Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 26/2/2010 n. 8

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

Articolo 4

Contributi di carattere socio-culturale.

TITOLO I - Disposizioni di carattere finanziario

Contributi di carattere socio-culturale.

1. Al fine di consentire la salvaguardia e la prosecuzione delle attività culturali, ricreative e teatrali svolte presso il cine-teatro Siracusa di Reggio Calabria, è concesso all’Università Mediterranea di Reggio Calabria un contributo di euro 50.000,00, con allocazione all'UPB 4.2.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

2. La Regione sostiene, con un contributo di euro 50.000,00 la costituenda «Fondazione Magna Grecia» con sede a Vibo Valentia per la valorizzazione delle autonomie locali in funzione della crescita culturale, sociale ed economica della Calabria, a valere sulle risorse allocate all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010261) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

3. Al fine di sostenere le attività nell'ambito della celebrazione del centenario della nascita dell'A.N.I.M.I. - Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia - da realizzarsi nel corso dell'anno, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 una spesa di euro 100.000,00, a valere sulle risorse allocate all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010261) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

4. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di promozione della cultura della legalità e di contrasto alla criminalità - sottoscritte nel protocollo di intesa per l'istituzione del Museo della ‘Ndrangheta - la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Reggio Calabria, per la realizzazione di un sistema integrato di video sorveglianza presso i locali del Museo, un contributo di euro 120.000,00, allocato all'UPB 7.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

5. All'articolo 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, è aggiunta la Fondazione Onlus «Simona e Daniele», con sede in Catanzaro, con finalità sociali per l'assistenza e l'ospitalità di disabili orfani di qualunque età.

6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di Euro 100.000,00 al Circolo del Tennis «Rocco Polimeni» con sede in Reggio Calabria, per l'organizzazione di eventi di rilievo internazionale già realizzati e da realizzare nell'anno 2010, a valere sulle risorse allocate all'UPB 5.2.02.01 (capitolo 52020111) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

7. Al fine di promuovere l'educazione specifica per l'autogestione del diabete in ambiente protetto e migliorare le capacità di integrazione sociale dei giovani diabetici, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di euro 100.000,00 da destinare alla realizzazione dei campi scuola regionali di cui alla Delib.G.R. 18 giugno 2009, n. 368 a valere sulle risorse allocate all'UPB 6.2.01.01 (capitolo 62010113) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

8. È istituito il «Fondo di solidarietà regionale per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro», la cui utilizzazione dovrà essere disciplinata da apposito regolamento da approvarsi entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge.

9. Per l'esercizio finanziario 2010, la spesa autorizzata per le finalità di cui al comma precedente è pari ad euro 200.000,00, con allocazione all’UPB 6.2.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

10. A valere sulle risorse allocate all’UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010, l'importo di euro 2.000.000,00 è destinato alle attività di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Banca Occhi con sede presso l'Unità Operativa di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, un contributo di euro 150.000,00 a valere sulle risorse allocate all’UPB 6.1.01.01 (capitolo 4211103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

12. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria un contributo di euro 300.000,00 a valere sulle risorse allocate all’UPB 6.1.01.01 (capitolo 4211103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010 per il potenziamento delle attività del Centro regionale per le epilessie istituito con legge regionale 10 dicembre 1996, n. 38.

13. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale Calabria della Croce Rossa Italiana un contributo di euro 50.000,OO allocato all’UPB 6.2.01.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

.



Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Personale Comunità Montane
Articolo 2 - Contributi finanziari per eventi calamitosi
Articolo 3 - Misure di sostegno ai Consorzi di Bonifica.
Articolo 4 - Contributi di carattere socio-culturale.
Articolo 5 - Contributi ad enti locali
Articolo 6 - Fondo per le politiche sociali.
Articolo 7 - Contributi diversi.
Articolo 8 - Ristrutturazione unità immobiliari ad uso residenziale.
Articolo 9 - Contributo a Ferrovie della Calabria.
Articolo 10 - Fondo di garanzia per le imprese.
Articolo 11 - Fondo di garanzia per le imprese agricole.
Articolo 12 - Riordino fondiario e ricambio generazionale in agricoltura.
Articolo 13 - Interventi in materia di lavoro precario.
Articolo 14 - Programma Stages.
Articolo 15 - Disposizioni in materia di personale regionale part-time.
Articolo 16 - Valorizzazione delle professionalità.
Articolo 17 - Personale Enti regionali.
Articolo 18 - Ammortizzatori sociali.
Articolo 19 - Integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20.
Articolo 20 - Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 e alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27.
Articolo 21 - Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
Articolo 22 - Disposizioni in materia di edilizia di culto.
Articolo 23 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8.
Articolo 24 - Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.
Articolo 25 - Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 32.
Articolo 26 - Integrazioni alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36
Articolo 27 - Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2010, n. 1.
Articolo 28 - Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32.
Articolo 29 - Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47.
Articolo 30 - Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17.
Articolo 31 - Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34.
Articolo 32 - Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22.
Articolo 33 - Ricollocazione del medico non idoneo ai compiti propri della continuità assistenziale
Articolo 34 - Servizio anagrafe zootecnica
Articolo 35 - Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24
Articolo 36 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15.
Articolo 37 - Disposizioni in materia di strutture sanitarie.
Articolo 38 - Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1.
Articolo 39 - Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
Articolo 40 -
Articolo 41 - Principi ispiratori.
Articolo 42 - Obiettivi della programmazione regionale.
Articolo 43 - Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale.
Articolo 44 - Consumo dei prodotti agricoli a Km Zero.
Articolo 45 - Programmazione FAS.
Articolo 46 - Comitati.
Articolo 47 - Prezziario regionale.
Articolo 48 - Disposizioni in materia di organizzazione interna.
Articolo 49 - Disposizioni in materia di tasse automobilistiche
Articolo 50 - Copertura finanziaria.
Articolo 51 - Pubblicazione.

Sorry. No data so far.