di edilizia di culto.
Articolo 23 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8.
Articolo 24 - Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.
Articolo 25 - Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 32.
Articolo 26 - Integrazioni alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36
Articolo 27 - Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2010, n. 1.
Articolo 28 - Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32.
Articolo 29 - Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47.
Articolo 30 - Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17.
Articolo 31 - Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34.
Articolo 32 - Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22.
Articolo 33 - Ricollocazione del medico non idoneo ai compiti propri della continuità assistenziale
Articolo 34 - Servizio anagrafe zootecnica
Articolo 35 - Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24
Articolo 36 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15.
Articolo 37 - Disposizioni in materia di strutture sanitarie.
Articolo 38 - Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1.
Articolo 39 - Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
Articolo 40 -
Articolo 41 - Principi ispiratori.
Articolo 42 - Obiettivi della programmazione regionale.
Articolo 43 - Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale.
Articolo 44 - Consumo dei prodotti agricoli a Km Zero.
Articolo 45 - Programmazione FAS.
Articolo 46 - Comitati.
Articolo 47 - Prezziario regionale.
Articolo 48 - Disposizioni in materia di organizzazione interna.
Articolo 49 - Disposizioni in materia di tasse automobilistiche
Articolo 50 - Copertura finanziaria.
Articolo 51 - Pubblicazione.
