Legge Regionale Calabria 26/2/2010 n. 8
Articolo 28
Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32.
TITOLO III - Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti
Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32.
1. All'art. 17 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Il componente più anziano di nomina o di età, ad esclusione del rappresentante del comune, assume la funzione di Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento e/o dimissioni volontarie dello stesso.»;
- il comma 6 è cosi sostituito: «6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nella stessa Commissione per un secondo mandato. I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino a quando gli stessi non verranno riconfermati o sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.»;
- il comma 8 è cosi sostituito: «8. I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40 e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei Comuni; esse sono anticipate dalla Giunta regionale che cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i Comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalla Commissione. Nel caso i Comuni non provvedono al rimborso delle spese anticipate dalla Regione entro quaranta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del Comune inadempiente, commissario ad acta un dirigente regionale che provvede al rimborso.».
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Personale Comunità MontaneArticolo 2 - Contributi finanziari per eventi calamitosi
Articolo 3 - Misure di sostegno ai Consorzi di Bonifica.
Articolo 4 - Contributi di carattere socio-culturale.
Articolo 5 - Contributi ad enti locali
Articolo 6 - Fondo per le politiche sociali.
Articolo 7 - Contributi diversi.
Articolo 8 - Ristrutturazione unità immobiliari ad uso residenziale.
Articolo 9 - Contributo a Ferrovie della Calabria.
Articolo 10 - Fondo di garanzia per le imprese.
Articolo 11 - Fondo di garanzia per le imprese agricole.
Articolo 12 - Riordino fondiario e ricambio generazionale in agricoltura.
Articolo 13 - Interventi in materia di lavoro precario.
Articolo 14 - Programma Stages.
Articolo 15 - Disposizioni in materia di personale regionale part-time.
Articolo 16 - Valorizzazione delle professionalità.
Articolo 17 - Personale Enti regionali.
Articolo 18 - Ammortizzatori sociali.
Articolo 19 - Integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20.
Articolo 20 - Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 e alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27.
Articolo 21 - Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
Articolo 22 - Disposizioni in materia di edilizia di culto.
Articolo 23 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8.
Articolo 24 - Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.
Articolo 25 - Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 32.
Articolo 26 - Integrazioni alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36
Articolo 27 - Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2010, n. 1.
Articolo 28 - Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32.
Articolo 29 - Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47.
Articolo 30 - Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17.
Articolo 31 - Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34.
Articolo 32 - Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22.
Articolo 33 - Ricollocazione del medico non idoneo ai compiti propri della continuità assistenziale
Articolo 34 - Servizio anagrafe zootecnica
Articolo 35 - Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24
Articolo 36 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15.
Articolo 37 - Disposizioni in materia di strutture sanitarie.
Articolo 38 - Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1.
Articolo 39 - Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
Articolo 40 -
Articolo 41 - Principi ispiratori.
Articolo 42 - Obiettivi della programmazione regionale.
Articolo 43 - Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale.
Articolo 44 - Consumo dei prodotti agricoli a Km Zero.
Articolo 45 - Programmazione FAS.
Articolo 46 - Comitati.
Articolo 47 - Prezziario regionale.
Articolo 48 - Disposizioni in materia di organizzazione interna.
Articolo 49 - Disposizioni in materia di tasse automobilistiche
Articolo 50 - Copertura finanziaria.
Articolo 51 - Pubblicazione.
