Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 26/2/2010 n. 8

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

Articolo 2

Contributi finanziari per eventi calamitosi

TITOLO I - Disposizioni di carattere finanziario

Contributi finanziari per eventi calamitosi

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni causati al settore agricolo dagli eventi calamitosi di cui alla Delib.G.R. 27 novembre 2009, n. 793 per un importo massimo di euro 4.000.000,00, da erogare a titolo di anticipazione a valere sulle risorse allocate all'UPB 2.2.04.08 (capitolo 5125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
2. Un ulteriore importo nel limite massimo di euro 2.000.000,00, sempre a titolo di anticipazione a valere sulle medesime risorse allocate al citato capitolo 5125201, è destinato ad interventi diretti a far fronte ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui alle deliberazioni n. 621 del 28 settembre 2007 e n. 360 del 17 maggio 2008 (1).
3. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle imprese turistico-balneari calabresi, a valere sulle risorse allocate all'UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010, la somma di euro 1.500.000,00 per i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi del dicembre 2008 e gennaio 2009, a titolo di anticipazione sui fondi statali riconosciuti con O.P.C.M. 16 gennaio 2009, n. 3734 e con O.P.C.M. 18 febbraio 2009, n. 3741. Avranno titolo ad ottenere l'anticipazione dei fondi prioritariamente le attività turistico-balneari della provincia di Reggio Calabria che hanno prodotto regolare domanda per l'accesso ai contributi per i danni subiti, così come previsto dal dispositivo delle suddette ordinanze. Inoltre, è demandata al Dipartimento Protezione Civile la determinazione e l'erogazione del risarcimento tenendo conto di quanto prescritto dall'O.P.C.M. 16 gennaio 2009, n. 3734 dall’O.P.C.M. 18 febbraio 2009, n. 3741 dall’Ord. 6 aprile 2009, n. 1/3734 e dall'Ord. 6 aprile 2009, n. 1/3741.
4. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di contrasto alla crisi agrumicola della Piana di Gioia Tauro, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 la spesa nel limite massimo di € 500.000,00 a valere sulle risorse allocate all'U.P.B. 2.2.04.08 (capitolo 5125201) dello stato di previsione della spesa di bilancio 2010 (1).
5. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere interventi urgenti per far fronte ai danni causati dalle mareggiate che nel mese di gennaio 2010 hanno colpito i comuni costieri calabresi per un importo massimo di euro 25.000.000,00 a valere sulle risorse allocate all’UBP 3.7.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

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(1) Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 27 della stessa legge).



Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Personale Comunità Montane
Articolo 2 - Contributi finanziari per eventi calamitosi
Articolo 3 - Misure di sostegno ai Consorzi di Bonifica.
Articolo 4 - Contributi di carattere socio-culturale.
Articolo 5 - Contributi ad enti locali
Articolo 6 - Fondo per le politiche sociali.
Articolo 7 - Contributi diversi.
Articolo 8 - Ristrutturazione unità immobiliari ad uso residenziale.
Articolo 9 - Contributo a Ferrovie della Calabria.
Articolo 10 - Fondo di garanzia per le imprese.
Articolo 11 - Fondo di garanzia per le imprese agricole.
Articolo 12 - Riordino fondiario e ricambio generazionale in agricoltura.
Articolo 13 - Interventi in materia di lavoro precario.
Articolo 14 - Programma Stages.
Articolo 15 - Disposizioni in materia di personale regionale part-time.
Articolo 16 - Valorizzazione delle professionalità.
Articolo 17 - Personale Enti regionali.
Articolo 18 - Ammortizzatori sociali.
Articolo 19 - Integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20.
Articolo 20 - Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 e alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27.
Articolo 21 - Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
Articolo 22 - Disposizioni in materia di edilizia di culto.
Articolo 23 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8.
Articolo 24 - Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.
Articolo 25 - Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 32.
Articolo 26 - Integrazioni alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36
Articolo 27 - Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2010, n. 1.
Articolo 28 - Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32.
Articolo 29 - Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47.
Articolo 30 - Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17.
Articolo 31 - Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34.
Articolo 32 - Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22.
Articolo 33 - Ricollocazione del medico non idoneo ai compiti propri della continuità assistenziale
Articolo 34 - Servizio anagrafe zootecnica
Articolo 35 - Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24
Articolo 36 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15.
Articolo 37 - Disposizioni in materia di strutture sanitarie.
Articolo 38 - Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1.
Articolo 39 - Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
Articolo 40 -
Articolo 41 - Principi ispiratori.
Articolo 42 - Obiettivi della programmazione regionale.
Articolo 43 - Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale.
Articolo 44 - Consumo dei prodotti agricoli a Km Zero.
Articolo 45 - Programmazione FAS.
Articolo 46 - Comitati.
Articolo 47 - Prezziario regionale.
Articolo 48 - Disposizioni in materia di organizzazione interna.
Articolo 49 - Disposizioni in materia di tasse automobilistiche
Articolo 50 - Copertura finanziaria.
Articolo 51 - Pubblicazione.

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