Legge Regionale Calabria 26/2/2010 n. 8
Articolo 9
Contributo a Ferrovie della Calabria.
TITOLO I - Disposizioni di carattere finanziario
Contributo a Ferrovie della Calabria.
1. Al fine di dare compiuta attuazione all'Accordo di Programma Stato Regione dell'11 febbraio 2000, il Consiglio Regionale impegna la Giunta ad attivare le procedure necessarie per l'assegnazione definitiva delle risorse di cui all'articolo 7 del citato Accordo di Programma ed a relazionare sull'esito del procedimento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Conclusa l'attuazione di quanto previsto al comma 1, al solo fine di assicurare la regolarità e la continuità dei servizi esercitati da Ferrovie della Calabria Srl sulla base del disposto di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 422/97, potrà essere riconosciuto alla predetta società, con appendice al contratto di servizio ed a titolo di acconto, l'importo annuo di euro 2.500.000,00 per un massimo di 10 annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 2011.
3. L'erogazione degli acconti annui di cui al comma precedente sarà sospesa all'esito dell'effettivo trasferimento alla Regione Calabria delle risorse accertate che, dopo i necessari conguagli a detrarre dalle annualità già corrisposte, saranno attribuite a Ferrovie della Calabria S.r.l. per le finalità di cui al presente articolo (1).
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(1) Articolo così sostituito dall’art. 7, comma 3, L.R. 11 agosto 2010, n. 23.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Personale Comunità MontaneArticolo 2 - Contributi finanziari per eventi calamitosi
Articolo 3 - Misure di sostegno ai Consorzi di Bonifica.
Articolo 4 - Contributi di carattere socio-culturale.
Articolo 5 - Contributi ad enti locali
Articolo 6 - Fondo per le politiche sociali.
Articolo 7 - Contributi diversi.
Articolo 8 - Ristrutturazione unità immobiliari ad uso residenziale.
Articolo 9 - Contributo a Ferrovie della Calabria.
Articolo 10 - Fondo di garanzia per le imprese.
Articolo 11 - Fondo di garanzia per le imprese agricole.
Articolo 12 - Riordino fondiario e ricambio generazionale in agricoltura.
Articolo 13 - Interventi in materia di lavoro precario.
Articolo 14 - Programma Stages.
Articolo 15 - Disposizioni in materia di personale regionale part-time.
Articolo 16 - Valorizzazione delle professionalità.
Articolo 17 - Personale Enti regionali.
Articolo 18 - Ammortizzatori sociali.
Articolo 19 - Integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20.
Articolo 20 - Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 e alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27.
Articolo 21 - Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
Articolo 22 - Disposizioni in materia di edilizia di culto.
Articolo 23 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8.
Articolo 24 - Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.
Articolo 25 - Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 32.
Articolo 26 - Integrazioni alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36
Articolo 27 - Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2010, n. 1.
Articolo 28 - Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32.
Articolo 29 - Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47.
Articolo 30 - Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17.
Articolo 31 - Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34.
Articolo 32 - Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22.
Articolo 33 - Ricollocazione del medico non idoneo ai compiti propri della continuità assistenziale
Articolo 34 - Servizio anagrafe zootecnica
Articolo 35 - Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24
Articolo 36 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15.
Articolo 37 - Disposizioni in materia di strutture sanitarie.
Articolo 38 - Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1.
Articolo 39 - Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
Articolo 40 -
Articolo 41 - Principi ispiratori.
Articolo 42 - Obiettivi della programmazione regionale.
Articolo 43 - Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale.
Articolo 44 - Consumo dei prodotti agricoli a Km Zero.
Articolo 45 - Programmazione FAS.
Articolo 46 - Comitati.
Articolo 47 - Prezziario regionale.
Articolo 48 - Disposizioni in materia di organizzazione interna.
Articolo 49 - Disposizioni in materia di tasse automobilistiche
Articolo 50 - Copertura finanziaria.
Articolo 51 - Pubblicazione.
